Ordinanza n. 436/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto di revoca del Nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma il 09.10.2025 - Prot. n. RM5608276610B202009/10/2025, notificato al ricorrente, all'indirizzo di posta elettronica certificata dello scrivente difensore, Avv. Fabrizio Petrarchini, in data 04.11.2025, a seguito di istanza di accesso ai documenti amministrativi ex Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. presentata il 01.07.2025, con il quale è stata disposta la revoca del Nulla osta (e il rigetto all'autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato) ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998 e dall'art. 31 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche e integrazioni, rilasciato in favore del Sig. Ibrahim Ahmed Mohamed Elsayed Eleissawy, su istanza del richiedente, Sig. Antonio Russo, nella qualità di legale rappresentante della Società A.G. IMPRESA EDILE S.R.L.S., avente n. P-RM/L/Q/2023/103314, del 27.03.2023; - di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare, rilevando che l'amministrazione, il 13 gennaio 2026, aveva annullato in autotutela il provvedimento impugnato. È stato inoltre dato mandato al ricorrente di fornire aggiornamenti sullo stato della procedura, ai fini delle successive determinazioni della Sezione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e conseguente rigetto dell'autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del 9 ottobre 2025 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato in suo favore, disponendo altresì il rigetto dell'autorizzazione all'ingresso in Italia per lavoro subordinato. L'atto era stato adottato ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 31 del d.P.R. 394/1999. Dal testo dell'ordinanza non emergono ulteriori motivi di illegittimità articolati nel ricorso. Nel corso della fase cautelare, l'amministrazione ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato e ha trasmesso il preavviso di rigetto dell'ottobre 2024, assegnando al ricorrente dieci giorni per presentare osservazioni.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; è stata dichiarata improcedibile in ragione dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
art. 22 d.lgs. 286/1998
È indicato quale base normativa del nulla osta al lavoro subordinato e del provvedimento di revoca impugnato.
art. 31 d.P.R. 394/1999
È indicato quale ulteriore base normativa del provvedimento di revoca del nulla osta e del rigetto dell'autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato.
l. 241/1990
È richiamata in relazione all'istanza di accesso ai documenti amministrativi; il testo non specifica ulteriori disposizioni applicate.
Massime di principio
- Quando, nel corso della fase cautelare, l'amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato, la domanda cautelare perde utilità e deve essere dichiarata improcedibile.
- L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato non determina automaticamente la definizione del giudizio di annullamento, qualora residuino ulteriori determinazioni amministrative sulla posizione sostanziale; il giudice può acquisire aggiornamenti sullo stato della procedura per le successive decisioni.
- La riedizione del procedimento amministrativo deve rispettare il contraddittorio procedimentale quando l'amministrazione comunica un preavviso di rigetto e assegna un termine per la presentazione di osservazioni.
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