Ordinanza n. 282/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’annullamento previa sospensione: - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico l’Avviso n. 30232 del 24 maggio 2024 nonché l’elenco degli ammessi alla prova scritta nella Regione Campania; - per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso DDG n. 2788/23, per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all’art. 6 comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; - analogamente, e sempre quale atto preordinato, dell’art. 6 del D.M. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; - del DPCM del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; - della prova preselettiva somministrata ai candidati; - di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; - degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; - del punteggio attribuito a parte ricorrente pari a 35; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del nominato concorso; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti. Per l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico. Per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 9\10\2025 per l’annullamento: - Del decreto a firma del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. 58017 del 31.07.2025 con il quale è stata approvata, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria finale del concorso per titoli ed esami di cui al D.D. n. 2788 del 18/12/2023 per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali dei ruoli regionali della Campania, contenuta nell’allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del predetto decreto, in conformità a quanto disposto dai commi 2 e 3, dell’art. 10 del bando di Concorso, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di ammissione alla prova scritta e graduatoria finale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, nella parte in cui non includono la ricorrente
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso per 587 posti di dirigente scolastico, l'elenco degli ammessi nella Regione Campania, il bando, il decreto ministeriale e il DPCM presupposti, la prova preselettiva, il punteggio di 35 punti conseguito, i verbali di redazione e validazione dei quesiti e gli ulteriori atti connessi. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto a partecipare alla prova scritta e la condanna in forma specifica, anche cautelare, all'ammissione, con domanda subordinata di risarcimento in forma specifica. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria finale regionale approvata dall'USR Campania, nella parte in cui non contempla il suo nominativo. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto specifico dei vizi di legittimità dedotti, limitandosi a disporre l'integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le domande di annullamento, accertamento e condanna. Rilevato che il ricorso era stato proposto soltanto nei confronti di alcuni controinteressati e considerato l'elevato numero dei soggetti inseriti nelle graduatorie impugnate, nonché le difficoltà prevedibili nel reperimento dei loro indirizzi, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami. La notificazione deve avvenire mediante pubblicazione, sui siti istituzionali del Ministero e dell'USR Campania, del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, dell'ordinanza e di un avviso contenente gli elementi identificativi del giudizio, i provvedimenti impugnati, il sunto dei motivi, l'elenco dei controinteressati e le indicazioni per seguire il processo. Le pubblicazioni devono essere effettuate entro 10 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e la prova deve essere depositata entro i successivi 5 giorni; l'inosservanza è espressamente sanzionata con l'improcedibilità del gravame. L'Amministrazione è stata ordinata di eseguire gli adempimenti e la Segreteria di comunicare l'ordinanza alle parti.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della possibilità di disporre modalità particolari di notificazione e integrazione del contraddittorio.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per le modalità di notificazione per pubblici proclami, ritenute appropriate in ragione dell'elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà di reperimento dei loro indirizzi.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Indicato nella domanda della ricorrente quale fondamento della richiesta di condanna in forma specifica; l'ordinanza non decide tale domanda.
Massime di principio
- Quando un ricorso amministrativo è stato notificato soltanto ad alcuni controinteressati, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati prima di definire il giudizio.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami attraverso la pubblicazione degli atti processuali sui siti istituzionali dell'amministrazione.
- L'ordinanza che autorizza la notificazione per pubblici proclami può prescrivere la pubblicazione del ricorso, dei motivi aggiunti, del provvedimento giudiziale, dell'elenco dei controinteressati e di un avviso recante gli elementi identificativi del giudizio e un sunto dei motivi di impugnazione.
- Il giudice può fissare termini perentori distinti per l'esecuzione della pubblicazione e per il deposito della relativa prova, prevedendo che l'inosservanza degli adempimenti determini l'improcedibilità del gravame.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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