Cassazione Penale, Sentenza n. 31/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di indennizzo per presunta ingiusta detenzione subita nell'ambito di un procedimento penale per associazione di stampo mafioso. Iovine era stato condannato in abbreviato e poi assolto, in sede di rinvio dalla Corte d'appello dopo annullamento della Cassazione, per insussistenza del fatto. Il giudice della riparazione aveva rigettato la domanda ritenendo che l'istante avesse contribuito, con comportamento gravemente colposo, a creare l'apparenza di sospetto (ruolo di intermediario, veicolazione di ordini dal fratello detenuto, organizzazione di un incontro con un capo cosca, e mendacio circa il contenuto dei colloqui in carcere), elementi in parte confermati dal compendio intercettivo e dal giudizio di merito. La difesa ha dedotto violazione di legge e travisamento probatorio sostenendo contrasto tra l'assoluzione e la valutazione della riparazione e sostenendo che gli elementi non provassero un ruolo significativo dello Iovine; il Procuratore generale e il Ministero hanno chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione ha correttamente valutato, in autonomia e ex ante rispetto al giudizio di merito, gli elementi probatori disponibili per verificare se l'istante avesse contribuito con condotte dolose o gravemente colpose a creare l'apparenza di responsabilità penale, indipendentemente dall'esito assolutorio. Ha ritenuto motivata la valutazione della Corte di appello che aveva indicato specifiche condotte (colloqui in carcere su attività illecite, organizzazione dell'incontro con un capo cosca, mendacio) idonee a rafforzare il convincimento della misura cautelare e a escludere l'indennizzo. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del Ministero che liquida in euro 1.000.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'indennizzo per ingiusta detenzione; interpretata in senso tale che l'indennizzo è escluso quando l'incolpato abbia contribuito con condotta dolosa o gravemente colposa a creare l'apparenza della sua responsabilità penale
Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)
Precedente che chiarisce la ratio solidaristica dell'indennizzo: esso perde funzione riparatoria se l'incolpato ha concorso a dare causa alla privazione della libertà tramite comportamento doloso o gravemente colposo
Sez. 4, n. 3359 del 22/9/2016 (La Fornara)
Principio che il giudice della riparazione deve accertare autonomamente se la condotta del ricorrente abbia creato la falsa apparenza di configurabilità di un illecito, senza coincidere con l'accertamento di responsabilità penale
Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)
Conferma la necessità di una valutazione autonoma del giudice della riparazione sugli elementi che possono aver giustificato la custodia
Sez. 4, n. 19180 del 18/2/2016 (Buccini)
Si può tener conto degli elementi probatori emersi in fase di indagine purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa nel dibattimento
Sez. 4, n. 27458 del 5/2/2019 (Hosni)
Il giudice della riparazione deve fornire motivazione adeguata e congrua quando individua condotte che rivelano negligenza macroscopica o comportamento colposo; valutazione adeguatamente motivata è incensurabile in sede di legittimità
Massime di principio
- L'assoluzione nel merito non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: va valutato se l'interessato abbia contribuito con condotte dolose o gravemente colpose a creare l'apparenza di responsabilità penale
- Il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma ex ante rispetto al giudizio di merito, finalizzata a stabilire se la condotta dell'indagato abbia ingenerato la falsa apparenza della configurabilità del reato
- Possono essere valorizzati elementi emersi in fase di indagine, purché la loro utilizzabilità non sia stata esclusa in dibattimento
- Comportamenti come l'intermediazione per un detenuto, la veicolazione di ordini, l'organizzazione di incontri riconducibili a contesti criminali, o il mendacio sul contenuto di colloqui, sono rilevanti e possono escludere l'indennizzo
- La difesa deve contestare specificamente la valutazione probatoria della riparazione indicando errori di fatto o di diritto; la mera contrapposizione con il giudicato assolutorio senza confutare gli elementi che hanno creato l'apparenza non è sufficiente
- In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese e alla rifusione in favore dello Stato
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