Cassazione Penale, Sentenza n. 32919/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello per due gruppi principali di censure: (1) in relazione al capo D) (bancarotta fraudolenta per distrazione di 32.966,12 euro) deduce vizi motivazionali e violazione di legge sostenendo che non esistono atti di indagine che provino che l'imputato abbia sottratto la somma e che la responsabilità non può derivare dalla sola posizione di amministratore né dal mancato fornire spiegazioni; (2) in relazione al capo F) (truffa connessa alla vendita/preliminare e fideiussione irregolare) contesta la qualificazione del fatto come truffa: afferma di non essersi spacciato per proprietario, che la fideiussione irregolare non costituisce di per sé artificio o raggiro, che non è provata la consapevolezza dell'irregolarità da parte sua, che esisteva una co-obbligazione, che la società non era insolvente al momento del preliminare e che l'inadempimento derivò da un sopravvenuto e imprevedibile stato di insolvenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Di conseguenza è stato confermato quanto deciso dalla Corte d'appello di Bologna: a) non doversi procedere nei confronti di Mainetti in relazione ai reati di cui ai capi E) e F) per intervenuta prescrizione (come già disposto in sede di merito); b) confermata la responsabilità penale per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione della somma di Euro 32.966,12 (capo D) e rideterminata la pena in conseguenza; c) confermata la condanna alle responsabilità civili in favore delle parti costituite connessa al capo F); d) il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, L. fall.
La Corte interpreta la norma nel senso che per il reato di bancarotta per distrazione occorre accertare la previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti; una volta accertata la disponibilità, la mancata dimostrazione da parte dell'amministratore della destinazione dei beni consente di desumere la distrazione.
art. 530, primo comma, cod. proc. pen.
Il dubbio ragionevole deve basarsi su una ricostruzione plausibile e ancorata alle risultanze processuali; non è sufficiente un'ipotesi astratta o meramente teorica per assolvere.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali alla formulazione dei motivi di ricorso in Cassazione: il ricorso deve essere specifico nei termini indicati dalla norma e rispettare i limiti per l'impugnazione.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; la Corte registra le conclusioni del PG nell'istruttoria.
art. 616 c.p.p.
Applicata per pronunciare la condanna alle spese processuali e la misura per la Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In ipotesi di bancarotta per distrazione, una volta dimostrata la disponibilità iniziale dei beni, il mancato rinvenimento giustifica che l'onere probatorio sia posto sull'amministratore per dimostrare la destinazione dei fondi; l'assenza di tale prova può legittimare la desunzione della distrazione.
- La sola posizione formale di amministratore non determina automaticamente responsabilità penale: occorre valutare l'effettiva disponibilità e il controllo della gestione; tuttavia, se emergono elementi che dimostrano l'effettiva gestione/controllo, la responsabilità può essere desunta.
- Per configurare la truffa non è necessario che l'imputato si sia sempre formalmente spacciato per proprietario; rilevano gli elementi complessivi (impossibilità sostanziale di procurarsi il bene promesso, fideiussione irregolare, incasso di somme e mancata realizzazione dell'opera) che, considerati insieme, possono provare l'artificio o il raggiro.
- Una fideiussione irregolare non costituisce automaticamente truffa, ma la sua irregolarità, unita ad altri elementi (conoscenza dell'impossibilità di adempiere, sequestri, versamenti ricevuti e mancata destinazione dei fondi), può integrare il conteggio probatorio del dolo.
- La prescrizione estingue il reato (o determina la declaratoria di non doversi procedere) ma non impedisce necessariamente la pronuncia di responsabilità civile a titolo di risarcimento quando le condizioni processuali lo consentono.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici, dettagliati e ancorati alle risultanze probatorie: censure generiche o non adeguatamente argomentate sono di regola dichiarate inammissibili.
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