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Direttiva 2019/904

Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019L0904

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un quadro armonizzato per ridurre l’impatto ambientale dei prodotti di plastica monouso più dispersi nell’ambiente, in particolare marino, e degli attrezzi da pesca contenenti plastica. Combina misure diverse a seconda del prodotto: riduzione del consumo, divieti di immissione sul mercato, requisiti di progettazione, marcatura informativa, responsabilità estesa del produttore, raccolta differenziata e obblighi di sensibilizzazione. Gli Stati membri conservano margini di scelta sugli strumenti attuativi, ma devono conseguire risultati misurabili e rispettare i termini di recepimento e di applicazione progressiva previsti. La direttiva prevede inoltre obblighi di monitoraggio, comunicazione dei dati, valutazione della Commissione e possibile futura estensione delle misure.

Direttiva sulla riduzione dell’incidenza sull’ambiente e sulla salute umana di determinati prodotti di plastica monouso, dei prodotti di plastica oxo-degradabile e degli attrezzi da pesca contenenti plastica, con misure su prevenzione, restrizioni di mercato, requisiti di prodotto, marcatura, responsabilità estesa del produttore e raccolta differenziata.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell’allegato, ai prodotti di plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica. Riguarda produttori, importatori, venditori, riempitori e, in relazione a taluni obblighi, anche operatori economici che immettono sul mercato prodotti in uno Stato membro o vendono a distanza verso altri Stati membri; per gli attrezzi da pesca contiene disposizioni specifiche per gli Stati membri con acque marine. Sono escluse o non ricomprese talune categorie, tra cui i contenitori in vetro e metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica, i polimeri naturali non modificati chimicamente, le vernici, gli inchiostri e gli adesivi, nonché varie eccezioni puntuali indicate nell’allegato per usi medici e professionali.

Direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

La direttiva si inserisce nella Strategia europea per la plastica e nel quadro dell’economia circolare, con l’obiettivo di contrastare i rifiuti plastici, in particolare quelli marini, mediante una combinazione di prevenzione, restrizioni, requisiti di progettazione e strumenti di responsabilizzazione economica. Il legislatore unionale individua come prioritari i prodotti monouso più frequentemente rinvenuti sulle spiagge, nonché i prodotti in plastica oxo-degradabile e gli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Obiettivi e logica dell’intervento

La direttiva mira a ridurre l’incidenza di questi prodotti sull’ambiente e sulla salute umana e, al tempo stesso, a promuovere modelli imprenditoriali sostenibili e innovativi. Il testo valorizza la prevenzione dei rifiuti come livello prioritario della gerarchia dei rifiuti e richiama l’esigenza di evitare distorsioni del mercato interno derivanti da risposte nazionali frammentate.

Ambito di applicazione e rapporti con altre norme

L’ambito oggettivo comprende i prodotti di plastica monouso elencati nell’allegato, i prodotti di plastica oxo-degradabile e gli attrezzi da pesca contenenti plastica. La direttiva prevale, in caso di conflitto, sulle direttive 94/62/CE e 2008/98/CE nel proprio ambito di applicazione, ma si coordina con esse e con la direttiva 2014/40/UE per i prodotti del tabacco, oltre che con la disciplina sugli impianti portuali di raccolta e con la normativa alimentare.

Definizioni rilevanti

L’articolo 3 chiarisce nozioni centrali quali plastica, prodotto di plastica monouso, plastica oxo-degradabile, attrezzo da pesca, produttore, immissione sul mercato, messa a disposizione sul mercato, raccolta differenziata, trattamento e plastica biodegradabile. Le definizioni sono fondamentali per delimitare gli obblighi e individuare i soggetti responsabili, anche nei casi di vendita a distanza transfrontaliera.

Riduzione del consumo dei prodotti della parte A

Per tazze per bevande e contenitori per alimenti della parte A dell’allegato, gli Stati membri devono adottare misure per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo, con l’obiettivo di ottenere entro il 2026 una riduzione quantificabile rispetto al 2022. Le misure possono includere obiettivi nazionali, alternative riutilizzabili nei punti vendita, incentivi economici, restrizioni di mercato e accordi settoriali; devono comunque essere proporzionate e non discriminatorie. Entro il 3 luglio 2021 gli Stati membri devono descrivere, notificare e rendere pubbliche le misure adottate.

Divieti di mercato

L’articolo 5 impone il divieto di immissione sul mercato per i prodotti elencati nella parte B dell’allegato e per i prodotti di plastica oxo-degradabile. Si tratta di una misura di risultato vincolante per gli Stati membri, che devono recepirla e applicarla a partire dal 3 luglio 2021.

Requisiti di progettazione e contenuto riciclato

Per i contenitori per bevande della parte C, i tappi e coperchi di plastica devono restare attaccati al contenitore per tutta la durata dell’uso previsto. La Commissione deve promuovere norme armonizzate; la conformità a tali norme produce presunzione di conformità. Inoltre, per le bottiglie per bevande della parte F, gli Stati membri devono assicurare un contenuto minimo di plastica riciclata: almeno il 25 % nelle bottiglie in PET dal 2025 e almeno il 30 % in tutte le bottiglie della parte F dal 2030.

Marcatura e informazione al consumatore

L’articolo 7 richiede una marcatura chiara, leggibile e indelebile per i prodotti della parte D, al fine di informare il consumatore sulle corrette modalità di gestione del rifiuto, sulle forme di smaltimento da evitare e sulla presenza di plastica e sui relativi impatti ambientali. La Commissione adotta specifiche armonizzate entro il 3 luglio 2020; per i prodotti del tabacco, gli obblighi della direttiva si aggiungono a quelli della direttiva 2014/40/UE.

Responsabilità estesa del produttore

L’articolo 8 costituisce uno dei cardini della direttiva. Per i prodotti della parte E, gli Stati membri devono istituire regimi di responsabilità estesa del produttore che coprano, a seconda delle categorie, i costi di sensibilizzazione, raccolta, infrastrutture, trasporto, trattamento e rimozione dei rifiuti dispersi. Per gli attrezzi da pesca contenenti plastica, devono essere istituiti regimi specifici, con obblighi di raccolta differenziata, gestione ambientale e monitoraggio; gli Stati membri con acque marine devono fissare un tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio.

Il testo disciplina anche la possibilità di designare un rappresentante autorizzato nello Stato membro di destinazione, per garantire l’adempimento degli obblighi del produttore nelle vendite transfrontaliere. La Commissione deve inoltre promuovere norme armonizzate per la progettazione circolare degli attrezzi da pesca, così da agevolarne il riutilizzo e la riciclabilità.

Raccolta differenziata delle bottiglie per bevande

L’articolo 9 fissa obiettivi minimi di raccolta differenziata per il riciclaggio delle bottiglie per bevande della parte F: 77 % entro il 2025 e 90 % entro il 2029, in peso, riferiti alle quantità immesse sul mercato in un determinato anno. Gli Stati membri possono raggiungere tali obiettivi mediante sistemi di cauzione-rimborso, regimi di responsabilità estesa del produttore o altre misure equivalenti. La Commissione deve adottare la metodologia di calcolo e verifica entro il 3 luglio 2020.

Misure di sensibilizzazione

Gli Stati membri devono adottare misure per informare e responsabilizzare consumatori e utenti di prodotti e attrezzi di plastica, con particolare riferimento alle alternative riutilizzabili, ai sistemi di riutilizzo, alle corrette opzioni di gestione dei rifiuti, agli impatti ambientali dello smaltimento improprio e, per alcuni prodotti, all’effetto sulla rete fognaria. Le misure non devono avere contenuto promozionale che favorisca l’uso dei prodotti monouso.

Coordinamento con la normativa settoriale e sicurezza alimentare

L’articolo 11 impone che le misure nazionali siano coerenti con i programmi di misure ambientali e con i piani e programmi previsti dalla disciplina sui rifiuti e sugli impianti portuali di raccolta. Inoltre, per gli articoli da 4 a 9, gli Stati membri devono rispettare la legislazione alimentare dell’Unione e, ove possibile, incoraggiare alternative sostenibili per i materiali destinati a venire a contatto con alimenti.

Informazione tecnica sui prodotti e orientamenti della Commissione

L’articolo 12 consente alla Commissione di pubblicare, entro il 3 luglio 2020, orientamenti con esempi di prodotti di plastica monouso. Per i contenitori per alimenti, nella qualificazione rileva anche la propensione alla dispersione in ragione di volume e dimensioni, in particolare per i contenitori monoporzione.

Comunicazione dei dati, monitoraggio e controlli

L’articolo 13 istituisce un sistema di reporting annuale verso la Commissione su prodotti immessi sul mercato, misure adottate, raccolte differenziate, attrezzi da pesca, contenuto riciclato nelle bottiglie e rifiuti post-consumo di taluni prodotti. I dati sono trasmessi elettronicamente entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento e devono essere accompagnati da una relazione di controllo della qualità. La Commissione esamina i dati e pubblica una relazione, potendo formulare raccomandazioni di miglioramento.

Sanzioni e applicazione

L’articolo 14 obbliga gli Stati membri a stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per la violazione delle norme nazionali di recepimento e ad adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le norme sanzionatorie devono essere notificate alla Commissione entro il 3 luglio 2021.

Valutazione e possibile estensione futura

Entro il 3 luglio 2027 la Commissione deve valutare la direttiva sulla base dei dati disponibili e presentare una relazione, eventualmente accompagnata da proposte legislative. La relazione deve esaminare l’eventuale revisione dell’allegato, l’opportunità di obiettivi vincolanti di riduzione del consumo e di tassi vincolanti di raccolta per gli attrezzi da pesca dismessi, nonché i progressi scientifici sulla biodegradabilità in ambiente marino e le misure per i rifiuti post-consumo di alcuni prodotti della parte E.

Recepimento e tempistica applicativa

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 3 luglio 2021. L’applicazione di alcune disposizioni è però scaglionata: il divieto di mercato dell’articolo 5 decorre dal 3 luglio 2021; il requisito sui tappi e coperchi dell’articolo 6, paragrafo 1, dal 3 luglio 2024; gli obblighi di marcatura dell’articolo 7, paragrafo 1, dal 3 luglio 2021; gli obblighi dell’articolo 8 entro il 31 dicembre 2024, con un termine anticipato al 5 gennaio 2023 per taluni regimi esistenti e per la parte E, sezione III. La direttiva consente inoltre, a condizioni rigorose, che alcune disposizioni siano attuate mediante accordi tra autorità competenti e settori economici interessati, purché gli accordi siano vincolanti, pubblici, monitorati e sostituibili da misure legislative in caso di inadempimento.

Disposizioni principali

Obiettivi generali

L’articolo 1 stabilisce che la direttiva mira a prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, soprattutto acquatico, e sulla salute umana, promuovendo la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, a tutela anche del mercato interno.

Ambito di applicazione e prevalenza

L’articolo 2 si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell’allegato, ai prodotti di plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica. In caso di conflitto con le direttive 94/62/CE o 2008/98/CE, prevale la presente direttiva nel suo ambito.

Definizioni chiave

L’articolo 3 definisce, tra l’altro, plastica, prodotto di plastica monouso, plastica oxo-degradabile, attrezzo da pesca, rifiuto di attrezzo da pesca, immissione sul mercato, messa a disposizione sul mercato, norma armonizzata, produttore, raccolta, raccolta differenziata, trattamento, imballaggio, plastica biodegradabile, impianto portuale di raccolta e prodotti del tabacco. Le definizioni sono decisive per delimitare gli obblighi di recepimento e gli ambiti soggettivi e oggettivi.

Riduzione del consumo

L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare misure per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso della parte A dell’allegato, con l’obiettivo di ottenere entro il 2026 una riduzione quantificabile rispetto al 2022. Entro il 3 luglio 2021 gli Stati devono descrivere le misure, notificarle alla Commissione e renderle pubbliche; le misure possono includere obiettivi nazionali, alternative riutilizzabili nei punti vendita, strumenti economici e restrizioni di mercato, purché proporzionate e non discriminatorie. La Commissione deve adottare entro il 3 gennaio 2021 la metodologia di calcolo e verifica della riduzione.

Divieto di immissione sul mercato

L’articolo 5 obbliga gli Stati membri a vietare l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile. La disposizione è tra quelle da applicare dal 3 luglio 2021 ai fini del recepimento, secondo il regime transitorio dell’articolo 17.

Requisiti di progettazione dei prodotti e contenuto riciclato

L’articolo 6 prevede che, per i prodotti della parte C dell’allegato, i tappi e coperchi di plastica restino attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto. La Commissione deve chiedere entro il 3 ottobre 2019 la predisposizione di norme armonizzate e, dalla loro pubblicazione, la conformità dà presunzione di conformità al requisito. Per le bottiglie della parte F, gli Stati membri devono garantire almeno il 25 % di plastica riciclata nelle bottiglie in PET dal 2025 e il 30 % in tutte le bottiglie per bevande della parte F dal 2030; la Commissione adotta entro il 1° gennaio 2022 le regole di calcolo e verifica.

Marcatura informativa

L’articolo 7 impone, per i prodotti della parte D dell’allegato, una marcatura sull’imballaggio o sul prodotto, leggibile e indelebile, che indichi corrette modalità di gestione del rifiuto, forme di smaltimento da evitare, presenza di plastica e impatto ambientale dello smaltimento improprio. La Commissione deve adottare entro il 3 luglio 2020 specifiche armonizzate; per taluni prodotti la marcatura va sull’imballaggio, per altri sul prodotto. Le disposizioni relative ai prodotti del tabacco si aggiungono a quelle della direttiva 2014/40/UE.

Responsabilità estesa del produttore

L’articolo 8 impone regimi di responsabilità estesa del produttore per i prodotti della parte E e per gli attrezzi da pesca contenenti plastica. Per i prodotti della sezione I della parte E, i produttori coprono anche costi di sensibilizzazione, raccolta, infrastrutture, trasporto, trattamento e rimozione dei rifiuti dispersi; per le sezioni II e III coprono almeno sensibilizzazione, rimozione, trasporto, trattamento e, per la sezione III, anche raccolta e comunicazione dati. Sono previsti criteri di proporzionalità, trasparenza, possibilità di importi fissi pluriennali, obbligo di definire ruoli e responsabilità, rappresentante autorizzato per vendite transfrontaliere e regimi specifici per gli attrezzi da pesca, con tasso minimo nazionale di raccolta annuale negli Stati membri con acque marine.

Raccolta differenziata delle bottiglie

L’articolo 9 impone agli Stati membri di garantire la raccolta differenziata per il riciclaggio di una quantità pari al 77 % entro il 2025 e al 90 % entro il 2029, in peso, delle bottiglie per bevande della parte F immesse sul mercato in un dato anno. Gli Stati membri possono avvalersi di sistemi di cauzione-rimborso o di obiettivi di raccolta nei regimi di responsabilità estesa del produttore. La Commissione adotta entro il 3 luglio 2020 la metodologia di calcolo e verifica.

Misure di sensibilizzazione

L’articolo 10 obbliga gli Stati membri a adottare misure di informazione e incentivo al comportamento responsabile dei consumatori, nonché a comunicare informazioni su alternative riutilizzabili, sistemi di riutilizzo, corretta gestione dei rifiuti, impatti ambientali dello smaltimento improprio e, per alcuni prodotti, impatti sulla rete fognaria.

Coordinamento con altre discipline UE

L’articolo 11 richiede che le misure di recepimento e attuazione siano coerenti con i programmi di misure della direttiva 2008/56/CE, i programmi della direttiva 2000/60/CE, i piani di gestione e prevenzione dei rifiuti della direttiva 2008/98/CE e i piani della direttiva (UE) 2019/883. Le misure devono inoltre rispettare la legislazione alimentare dell’Unione e, ove possibile, promuovere alternative sostenibili per materiali a contatto con alimenti.

Orientamenti interpretativi sui prodotti

L’articolo 12 prevede che la Commissione pubblichi entro il 3 luglio 2020 orientamenti con esempi di prodotti di plastica monouso, se del caso, e chiarisce che per i contenitori per alimenti occorre considerare anche la tendenza alla dispersione in ragione di volume e dimensioni.

Comunicazione dei dati e controlli

L’articolo 13 disciplina gli obblighi annuali di comunicazione alla Commissione sui prodotti immessi sul mercato, sulle misure adottate, sulle raccolte differenziate, sugli attrezzi da pesca, sul contenuto riciclato delle bottiglie e sui rifiuti post-consumo dei prodotti della parte E, sezione III. I dati sono trasmessi per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento; il primo periodo di riferimento è il 2022, salvo 2023 per alcune categorie. La Commissione deve adottare diversi formati standard di comunicazione entro il 3 luglio 2020, il 3 gennaio 2021 e il 1° gennaio 2022.

Sanzioni

L’articolo 14 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione, e di notificare alla Commissione tali norme entro il 3 luglio 2021, con notifica immediata delle successive modifiche.

Valutazione e riesame

L’articolo 15 prevede una valutazione della direttiva da parte della Commissione entro il 3 luglio 2027, sulla base dei dati disponibili. La relazione può essere accompagnata da proposte legislative, incluse eventuali soglie vincolanti di riduzione del consumo e tassi vincolanti di raccolta per gli attrezzi da pesca dismessi. La relazione deve esaminare anche un’eventuale revisione dell’allegato, i progressi scientifici sulla biodegradabilità marina e le opzioni per misure vincolanti sui rifiuti post-consumo di taluni prodotti.

Procedura di comitato e atti di esecuzione

L’articolo 16 attribuisce alla Commissione il supporto del comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE e rinvia alla procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011 per gli atti di esecuzione previsti dalla direttiva.

Recepimento e applicazione progressiva

L’articolo 17 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 3 luglio 2021. Sono previste applicazioni differite: articolo 5 dal 3 luglio 2021; articolo 6, paragrafo 1, dal 3 luglio 2024; articolo 7, paragrafo 1, dal 3 luglio 2021; articolo 8 entro il 31 dicembre 2024, ma entro il 5 gennaio 2023 per i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 e per i prodotti della parte E, sezione III. Gli Stati membri possono, a certe condizioni, attuare l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafi 1 e 8, tramite accordi settoriali con forza esecutiva, obiettivi e scadenze specifici, pubblicazione, monitoraggio e intervento sostitutivo in caso di inadempimento.

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