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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20535/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la condanna per oltraggio a pubblico ufficiale e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Palermo per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, contestando in sede di legittimità la configurabilità del reato e, in particolare, il requisito della presenza di più persone. Ha inoltre censurato il diniego della circostanza attenuante della provocazione e il mancato riconoscimento di una pena sostitutiva. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano generici e sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese in appello, valorizzando che la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato sulla presenza, al momento del fatto, non solo di operatori di polizia ma anche di altre detenute, e aveva escluso sia la provocazione sia l'idoneità della pena sostitutiva alla luce delle modalità del fatto e dei precedenti dell'imputata.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    La presenza di più persone ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio può essere desunta dalle risultanze dell'annotazione di polizia, ove risulti che al fatto abbiano assistito non solo operatori di polizia ma anche altre persone presenti.

  • art. 62 n. 1 c.p.

    La provocazione richiede uno stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui; non è sufficiente lo stato di esasperazione per il sovraffollamento del luogo di detenzione, specie se manca un fatto ingiusto altrui idoneo a giustificare la reazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure generiche o meramente riproduttive di doglianze già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di merito.
  • Ai fini del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, il requisito della presenza di più persone può risultare provato anche attraverso un'annotazione di polizia che indichi la presenza, oltre agli operatori di polizia, di altre persone presenti al fatto.
  • La circostanza attenuante della provocazione non è configurabile quando la reazione non sia determinata da un fatto ingiusto altrui; uno stato di esasperazione derivante da condizioni ambientali o organizzative non integra di per sé il presupposto richiesto dalla norma.
  • Il diniego della pena sostitutiva è legittimo quando il giudice evidenzi elementi ostativi, come la reiterazione di precedenti specifici o analoghi, che escludano l'idoneità della misura a perseguire la finalità rieducativa.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiReati contro la PAProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

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