Cassazione Penale, Sentenza n. 34203/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva confermato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari dopo l'arresto in flagranza per il trasporto di kg 6,756 di cocaina occultata nel cassone posteriore del furgone. La ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza: il Tribunale avrebbe ignorato le dichiarazioni del compagno coindagato che l'aveva scagionata, avrebbe adottato valutazioni aprioristiche e soggettive ritenendo la sola presenza nel veicolo prova di consapevolezza, determinando un'inammissibile inversione dell'onere della prova e non avendo rilevato l'assenza di una concreta condotta partecipativa, anche considerato che il compagno era fuggito alla vista degli operanti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse compiuto un esame globale e coerente degli elementi indiziari (modalità di occultamento della droga, posizione della ricorrente accanto al conducente, insufficienza e genericità della giustificazione circa la destinazione apistica, mancata prova di appuntamento/preparazione). La Corte ha confermato che le argomentazioni del Tribunale non erano manifeste illogicità o contraddittorietà e che il giudizio sui gravi indizi è ammissibile in Cassazione solo se viziato da manifesta illogicità. Ha richiamato i principi di distinzione tra connivenza (comportamento meramente passivo) e concorso (contributo materiale o morale) e ha ritenuto sussistente, in sede cautelare, una valutazione indiziaria compatibile con il concorso morale/di fatto della ricorrente. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
richiama l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
norma applicata per l'imposizione delle spese e della sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile
Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, Salamone
citata come riferimento giurisprudenziale sulla valutazione degli indizi in modo unitario
conferma la possibilità di valutare globalmente elementi indiziari circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza
Sez. 6, n. 42836 del 05/10/2022, Galluzzo
citata a supporto dell'iter argomentativo del Tribunale (non mass.)
sostiene l'ammissibilità di un esame complessivo e coerente degli indizi in sede cautelare
Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate
citata in tema di distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato
ribadisce che la connivenza è passività priva di contributo alla realizzazione del reato, mentre il concorso richiede un contributo materiale o morale, inclusi atteggiamenti che rafforzino il proposito criminoso dell'autore
Massime di principio
- La sola presenza della persona in un veicolo che trasporta stupefacenti non è automaticamente sufficiente per escludere la non colpevolezza, sebbene da sola non determini sempre la responsabilità: conta il quadro indiziario complessivo (modalità di occultamento, ruolo nel viaggio, comportamenti, spiegazioni fornite).
- In sede cautelare il giudice può basare la misura su gravi indizi di colpevolezza ricavati da elementi circostanziali; la valutazione viene considerata legittima in Cassazione salvo che non emerga manifesta illogicità o contraddittorietà del ragionamento motivazionale.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi è essenziale fornire elementi precisi e provati che smentiscano la consapevolezza o il contributo al reato (appuntamenti documentati, comunicazioni, verifiche sull'effettiva presenza/ruolo, testimonianze, prove che escludano la conoscenza della sostanza o del trasporto).
- La distinzione tra connivenza e concorso si basa sul contributo: chi assume una condotta che anche implicitamente rafforza o garantisce sicurezza all'autore può essere ritenuto concorrente; la difesa deve dunque mirare a dimostrare l'assenza di qualsiasi contributo materiale o morale.
- In sede di cassazione non è sufficiente proporre una lettura alternativa dei fatti: occorre censurare specificamente il vizio di diritto o la manifesta illogicità della motivazione impugnata.
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