Direttiva 2019/1160
Direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene sul quadro OICVM/GEFIA per rimuovere ostacoli alla distribuzione transfrontaliera dei fondi nell’Unione. Introduce regole armonizzate sulla pre-commercializzazione dei FIA, aggiorna e precisa le strutture da mettere a disposizione degli investitori, e disciplina in modo uniforme il ritiro della notifica di commercializzazione. Il testo è complementare al regolamento (UE) 2019/1156, con cui coordina taluni aspetti operativi e di marketing.
Modifica le direttive 2009/65/CE (OICVM) e 2011/61/UE (GEFIA) per agevolare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, armonizzando pre-commercializzazione, strutture per gli investitori e ritiro della notifica della commercializzazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione, che devono recepire le modifiche nei rispettivi ordinamenti, nonché agli OICVM e ai loro gestori/società di gestione e ai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) UE autorizzati. Riguarda la commercializzazione transfrontaliera di quote o azioni di OICVM e FIA nell’Unione, con particolare attenzione agli investitori al dettaglio per gli OICVM e per i FIA commercializzati presso il pubblico retail, e agli investitori professionali per la pre-commercializzazione dei FIA. Sono rilevanti le situazioni di commercializzazione nello Stato membro ospitante, di modifica delle condizioni di commercializzazione e di ritiro della notifica di commercializzazione; la direttiva non armonizza in modo generale il regime dei GEFIA non UE, ma prevede una valutazione futura anche in tale prospettiva.
Distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo
La direttiva (UE) 2019/1160 modifica il quadro degli OICVM e dei FIA per facilitare la distribuzione transfrontaliera nell’Unione, riducendo gli oneri amministrativi e chiarendo le regole applicabili alla commercializzazione, alla pre-commercializzazione e alla cessazione delle attività di collocamento. Essa si coordina espressamente con il regolamento (UE) 2019/1156, che completa il sistema con norme direttamente applicabili sui requisiti di marketing.
Obiettivi e contesto normativo
La direttiva parte dall’idea che gli obiettivi di parità di condizioni, libera circolazione delle quote e tutela uniforme degli investitori, già perseguiti dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE, siano stati raggiunti solo in parte. Persistono ostacoli che impediscono a gestori e fondi di beneficiare pienamente del mercato interno; per questo il legislatore interviene su notifica, strutture locali, cessazione della commercializzazione e pre-commercializzazione, con una logica di armonizzazione minima ma funzionale alla mobilità transfrontaliera.
Modifiche alla direttiva 2009/65/CE (OICVM)
L’articolo 92 è riscritto per stabilire che, in ogni Stato membro in cui l’OICVM intende commercializzare le proprie quote, devono essere disponibili strutture idonee a gestire sottoscrizioni, riacquisti e rimborsi, a informare gli investitori, a facilitare l’esercizio dei loro diritti, a mettere a disposizione documenti e informazioni, a fornire informazioni su supporto durevole e a fungere da punto di contatto con le autorità competenti.
Gli Stati membri non possono imporre una presenza fisica nello Stato ospitante né la nomina di un terzo. Le strutture possono essere fornite anche per via elettronica, nella lingua del mercato interessato o in una lingua approvata. Se è incaricato un soggetto terzo, deve esistere un contratto scritto che specifichi i compiti affidati e assicuri al terzo l’accesso alle informazioni e ai documenti pertinenti.
La disciplina della notifica di commercializzazione è rafforzata: nella lettera di notifica vanno inclusi anche i dati necessari per fatturare o comunicare eventuali spese o oneri regolamentari dello Stato ospitante, nonché le informazioni sulle strutture di cui all’articolo 92. In caso di modifiche, l’OICVM deve informare le autorità di origine e di ospitalità almeno un mese prima della loro attuazione. Se la modifica rende l’OICVM non conforme alla direttiva, l’autorità di origine deve informare l’operatore entro 15 giorni lavorativi; se la modifica viene comunque attuata, l’autorità adotta le misure opportune ai sensi dell’articolo 98, incluso, se necessario, il divieto di commercializzazione.
Ritiro della notifica di commercializzazione degli OICVM
È introdotto l’articolo 93 bis, che armonizza il ritiro della notifica di commercializzazione in uno Stato membro. Il ritiro è consentito solo se l’OICVM presenta un’offerta totalitaria di riacquisto o riscatto, senza spese o deduzioni, valida almeno 30 giorni lavorativi e indirizzata individualmente a tutti gli investitori noti nello Stato membro interessato; rende pubblica l’intenzione di cessare la commercializzazione con mezzi adeguati al tipico investitore; e modifica o risolve i contratti con intermediari o delegati per impedire nuove offerte o nuovi collocamenti.
Le informazioni devono chiarire le conseguenze del mancato accoglimento dell’offerta e devono essere rese nella lingua del mercato interessato o in una lingua approvata. L’OICVM deve poi notificare l’autorità di origine, che verifica la completezza e trasmette entro 15 giorni lavorativi la notifica all’autorità dello Stato membro interessato e all’ESMA. Dopo il ritiro, l’OICVM continua a fornire agli investitori rimasti e alle autorità le informazioni previste dagli articoli 68-82 e 94. Le autorità dello Stato membro interessato assumono i medesimi diritti e obblighi dell’autorità ospitante, ma non possono più imporre la dimostrazione della conformità ai requisiti nazionali di commercializzazione previsti dal regolamento (UE) 2019/1156, fatto salvo il potere di vigilanza generale.
Modifiche alla direttiva 2011/61/UE: pre-commercializzazione
La direttiva introduce una definizione armonizzata di “pre-commercializzazione”: si tratta di informazioni o comunicazioni, dirette o indirette, su strategie o idee di investimento rivolte da un GEFIA UE a potenziali investitori professionali nell’Unione, per sondare l’interesse verso un FIA o un comparto non ancora istituito o non ancora notificato per la commercializzazione. La nozione è costruita in modo da escludere che l’attività integri già un’offerta o un collocamento.
L’articolo 30 bis consente la pre-commercializzazione ma pone limiti sostanziali: le informazioni non devono essere tali da consentire agli investitori di impegnarsi ad acquisire quote o azioni; non devono equivalere a moduli di sottoscrizione o documenti analoghi; non devono coincidere con atti costitutivi, prospetti o documenti di offerta finali di un FIA non ancora istituito. Se vengono diffusi un progetto di prospetto o documenti di offerta, questi devono dichiarare espressamente che non costituiscono un’offerta, che non possono essere usati come base completa per una decisione di investimento e che possono essere modificati.
Il GEFIA UE non deve effettuare una notifica preventiva del contenuto o dei destinatari della pre-commercializzazione, né rispettare requisiti ulteriori rispetto a quelli dell’articolo 30 bis. Tuttavia, entro 2 settimane dall’inizio dell’attività, deve inviare all’autorità di origine una lettera informale con gli Stati membri interessati, i periodi, una breve descrizione della pre-commercializzazione, le strategie presentate e, se del caso, l’elenco dei FIA/comparti coinvolti. Le autorità di origine informano prontamente quelle degli Stati membri interessati, che possono chiedere ulteriori informazioni.
Le sottoscrizioni effettuate entro 18 mesi dall’inizio della pre-commercializzazione sono considerate esito della commercializzazione e devono seguire le procedure ordinarie di notifica degli articoli 31 e 32. Un terzo può svolgere attività di pre-commercializzazione solo se è un soggetto già autorizzato dalla normativa richiamata dalla direttiva e resta soggetto alle condizioni previste. La pre-commercializzazione deve essere adeguatamente documentata.
Commercializzazione dei FIA e ritiro della notifica
La disciplina di modifica pianificata o non pianificata dell’articolo 32 viene rafforzata: se la modifica renderebbe non conforme la gestione del FIA, l’autorità di origine deve avvertire il GEFIA entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni; se la modifica viene eseguita comunque, l’autorità adotta le misure opportune ai sensi dell’articolo 46, incluso, se necessario, il divieto di commercializzazione.
Con l’articolo 32 bis viene introdotta una procedura armonizzata per il ritiro della notifica delle disposizioni di commercializzazione di alcuni o di tutti i FIA UE in uno Stato membro. Il ritiro è subordinato, salvo il caso dei FIA chiusi e dei fondi ELTIF, a un’offerta totalitaria di riacquisto o riscatto senza costi, pubblica per almeno 30 giorni lavorativi e rivolta individualmente agli investitori noti; alla pubblicazione dell’intenzione di cessare la commercializzazione; e alla cessazione o modifica dei rapporti con intermediari/delegati per evitare ulteriori collocamenti.
Il GEFIA deve inviare una notifica all’autorità di origine; questa ne controlla la completezza e la trasmette entro 15 giorni lavorativi all’autorità dello Stato membro interessato e all’ESMA. Dal momento della trasmissione, il GEFIA non può svolgere pre-commercializzazione in quello Stato membro per 36 mesi con riferimento al FIA oggetto del ritiro o a strategie o idee di investimento analoghe. Restano gli obblighi informativi verso gli investitori che mantengono l’investimento e verso le autorità, nonché la trasmissione delle eventuali modifiche documentali rilevanti. Le autorità dello Stato membro interessato assumono i medesimi diritti e obblighi dell’autorità ospitante; inoltre, dal momento della trasmissione, non possono più pretendere la prova della conformità ai requisiti nazionali di commercializzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156.
Strutture per gli investitori al dettaglio nei FIA
L’articolo 43 bis impone ai GEFIA che commercializzano FIA presso investitori al dettaglio, in ciascuno Stato membro interessato, di mettere a disposizione strutture per la gestione degli ordini di sottoscrizione, pagamento, riacquisto e rimborso, per l’informazione operativa agli investitori, per la facilitazione dell’esercizio dei diritti connessi all’investimento, per l’accesso ai documenti richiesti dagli articoli 22 e 23, per le comunicazioni su supporto durevole e per il punto di contatto con le autorità competenti.
Anche qui gli Stati membri non possono imporre una presenza fisica locale o la nomina di un terzo. Le strutture possono essere fornite in via elettronica, nella lingua del mercato o in altra lingua approvata. Se è incaricato un soggetto terzo, serve un contratto scritto che specifichi i compiti affidati e garantisca il trasferimento delle informazioni e dei documenti pertinenti.
Valutazioni e riesami della Commissione
La direttiva prevede un controllo ex post dell’efficacia del nuovo assetto: entro il 2 agosto 2023 la Commissione deve presentare una relazione sul possibile coordinamento/armonizzazione delle disposizioni applicabili alle società di gestione OICVM che sondano l’interesse degli investitori per una strategia o idea di investimento; entro il 2 agosto 2024 deve effettuare una valutazione dell’applicazione del quadro, anche sulla base di una consultazione pubblica e delle discussioni con l’ESMA e le autorità competenti; entro il 2 agosto 2025 deve presentare una relazione sull’applicazione della direttiva. Inoltre, l’articolo 69 bis richiede una relazione sul regime di passaporto prima dell’entrata in vigore di eventuali atti delegati che ne estendano l’ambito, anche ai GEFIA non UE.
Recepimento
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 2 agosto 2021 e applicare le misure nazionali dalla stessa data. Le disposizioni di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva, o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. Essi devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Disposizioni principali
Modifiche alla direttiva 2009/65/CE
Sono soppressi l’articolo 77, l’articolo 91, paragrafo 3, e l’articolo 95, paragrafo 1, lettera a). L’articolo 92 è sostituito per imporre agli OICVM, in ciascuno Stato membro in cui intendono commercializzare quote, di mettere a disposizione strutture per: trattare sottoscrizioni, riacquisti, rimborsi e altri pagamenti; informare sulle modalità di impartizione degli ordini e di pagamento; facilitare l’esercizio dei diritti degli investitori; rendere disponibili documenti e informazioni del capo IX; fornire informazioni su supporto durevole; fungere da punto di contatto con le autorità. Gli Stati membri non possono imporre una presenza fisica locale o la nomina di un terzo. L’articolo 93 è modificato per integrare nella notifica i dati per la fatturazione/comunicazione di eventuali oneri regolamentari e le informazioni sulle strutture di cui all’articolo 92; in caso di modifiche, l’OICVM deve avvisare con almeno un mese di anticipo. È introdotto l’articolo 93 bis sul ritiro della notifica di commercializzazione, subordinato a offerta totalitaria di riacquisto/riscatto senza spese per almeno 30 giorni lavorativi, pubblicità dell’intenzione di cessare la commercializzazione e cessazione/modifica dei rapporti con intermediari; sono previsti obblighi di notifica all’autorità di origine entro 15 giorni lavorativi, trasmissione all’autorità dello Stato membro interessato e all’ESMA, obbligo di continuare a fornire informazioni agli investitori residui, nonché regole sul passaggio di competenze dell’autorità ospitante e sulla lingua delle comunicazioni. È inoltre rafforzata la procedura in caso di modifiche pianificate o non pianificate che incidano sulla conformità dell’OICVM, con poteri delle autorità di origine di impedire la modifica o adottare misure, incluso il divieto di commercializzazione.
Pre-commercializzazione dei FIA e definizione armonizzata
Nella direttiva 2011/61/UE è inserita la definizione di “pre-commercializzazione” all’articolo 4, paragrafo 1, lettera aea): si tratta della fornitura di informazioni o comunicazioni, dirette o indirette, su strategie o idee di investimento da parte di un GEFIA UE o per suo conto a potenziali investitori professionali nell’Unione, per sondarne l’interesse verso un FIA o comparto non ancora istituito o non ancora notificato per la commercializzazione, senza che ciò costituisca offerta o collocamento. È introdotto l’articolo 30 bis, che consente la pre-commercializzazione nell’Unione ma vieta che le informazioni siano già sufficienti a impegnare l’investitore, o equivalgano a moduli di sottoscrizione o a documenti costitutivi/prospetti/documenti d’offerta finali; i progetti di prospetto o documenti di offerta devono indicare chiaramente che non costituiscono offerta, che non sono completi e possono cambiare. Il GEFIA UE non è tenuto a notificare in anticipo contenuto o destinatari della pre-commercializzazione, ma deve comunicare all’autorità di origine, entro 2 settimane dall’inizio, una lettera informale con Stati membri interessati, periodi, breve descrizione, strategie presentate e, se del caso, elenco dei FIA/comparti coinvolti; le autorità di origine informano prontamente le autorità interessate, che possono chiedere ulteriori informazioni. Le sottoscrizioni effettuate entro 18 mesi dall’inizio della pre-commercializzazione sono considerate frutto della commercializzazione e soggette alle procedure di notifica ordinarie. La pre-commercializzazione svolta da terzi è consentita solo a soggetti autorizzati indicati dalla direttiva (impresa di investimento, ente creditizio, società di gestione OICVM, GEFIA, agente collegato), e deve essere adeguatamente documentata.
Ritiro della notifica e fine della commercializzazione dei FIA UE
L’articolo 32 è aggiornato con una procedura uniforme per le modifiche pianificate/non pianificate che incidono sulla conformità del GEFIA alla direttiva: l’autorità di origine deve avvisare entro 15 giorni lavorativi se la modifica non può essere attuata; se viene comunque attuata, può adottare misure ai sensi dell’articolo 46, incluso il divieto espresso di commercializzazione. È inserito l’articolo 32 bis, che consente al GEFIA UE di ritirare la notifica di commercializzazione di alcuni o tutti i FIA in uno Stato membro, se presenta un’offerta di riacquisto/riscatto totalitaria senza spese, pubblica l’intenzione di cessare la commercializzazione e modifica o risolve i rapporti con intermediari per evitare ulteriori collocamenti. Per i FIA chiusi e i fondi ELTIF si applica un’esclusione espressa dalla regola dell’offerta totalitaria. Il GEFIA notifica all’autorità di origine, che verifica la completezza e trasmette la notifica entro 15 giorni lavorativi all’autorità dello Stato membro interessato e all’ESMA. Dal momento della trasmissione, il GEFIA non può svolgere pre-commercializzazione nello Stato membro interessato per 36 mesi in relazione al FIA oggetto del ritiro o a strategie/idee analoghe. Restano gli obblighi informativi verso gli investitori residui e le autorità; inoltre, l’autorità dello Stato membro interessato non può più imporre al GEFIA di dimostrare la conformità ai requisiti nazionali di commercializzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156, fermo restando il potere di vigilanza generale. Anche qui è prevista la comunicazione in lingua appropriata e l’uso di mezzi elettronici o a distanza.
Strutture a disposizione degli investitori al dettaglio per i FIA commercializzati al retail
Con l’articolo 43 bis si impone ai GEFIA che commercializzano quote o azioni di FIA presso investitori al dettaglio di mettere a disposizione strutture in ciascuno Stato membro di commercializzazione per compiti analoghi a quelli previsti per gli OICVM: gestione degli ordini di sottoscrizione, pagamento, riacquisto e rimborso; informazioni operative agli investitori; facilitazione dell’esercizio dei diritti; accesso ai documenti e alle informazioni richiesti dagli articoli 22 e 23; informazioni su supporto durevole; punto di contatto con le autorità. Gli Stati membri non possono imporre una presenza fisica locale o la nomina di un terzo. Le strutture possono essere fornite anche per via elettronica, nella lingua del mercato interessato o in altra lingua approvata; se è previsto un soggetto terzo, deve esistere un contratto scritto che ne definisca i compiti e garantisca il trasferimento delle informazioni necessarie.
Valutazione del regime di passaporto e possibile estensione
È inserito l’articolo 69 bis, che impone alla Commissione, prima dell’entrata in vigore degli atti delegati di cui all’articolo 67, paragrafo 6, di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione del regime di passaporto previsto dalla direttiva, compresa l’eventuale estensione ai GEFIA non UE, corredata se del caso da una proposta legislativa.
Adeguamenti dell’allegato IV e coordinamento con il regolamento (UE) 2019/1156
All’allegato IV della direttiva 2011/61/UE sono aggiunte indicazioni sulle informazioni da comunicare per la fatturazione/oneri regolamentari e sulle strutture per i compiti dell’articolo 43 bis. Più disposizioni rinviano al regolamento (UE) 2019/1156, che integra il quadro sulla distribuzione transfrontaliera e sui requisiti di commercializzazione.
Recepimento, applicazione e valutazioni della Commissione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 2 agosto 2021 e applicarle dal 2 agosto 2021. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. La Commissione deve effettuare una valutazione dell’applicazione entro il 2 agosto 2024 e presentare una relazione entro il 2 agosto 2025; inoltre, entro il 2 agosto 2023, deve presentare una relazione specifica sull’armonizzazione delle disposizioni applicabili alle società di gestione OICVM che sondano l’interesse degli investitori per una specifica idea o strategia di investimento.
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