Sentenza n. 311/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Brescia di revoca della carta di soggiorno e diniego del rilascio di qualsiasi altro permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il nuovo decreto adottato dalla Questura in sede di riesame, disposto da una precedente sentenza del TAR, deducendo la violazione degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 286/1998 e l’eccesso di potere. Ha sostenuto che l’Amministrazione avesse fondato la revoca e il diniego sulla presunta pericolosità sociale desunta dai precedenti penali, senza considerare adeguatamente le valutazioni contenute nella precedente pronuncia giurisdizionale e senza verificare l’attualità della pericolosità. Secondo il ricorrente, le pregresse condanne non potevano costituire automaticamente motivo ostativo al soggiorno. È stata inoltre dedotta l’omessa valutazione della durata della permanenza in Italia, dei legami familiari, sociali e culturali maturati nel territorio nazionale e dell’eventuale conservazione di legami con il Paese d’origine. Il ricorrente ha richiamato l’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. 286/1998, la direttiva 2008/115/CE, l’art. 8 CEDU e la sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013, lamentando il mancato bilanciamento tra l’interesse pubblico alla sicurezza e il diritto alla vita privata e familiare. Ha infine dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento adeguatamente motivato sia quanto ai precedenti penali sia quanto alla condotta complessiva del ricorrente. Il precedente giudicato aveva imposto alla Questura un obbligo di riesame e di provvedere, non l’obbligo di rilasciare un titolo di soggiorno. Il Collegio ha inoltre precisato che l’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. 286/1998 disciplina la materia dell’espulsione e non quella della revoca del permesso di soggiorno. La Questura aveva valorizzato la condanna definitiva a quattro anni, sei mesi e venti giorni di reclusione e alla multa di 180.000 euro per reati connessi al favoreggiamento dell’ingresso illegale di stranieri e all’associazione per delinquere, nonché elementi di estremismo religioso emersi durante la carcerazione. Aveva altresì considerato l’assenza di integrazione nella comunità locale e di attività lavorativa dipendente, pur dando atto dell’esistenza del coniuge e di un figlio. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a giustificare la valutazione di pericolosità sociale e di minaccia per l’ordine pubblico. Il TAR ha ritenuto non decisiva la sopravvenuta cessazione della pericolosità sociale e revoca della libertà vigilata disposte dal Tribunale di sorveglianza, poiché la legittimità dell’atto va valutata con riferimento al momento della sua adozione. È stato inoltre rilevato che il ricorrente non era stato espulso e che, successivamente, gli era stato rilasciato un permesso per assistenza minori, in esecuzione dell’autorizzazione del Tribunale per i minorenni a permanere in Italia per assistere le nipoti minorenni. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 4 e 5 d.lgs. 286/1998
Costituiscono il parametro normativo per la valutazione dei presupposti del soggiorno e delle cause ostative; nel caso concreto, la valutazione della pericolosità sociale e della minaccia per l’ordine pubblico è stata ritenuta adeguatamente motivata.
art. 12 d.lgs. 286/1998
Richiamato quale titolo della condanna definitiva per atti diretti a procurare l’ingresso illegale e per il favoreggiamento dell’ingresso di stranieri irregolari; tali reati sono stati valorizzati nella valutazione della pericolosità sociale.
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998
Il Collegio ha affermato che la disposizione regola la materia dell’espulsione e non quella della revoca del permesso di soggiorno.
art. 416 c.p.
La condanna definitiva per associazione per delinquere è stata considerata elemento rilevante nella valutazione della pericolosità sociale e della minaccia per l’ordine pubblico.
art. 8 CEDU
Invocato dal ricorrente a tutela della vita privata e familiare; il giudice ha ritenuto che gli elementi familiari dedotti non fossero sufficienti a superare la motivata valutazione amministrativa di pericolosità e mancata integrazione.
Direttiva 2008/115/CE
Richiamata dal ricorrente quale fonte dell’obbligo di valutazione individuale della situazione dello straniero; il ricorso è stato comunque respinto in ragione dell’adeguatezza della motivazione dell’atto impugnato.
Massime di principio
- La sentenza che annulla un precedente provvedimento di diniego e ordina il riesame della posizione dello straniero impone all’Amministrazione di provvedere nuovamente, ma non vincola l’autorità al rilascio di un titolo di soggiorno, salvo che ciò risulti espressamente dal giudicato.
- Nella valutazione della revoca di un titolo di soggiorno, una condanna definitiva per gravi reati connessi al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e all’associazione per delinquere può concorrere, insieme agli ulteriori elementi della condotta dello straniero, a fondare il giudizio di pericolosità sociale e di minaccia per l’ordine pubblico.
- La valutazione della pericolosità sociale non deve necessariamente fondarsi sui soli precedenti penali, ma può essere motivata attraverso una considerazione complessiva della condotta dell’interessato, degli elementi di radicalizzazione o estremismo emersi durante la detenzione, del grado di integrazione sociale e lavorativa e dei legami familiari.
- La legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; le sopravvenienze successive, inclusa la cessazione della pericolosità sociale accertata dal giudice di sorveglianza, non incidono di per sé sulla legittimità originaria dell’atto impugnato.
- La presenza di legami familiari in Italia non determina automaticamente il diritto al rilascio o al mantenimento del titolo di soggiorno quando l’Amministrazione abbia adeguatamente motivato, sulla base di elementi concreti, la prevalenza delle esigenze di tutela dell’ordine pubblico.
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