Sentenza n. 1166/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento emesso dal Prefetto della Provincia di Alessandria - Area I PP prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicato il 10 ottobre 2022, via pec, all'avv. -OMISSIS- e notificato al ricorrente il successivo 29 ottobre 2022 di rigetto dell'istanza di rinnovo del porto d'armi per difesa personale nonché per l’annullamento di ogni altro atto ad esso presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso al procedimento, lesivi dell'interesse del ricorrente e, in particolare, - della comunicazione ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990 dei motivi ostativi dell-OMISSIS- ricevuta via raccomandata a./r. dal ricorrente il 20.08.2022; - della nota dei Comando Provinciale dei Carabinieri di Alessandria n. -OMISSIS- del-OMISSIS-; - delle controdeduzioni del Comando Provinciale dei Carabinieri di Alessandria n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (non note).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già titolare dal 2014 di una licenza di porto d'armi per difesa personale, reiteratamente rinnovata fino al 2021, svolgeva attività di legale rappresentante e responsabile dell'organizzazione e direzione di un istituto di vigilanza autorizzato a prestare servizi di vigilanza, trasporto e custodia di valori di elevato pregio. In occasione della nuova richiesta di rinnovo, la Prefettura comunicava i motivi ostativi e poi rigettava l'istanza ritenendo non dimostrato un rischio personale maggiore rispetto a quello cui è esposta la generalità dei cittadini. Il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 TULPS, eccesso di potere, difetto di istruttoria, arbitrarietà, illogicità e lacunosità della motivazione. Sosteneva che l'amministrazione non avesse considerato la concreta e quotidiana esposizione al pericolo derivante dalle mansioni svolte, né spiegato il mutamento della valutazione rispetto agli otto precedenti rinnovi, a fronte della sostanziale immutabilità della situazione lavorativa e personale, dell'assenza di precedenti penali o di polizia e dell'assenza di violazioni in materia di armi e munizioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo la riedizione del potere. Pur riconoscendo l'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza nel rilascio e nel rinnovo del porto d'armi, il giudice ha ritenuto insufficiente l'istruttoria e generica la motivazione. La precedente titolarità della licenza non impedisce all'amministrazione di modificare la propria valutazione, anche in assenza di fatti nuovi, ma il mutamento di indirizzo deve poggiare su elementi istruttori adeguati e su una motivazione accurata. Nel caso concreto la Prefettura non aveva indicato alcun mutamento restrittivo dei criteri generali, alcuna modifica del quadro fattuale posto a fondamento dei precedenti rinnovi, né elementi sopravvenuti di inaffidabilità del richiedente. Inoltre, non aveva adeguatamente confutato gli elementi dedotti dal ricorrente, anche nelle osservazioni rese ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, circa l'attualità del bisogno. Il giudice ha precisato che il dimostrato bisogno non può essere automaticamente desunto dalla sola professione svolta, ma che l'amministrazione deve valutare e motivare in concreto le circostanze specifiche della domanda. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale presuppone un dimostrato bisogno; tale requisito non è automaticamente integrato dalla sola tipologia dell'attività o professione svolta, ma deve essere valutato concretamente dall'amministrazione sulla base degli elementi allegati e istruiti.
art. 10-bis l. 241/1990
Le osservazioni presentate dal destinatario della comunicazione dei motivi ostativi devono essere effettivamente considerate e confutate quando contengano elementi rilevanti sull'attualità del bisogno posto a fondamento della richiesta.
art. 73 c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione al deposito della memoria difensiva, senza che il giudice ne sviluppi uno specifico profilo interpretativo.
Massime di principio
- La precedente concessione e il rinnovo pluriennale di una licenza di porto d'armi non vincolano l'amministrazione a confermare il titolo, ma un successivo diniego fondato su una valutazione opposta deve essere sorretto da un'istruttoria adeguata e da una motivazione accurata.
- Quando la situazione personale e lavorativa del richiedente è sostanzialmente immutata rispetto ai precedenti rinnovi, l'amministrazione che nega il nuovo rinnovo deve indicare le ragioni concrete del mutamento valutativo, chiarendo se siano sopravvenuti nuovi elementi, nuovi criteri generali o una diversa valutazione del quadro di sicurezza.
- Il requisito del dimostrato bisogno previsto dall'art. 42 TULPS non può essere desunto automaticamente dalla professione esercitata; tuttavia, l'amministrazione deve esaminare in concreto gli specifici fattori di rischio allegati dal richiedente e motivare perché essi non rendano attuale il bisogno dell'arma.
- Il possesso di requisiti soggettivi di affidabilità, quali l'assenza di precedenti penali o di polizia e di violazioni delle norme sulle armi, non determina automaticamente il diritto al rinnovo, ma costituisce un elemento rilevante che l'amministrazione deve considerare nell'istruttoria e nella motivazione.
- L'annullamento del diniego per insufficienza istruttoria e motivazionale comporta la riedizione del potere: il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella dell'autorità di pubblica sicurezza, che deve riesaminare l'istanza alla luce di un'istruttoria completa e di una motivazione riferita al caso concreto.
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