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Sentenza

Sentenza n. 769/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’ottemperanza della Sentenza n. 18/2025, RG 577/2024 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 23/01/2025;

Giustizia amministrativa202600310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme spettanti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, resa in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme relative agli anni scolastici riconosciuti in sentenza, oltre alle spese di lite. La sentenza, regolarmente notificata, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione, pur costituita, non aveva contestato la pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo l'importo eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario sarà investito direttamente dal creditore dopo la scadenza del termine e dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudice del lavoro; la sentenza di ottemperanza dà esecuzione alle somme riconosciute nel titolo giudiziale.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso di ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 prima della sua proposizione.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce somme dovute da una pubblica amministrazione integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'esecuzione integrale del titolo, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
  • Quando l'Amministrazione si costituisce solo formalmente e non contesta la spettanza né l'azionabilità della pretesa, tale condotta non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza, ove risulti documentalmente la mancata esecuzione del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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