Direttiva 2019/1161
Direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la disciplina UE sugli acquisti pubblici di veicoli stradali, sostituendo l’impostazione precedente con obiettivi minimi vincolanti per gli Stati membri. Il nucleo della riforma è l’obbligo di assicurare che una quota minima degli appalti riguardi veicoli puliti o, per i veicoli pesanti, veicoli a emissioni zero, con target differenziati per Stato membro e per periodo di riferimento. La direttiva mira a sostenere la decarbonizzazione dei trasporti, migliorare la qualità dell’aria e creare un mercato più stabile per veicoli puliti, lasciando agli Stati margini di flessibilità nella ripartizione interna degli sforzi e nella scelta dei mezzi di recepimento.
Modifica la direttiva 2009/33/CE imponendo agli Stati membri obiettivi minimi di appalto per veicoli puliti nel trasporto su strada, per orientare la domanda pubblica verso mobilità a basse emissioni.
Ambito di applicazione
Si applica agli appalti pubblici relativi all’acquisto, leasing, locazione o vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada, nonché a taluni contratti di servizio pubblico e ad alcuni servizi elencati nell’allegato, quando soggetti alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. Riguarda amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori e, per i servizi di trasporto passeggeri, i contratti di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 sopra una soglia stabilita dagli Stati membri, non superiore a quella dell’articolo 5, paragrafo 4, di tale regolamento. Si applica solo ai contratti per i quali l’avviso di gara è inviato dopo il 2 agosto 2021, o, se non è previsto avviso, quando la procedura è avviata dopo tale data. Sono escluse alcune categorie di veicoli ai sensi del regolamento (UE) 2018/858 e i veicoli M3 diversi da classe I e classe A; gli Stati membri possono inoltre esentare specifiche tipologie di veicoli con caratteristiche operative particolari.
Direttiva (UE) 2019/1161 – promozione di veicoli puliti nel trasporto su strada
La direttiva modifica la direttiva 2009/33/CE per rafforzare il ruolo degli appalti pubblici nella transizione verso una mobilità a basse emissioni. Il legislatore UE individua negli acquisti della pubblica amministrazione uno strumento di domanda capace di stimolare il mercato, migliorare la qualità dell’aria e contribuire agli obiettivi climatici ed energetici dell’Unione.
Finalità e impostazione generale
La riforma abbandona un approccio principalmente descrittivo e introduce obiettivi minimi di appalto, differenziati per categorie di veicoli e per Stato membro. L’idea di fondo è che la spesa pubblica, orientata in modo coordinato e con orizzonte temporale lungo, possa creare certezza regolatoria, favorire investimenti industriali e sostenere l’innovazione, pur lasciando una significativa flessibilità alle amministrazioni aggiudicatrici nella scelta delle tecnologie.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli appalti di acquisto, leasing, locazione o vendita a rate di veicoli stradali, ai contratti di servizio pubblico di trasporto passeggeri su strada e ad alcuni contratti di servizi specificamente elencati nell’allegato, purché soggetti alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. Per i contratti di servizio pubblico, gli Stati membri devono fissare una soglia nazionale non superiore a quella prevista dal regolamento (CE) n. 1370/2007.
L’applicazione è limitata ai contratti per i quali l’avviso di gara è stato inviato dopo il 2 agosto 2021; se non vi è avviso, rileva l’avvio della procedura dopo tale data. La direttiva non produce effetti retroattivi sui contratti già in corso.
Esenzioni ed esclusioni
Gli Stati membri possono esentare talune categorie di veicoli richiamate dal regolamento (UE) 2018/858. Restano esclusi i veicoli M3 diversi da quelli di classe I e A. In base ai considerando, la direttiva non intende gravare in modo sproporzionato i casi in cui i veicoli abbiano caratteristiche operative speciali, come veicoli blindati, ambulanze, carri funebri, mezzi per cantieri, porti o aeroporti, veicoli delle forze armate, protezione civile, vigili del fuoco e forze dell’ordine, o veicoli progettati specificamente per lavori e non per trasporto di persone o merci.
Definizioni centrali
La nozione di "veicolo pulito" è articolata:
- per i veicoli leggeri M1, M2 e N1 conta il rispetto di soglie di CO2 e di inquinanti in condizioni reali di guida, fissate nell’allegato;
- per i veicoli M3, N2 e N3 conta l’uso di combustibili alternativi, con esclusione dei biocombustibili ad alto rischio ILUC e con divieto di miscelazione con combustibili fossili convenzionali per determinati carburanti liquidi, sintetici e paraffinici.
Il "veicolo pesante a emissioni zero" è un veicolo pulito privo di motore a combustione interna oppure con emissioni inferiori a 1 g CO2/kWh o 1 g CO2/km, secondo i regolamenti tecnici richiamati.
Obblighi di risultato e obiettivi minimi
Il cuore della direttiva è l’obbligo per gli Stati membri di assicurare che gli appalti ricadenti nell’ambito di applicazione rispettino gli obiettivi minimi di veicoli puliti fissati nelle tabelle 3 e 4 dell’allegato. Gli obiettivi sono espressi come percentuale minima sul totale dei veicoli contemplati dai contratti, e sono distinti per:
- primo periodo di riferimento: 2 agosto 2021 - 31 dicembre 2025;
- secondo periodo di riferimento: 1 gennaio 2026 - 31 dicembre 2030.
Per gli appalti di veicoli leggeri e per i contratti di servizi, il conteggio avviene in base ai veicoli acquistati o impiegati nel servizio. I veicoli adeguati successivamente possono essere computati come puliti o a emissioni zero se rispettano i requisiti definiti dalla direttiva.
Se non saranno fissati nuovi obiettivi dopo il 1 gennaio 2030, gli obiettivi del secondo periodo continueranno ad applicarsi nei successivi periodi quinquennali.
Differenziazione tra Stati membri e flessibilità interna
Gli obiettivi sono calibrati per Stato membro, tenendo conto della capacità economica e dell’esposizione all’inquinamento. La direttiva riconosce inoltre che ciascuno Stato può distribuire internamente gli sforzi tra livelli di governance diversi secondo il proprio assetto costituzionale e le proprie politiche di trasporto.
Gli Stati membri possono anche applicare, o autorizzare le proprie amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori ad applicare, obiettivi o requisiti nazionali più rigorosi rispetto a quelli dell’allegato.
Autobus, autocarri e requisiti specifici
L’allegato distingue tra autocarri (N2 e N3) e autobus (M3). Per gli autobus, metà dell’obiettivo minimo deve essere realizzato acquistando autobus a emissioni zero. Per gli Stati in cui oltre l’80% degli autobus appaltati nel primo periodo sono autobus a due piani, tale requisito è ridotto a un quarto per il primo periodo.
Monitoraggio, relazioni e dati TED
Gli Stati membri devono inviare entro il 2 agosto 2022 una prima comunicazione alla Commissione sulle misure adottate e sui programmi futuri di attuazione. Devono poi presentare una relazione completa entro il 18 aprile 2026 e, successivamente, ogni tre anni. Le relazioni devono includere il numero e le categorie di veicoli contemplati dai contratti e si basano sui dati forniti dalla Commissione.
La Commissione raccoglie e pubblica i dati relativi ai contratti di cui all’articolo 3, lettere a) e c), estraendoli dagli avvisi di aggiudicazione pubblicati nella banca dati TED. Entro il 18 aprile 2027 e poi ogni tre anni presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Riesame della disciplina
Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione deve riesaminare l’attuazione della direttiva e, se necessario, proporre una modifica per il periodo successivo al 2030. Il riesame potrà riguardare nuovi obiettivi, l’estensione ad altre categorie di veicoli, come i veicoli a due e tre ruote, e l’eventuale allineamento a future metodologie di calcolo delle emissioni lungo il ciclo di vita.
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono mettere in vigore le misure di recepimento entro il 2 agosto 2021 e informare immediatamente la Commissione. Le norme nazionali di attuazione devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Implicazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto nei processi di procurement pubblico, nella programmazione degli acquisti di flotte e nella strutturazione dei capitolati e dei contratti di servizio. Occorre verificare, per ciascun appalto, la categoria del veicolo, la tipologia di contratto, la data di avvio della procedura, l’eventuale applicabilità di esenzioni e il target nazionale dello Stato membro interessato, oltre agli obblighi di rendicontazione e monitoraggio collegati.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 sostituito impone agli Stati membri di fare in modo che, negli appalti pubblici di taluni veicoli stradali, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengano conto dell’impatto energetico e ambientale lungo l’intero ciclo di vita, inclusi consumo energetico, emissioni di CO2 e di taluni inquinanti. La finalità è promuovere il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico e rafforzare il contributo dei trasporti alle politiche UE in materia di ambiente, clima ed energia.
Esenzioni
L’articolo 2 consente agli Stati membri di esentare dagli obblighi della direttiva i veicoli indicati nell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), e paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/858, nonché quelli elencati nell’allegato I, parte A, punti da 5.2 a 5.5 e punto 5.7, del medesimo regolamento.
Ambito di applicazione e data di applicazione
L’articolo 3 estende la direttiva agli appalti di acquisto, leasing, locazione o vendita a rate di veicoli stradali, ai contratti di servizio pubblico di trasporto passeggeri su strada e ai contratti di servizio indicati nella tabella 1 dell’allegato. Per i contratti di servizio pubblico, gli Stati membri fissano una soglia non superiore a quella dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007. La direttiva si applica solo ai contratti con avviso di gara inviato dopo il 2 agosto 2021, o, in mancanza di avviso, alle procedure avviate dopo tale data. Sono esclusi i veicoli elencati all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e i veicoli M3 diversi da quelli di classe I e A.
Definizioni chiave
L’articolo 4 rinvia alle definizioni di amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. Definisce i "veicoli adibiti al trasporto su strada" come veicoli di categoria M o N del regolamento (UE) 2018/858. Il "veicolo pulito" comprende: per M1, M2 e N1, veicoli con emissioni allo scarico di CO2 e di inquinanti in condizioni reali di guida inferiori alle soglie della tabella 2; per M3, N2 e N3, veicoli che utilizzano combustibili alternativi, con esclusione di alcuni biocombustibili ad alto rischio ILUC, e con divieto di miscelazione con combustibili fossili convenzionali per biocarburanti liquidi, carburanti sintetici e paraffinici. Il "veicolo pesante a emissioni zero" è un veicolo pulito privo di motore a combustione interna oppure con motore che emette meno di 1 g CO2/kWh o meno di 1 g CO2/km secondo i regolamenti tecnici richiamati.
Obiettivi minimi di appalto
L’articolo 5 obbliga gli Stati membri a garantire il rispetto degli obiettivi minimi di appalto fissati nelle tabelle 3 e 4 dell’allegato, espressi come percentuali minime di veicoli puliti sul totale dei veicoli contemplati dai contratti dell’articolo 3. Gli obiettivi si applicano ai contratti aggiudicati nel periodo 2 agosto 2021-31 dicembre 2025 e nel periodo 1 gennaio 2026-31 dicembre 2030. La verifica avviene alla data di conclusione della procedura con l’aggiudicazione del contratto. I veicoli adeguati successivamente possono essere conteggiati come puliti o a emissioni zero. Per gli acquisti diretti si considera il numero di veicoli acquistati/leasati/locati/venduti a rate; per i contratti di servizio il numero di veicoli impiegati per il servizio. Se non saranno fissati nuovi obiettivi dopo il 1 gennaio 2030, quelli del secondo periodo continueranno ad applicarsi per periodi quinquennali successivi. Gli Stati membri possono applicare requisiti nazionali più rigorosi.
Servizi e categorie di veicoli coperti; allegato con soglie e obiettivi nazionali
L’allegato individua i servizi rilevanti tramite codici CPV, tra cui trasporto pubblico terrestre, trasporto speciale passeggeri, trasporto non regolare di passeggeri, raccolta rifiuti, trasporti postali e consegna di colli e posta. Stabilisce le soglie di emissione per i veicoli leggeri puliti (M1, M2, N1), con passaggio da un criterio di CO2 e inquinanti fino al 31 dicembre 2025 a soglie più stringenti dal 1 gennaio 2026. Fissa obiettivi minimi differenziati per ciascuno Stato membro sia per i veicoli leggeri sia per i veicoli pesanti, con distinzioni tra autocarri (N2/N3) e autobus (M3), e prevede che metà dell’obiettivo per gli autobus sia raggiunto con autobus a emissioni zero; per alcuni Stati con forte incidenza di autobus a due piani il requisito può essere ridotto a un quarto nel primo periodo.
Scambio di conoscenze, assistenza e monitoraggio
L’articolo 8 attribuisce alla Commissione il compito di facilitare e strutturare lo scambio di conoscenze e buone prassi tra Stati membri. L’articolo 10 impone agli Stati membri una prima informativa alla Commissione entro il 2 agosto 2022 sulle misure di attuazione e sulle intenzioni future, una prima relazione completa entro il 18 aprile 2026 e poi ogni tre anni, con dati sul numero e sulle categorie di veicoli appaltati. La Commissione raccoglie e pubblica i dati estratti da TED per gli appalti di cui all’articolo 3, lettere a) e c), e presenta una propria relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2027 e poi ogni tre anni.
Riesame, atti di esecuzione e recepimento
Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione deve riesaminare l’attuazione della direttiva e, se del caso, presentare una proposta legislativa per il periodo successivo al 2030, anche per nuovi obiettivi e per l’estensione ad altre categorie di veicoli. La Commissione adotta atti di esecuzione, secondo la procedura di comitato, per stabilire il formato delle relazioni e le modalità di trasmissione. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 2 agosto 2021 e comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate.
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