Sentenza n. 614/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, - del Provvedimento della Prefettura di Taranto Area I prot. -OMISSIS- del 19/02/2026 con cui, in relazione agli incontri di calcio relativi alle gare del Campionato di Eccellenza, Girone unico 2025/2026 “-OMISSIS- – -OMISSIS- del 22 Febbraio 2026 e -OMISSIS- – -OMISSIS- 1963 del 05 marzo 2026 (Turno infrasettimanale)”, da svolgersi presso lo Stadio comunale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (TA), è stata disposta “l’adozione della seguente prescrizione: - disputa dell’incontro a porte chiuse”; - di tutti gli atti presupposti ivi richiamati e, in particolare, della Determinazione n. -OMISSIS- assunta in data 17.02.2026 dal Comitato di Analisi per la Sicurezza nelle Manifestazioni Sportive – C.A.S.M.S. nonché della nota della Questura di Taranto Cat/A.4/Digos Prot. -OMISSIS- del 18.02.2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prescrizione prefettizia di disputa a porte chiuse di due incontri del Campionato di Eccellenza presso uno stadio comunale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Taranto del 19 febbraio 2026, con il quale era stata disposta la disputa a porte chiuse di due gare del Campionato di Eccellenza, nonché gli atti presupposti, tra cui la determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza nelle Manifestazioni Sportive e una nota della Questura di Taranto. Ha dedotto la violazione, falsa o errata interpretazione e applicazione dell’art. 2 del T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione dei principi di logicità, ragionevolezza e proporzionalità e disparità di trattamento. Nel corso del giudizio, la società ha comunicato che, a seguito di un tavolo tecnico tenutosi presso la Questura, l’incontro interessato era stato disputato l’8 aprile 2026 a porte aperte, chiedendo quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. La sopravvenuta disputa dell’incontro a porte aperte è stata ritenuta integralmente satisfattiva dell’interesse azionato dalla società, non residuando alcuna utilità concreta nella decisione di merito sull’impugnazione della prescrizione di svolgimento a porte chiuse. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone un’attività amministrativa sopravvenuta che soddisfi pienamente e irretrattabilmente la pretesa dedotta in giudizio. La domanda cautelare è rimasta assorbita dall’esito del giudizio. Le spese processuali sono state integralmente compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 2 T.U.L.P.S.
Norma indicata dalla ricorrente quale parametro della prescrizione prefettizia, ma non esaminata nel merito a causa della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere
La sopravvenuta attività amministrativa che soddisfa pienamente e irretrattabilmente l’interesse azionato determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone una sopravvenienza amministrativa che soddisfi pienamente e irretrattabilmente la pretesa azionata, in modo tale da escludere ogni concreta utilità residua di una pronuncia di merito.
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione modifica la situazione oggetto di impugnazione in senso integralmente favorevole al ricorrente, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare i motivi di legittimità dedotti.
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