Direttiva 2019/990
Direttiva di esecuzione (UE) 2019/990 della Commissione, del 17 giugno 2019, che modifica l'elenco dei generi e delle specie nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, nell'allegato II della direttiva 2008/72/CE del Consiglio e nell'allegato della direttiva 93/61/CEE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva di esecuzione (UE) 2019/990 aggiorna gli elenchi di generi e specie utilizzati per delimitare il campo di applicazione di tre atti UE in materia orticola. L’intervento chiarisce, tramite la categoria dei "gruppi", quali varietà rientrano nelle direttive sulle sementi di ortaggi e sulle piantine/materiali di moltiplicazione, e allinea alcune denominazioni botaniche all’evoluzione scientifica. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2020 e applicarle dal 1° luglio 2020.
Modifica gli elenchi di generi e specie rilevanti per la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, aggiornando la classificazione tassonomica e l’uso dei "gruppi" per delimitare l’ambito di applicazione.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con efficacia anche ai fini SEE, e incide sulla disciplina della commercializzazione delle sementi di ortaggi (direttiva 2002/55/CE), delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, esclusi i semi (direttiva 2008/72/CE), nonché sulle schede tecniche dei requisiti per piantine e materiali di moltiplicazione di ortaggi di cui alla direttiva 93/61/CEE. Riguarda specificamente gli elenchi di generi e specie, comprese alcune specie, gruppi botanici e ibridi, senza introdurre un regime generale nuovo oltre l’aggiornamento degli allegati e delle tabelle esistenti.
Modifica degli elenchi di generi e specie per sementi e materiali di moltiplicazione di ortaggi
La direttiva di esecuzione (UE) 2019/990 interviene su tre atti dell’Unione in materia orticola per aggiornare gli elenchi di generi e specie e armonizzare la classificazione botanica. L’obiettivo dichiarato nei considerando è evitare ambiguità sull’inclusione o meno di determinate varietà nel campo di applicazione delle direttive settoriali, tenendo conto dell’uso della categoria formale di "gruppo" del Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate (ICNCP).
Finalità e razionale dell’intervento
La Commissione rileva che, nelle direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE, le specie sono elencate in tabelle a due colonne con nome scientifico e denominazioni comuni. Alcune varietà appartengono alla specie indicata dal nome scientifico ma non rientrano nelle definizioni tradizionali legate ai nomi comuni; per questo la direttiva introduce una specificazione più precisa, distinguendo tra specie per le quali devono essere incluse tutte le varietà e specie per le quali solo alcuni gruppi sono rilevanti.
La scelta di usare la categoria "gruppo" serve a definire con maggiore precisione le varietà comprese nel campo di applicazione delle norme. Inoltre, poiché l’ibridazione interspecifica e intraspecifica può produrre varietà non riconducibili a una specie o a un gruppo definito, la Commissione estende espressamente l’ambito anche agli ibridi delle specie e dei gruppi elencati.
Ambito di applicazione materiale
L’intervento riguarda:
- la direttiva 2002/55/CE, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;
- la direttiva 2008/72/CE, relativa alla commercializzazione delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
- la direttiva 93/61/CEE, che stabilisce le schede sui requisiti per piantine e materiali di moltiplicazione di ortaggi.
Non vengono introdotte nuove discipline sostanziali autonome, ma vengono aggiornati gli allegati/elencazioni che delimitano quali specie, gruppi e ibridi siano ricompresi nelle rispettive discipline settoriali.
Modifiche alla direttiva 2002/55/CE
L’articolo 1 rinvia all’allegato, parte A, che sostituisce la lettera b) dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE con un elenco riformulato di specie e gruppi. Il testo distingue tra:
- specie per cui si applica "tutte le varietà";
- specie per cui si applicano solo determinati gruppi botanici.
Tra gli esempi principali figurano:
- Allium cepa con il gruppo cepa e il gruppo aggregatum;
- Apium graveolens con gruppo sedano e gruppo sedano rapa;
- Brassica oleracea con vari gruppi, tra cui cavolfiore, capitata, cavoletto di Bruxelles, cavolo rapa, cavolo verza, broccolo, cavolo palmizio e tronchuda;
- Cucumis sativus con gruppo cetriolo e gruppo cetriolino;
- Phaseolus vulgaris con gruppo fagiolo nano e gruppo fagiolo rampicante;
- Pisum sativum con gruppo pisello rotondo, rugoso e dolce;
- Zea mays con gruppo mais dolce e gruppo mais da popcorn.
La modifica è completata dall’inclusione testuale di "tutti gli ibridi delle specie e dei gruppi sopraindicati".
La parte A interviene inoltre sugli allegati II e III della direttiva 2002/55/CE, sostituendo talune voci di tabelle con riferimenti più precisi ai gruppi, in particolare per:
- Beta vulgaris;
- Brassica oleracea;
- Brassica rapa;
- Cichorium intybus.
Modifiche alla direttiva 2008/72/CE
L’articolo 2 dispone la sostituzione dell’allegato II della direttiva 2008/72/CE mediante il testo riportato nella parte B dell’allegato della direttiva. Anche qui l’elenco dei generi e delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, viene riformulato in modo analogo alla direttiva 2002/55/CE.
La nuova tabella indica, per ciascuna specie, se si applichi l’espressione "tutte le varietà" oppure specifici gruppi. La finalità è rendere più chiaro il perimetro delle piantine e dei materiali di moltiplicazione soggetti alla disciplina UE, riducendo i margini di incertezza interpretativa connessi ai nomi comuni e alle denominazioni tassonomiche precedenti.
Aggiornamento della direttiva 93/61/CEE
L’articolo 3 aggiorna l’allegato della direttiva 93/61/CEE, che contiene la scheda relativa ai requisiti da rispettare per piantine e materiali di moltiplicazione di ortaggi. La parte C dell’allegato adegua alcune denominazioni botaniche all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e alla nomenclatura attuale:
- "Allium ascalonicum" è sostituito da "Allium cepa – gruppo aggregatum";
- "Allium cepa" è sostituito da "Allium cepa – gruppo cepa";
- "Brassica pekinensis" è sostituito da "Brassica rapa – gruppo cavolo cinese";
- "Lycopersicon lycopersicum" è sostituito da "Solanum lycopersicum".
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
L’articolo 4 stabilisce il regime di recepimento, tipico della direttiva:
- gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure necessarie entro il 30 giugno 2020;
- devono informarne immediatamente la Commissione;
- tali disposizioni si applicano dal 1° luglio 2020.
È inoltre richiesto che gli atti nazionali di recepimento contengano un riferimento alla direttiva, oppure siano corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 indica come destinatari gli Stati membri.
Impatto operativo per i professionisti
Per operatori del settore sementiero e della moltiplicazione orticola, la direttiva rileva soprattutto perché ridefinisce il perimetro delle specie e dei gruppi soggetti alla normativa UE. In pratica, occorre verificare la corrispondenza tra la varietà commercializzata, il gruppo botanico di appartenenza e l’elenco aggiornato degli atti richiamati, in particolare per le specie interessate da classificazioni per "gruppo" e per gli ibridi espressamente inclusi. Le modifiche hanno natura di coordinamento tecnico-normativo ma possono incidere sulla qualificazione dei prodotti, sugli obblighi di conformità e sulla corretta etichettatura/documentazione nel mercato interno.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi di specie e gruppi nella direttiva 2002/55/CE
L’articolo 1 e l’allegato, parte A, modificano l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE. L’elenco delle specie di ortaggi viene riorganizzato in modo gerarchico per specie e gruppi, per chiarire se siano incluse tutte le varietà o solo determinate categorie. Sono espressamente inclusi anche "tutti gli ibridi delle specie e dei gruppi sopraindicati". Sono inoltre adeguati, nell’allegato II, punto 3, lettera a), e nell’allegato III, punto 2, i riferimenti a gruppi di specie, in particolare per Beta vulgaris, Brassica oleracea, Brassica rapa e Cichorium intybus.
Sostituzione dell’allegato II della direttiva 2008/72/CE
L’articolo 2 e l’allegato, parte B, sostituiscono integralmente l’allegato II della direttiva 2008/72/CE, che contiene l’elenco dei generi e delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2. La nuova tabella riproduce la classificazione per specie e gruppi, precisando per ciascuna voce se si applichi a "tutte le varietà" oppure a specifici gruppi (ad esempio gruppo cepa, aggregatum, sedano, cavolfiore, cavolo cinese, cetriolo, ecc.).
Aggiornamento dell’allegato della direttiva 93/61/CEE
L’articolo 3 e l’allegato, parte C, aggiornano la colonna "Genere o specie" dell’allegato della direttiva 93/61/CEE. Le denominazioni botaniche sono adeguate alla nomenclatura scientifica attuale: "Allium ascalonicum" diventa "Allium cepa – gruppo aggregatum", "Allium cepa" diventa "Allium cepa – gruppo cepa", "Brassica pekinensis" diventa "Brassica rapa – gruppo cavolo cinese" e "Lycopersicon lycopersicum" diventa "Solanum lycopersicum".
Termine di recepimento e data di applicazione
L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informandone immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono essere applicate dal 1° luglio 2020. Le norme di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell’articolo 5, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
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