Cassazione Penale, Sentenza n. 17868/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011 e all'art. 131-bis c.p. sostenendo che la violazione della prescrizione di "rincasare entro le ore 21" fosse avvenuta per un arco temporale molto ristretto e per necessità lavorativa, che le autorizzazioni (anche se rilasciate dopo) e la limitatezza dell'evento avrebbero dovuto incidere sull'elemento soggettivo e sul riconoscimento della particolare tenuità del fatto
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo fondato solo con riguardo al rigetto della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., annullando la sentenza impugnata limitatamente a quel profilo e rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio su tale punto. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: la Corte ha confermato la responsabilità rispetto al reato ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 ritenendo sussistente il dolo generico (consapevolezza della violazione e volontà di inadempimento) e ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato l'esclusione della causa di non punibilità con riferimento all'abitualità commessa, ma il rilievo di abitualità è stato usato in modo non corretto dato che i precedenti non erano della stessa indole
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 2
Il reato per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale richiede il dolo generico: è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo e la volontà di non osservarlo, indipendentemente dalle finalità (es. esigenze di lavoro) che hanno motivato la condotta
codice penale, art. 131-bis
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede valutazione dell'esiguità del danno e del pericolo e l'assenza di condizioni ostative; l'abitualità costituisce ostativo solo se ricorrono almeno altri due reati della stessa indole di quello in esame, incidentalmente accertabili
codice penale, art. 131-bis, quarto comma
Consente di escludere la causa di non punibilità quando ricorra comportamento abituale o particolare gravità, ma tale esclusione deve essere fondata su reati della stessa indole; non è ammesso desumerla automaticamente da accertamenti di pericolosità
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016 (Confortino)
Conferma che per il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico
Sezioni Unite, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Stabilisce che l'ostatività per "comportamento abituale" ai fini dell'art. 131-bis sussiste quando l'autore ha commesso almeno altri due reati della stessa indole di quello sub iudice, anche se tali fatti sono incidentalmente accertabili dal giudice procedente
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020 (Anci)
Ribadisce il principio secondo cui l'abitualità va verificata con riferimento a reati della stessa indole e non può essere sostituita da valutazioni estranee
Massime di principio
- Per le violazioni degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art. 75 d.lgs. n.159/2011) il requisito soggettivo è il dolo generico: la finalità soggettiva (es. lavoro) non esclude il reato se l'autore era consapevole di violare l'obbligo
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una motivazione puntuale sul carattere esiguo del danno/pericolo e sull'assenza di abitudinarietà; non può essere esclusa sulla base di precedenti penali che non siano della stessa indole del reato giudicato
- Per dichiarare l'abitualità (ostativa all'art. 131-bis) occorre l'accertamento di almeno due altri reati della stessa indole, anche se accertati incidentalmente; reati di diversa natura non possono essere utilizzati per negare la tenuità
- Se il giudice territoriale non offre motivazione sufficiente sui profili che escludono la tenuità, la sentenza può essere annullata e la questione rinviata per nuovo esame
- Chi invoca la particolare tenuità dovrebbe allegare e documentare elementi concreti (durata e modalità della violazione, effettiva mancanza di pericolo o danno, occasionalità del comportamento) per consentire al giudice una motivazione adeguata
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