Direttiva 2019/997
Direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio, del 18 giugno 2019, che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un documento di viaggio provvisorio dell’UE (ETD UE) moderno e sicuro per i cittadini dell’Unione non rappresentati in paesi terzi, sostituendo la precedente disciplina contenuta nella decisione 96/409/PESC. Fissa condizioni, procedura di rilascio, tempi di consultazione tra Stati membri, regole finanziarie, validità del documento, caratteristiche del modello uniforme e obblighi di notifica verso i paesi terzi. Prevede inoltre norme su protezione dei dati, monitoraggio, valutazione e recepimento da parte degli Stati membri entro termini collegati all’adozione delle prescrizioni tecniche complementari.
Istituzione di un documento di viaggio provvisorio dell’UE (ETD UE) per cittadini non rappresentati in paesi terzi e definizione di un modello uniforme sicuro, con abrogazione della decisione 96/409/PESC
Ambito di applicazione
La direttiva si applica al rilascio, da parte degli Stati membri, dell’ETD UE ai cittadini dell’Unione non rappresentati in un paese terzo quando il passaporto o documento di viaggio sia smarrito, rubato, distrutto o comunque non ottenibile in tempi ragionevoli. Si estende anche, in via facoltativa e secondo le condizioni previste, ad altri beneficiari: cittadini dello stesso Stato membro, cittadini dell’Unione non rappresentati all’interno dell’Unione, cittadini di altri Stati membri rappresentati nel paese di richiesta, familiari non UE che accompagnano cittadini UE e altre persone a cui sia dovuta tutela ai sensi del diritto internazionale o nazionale. Sono esclusi dal nucleo obbligatorio i casi diversi dai cittadini non rappresentati nei paesi terzi, salvo che lo Stato membro scelga di applicare il rilascio facoltativo. La disciplina si applica nel quadro della tutela consolare e del coordinamento con la direttiva (UE) 2015/637, con norme di protezione dei dati personali e con le prescrizioni tecniche e di notifica ai paesi terzi previste dalla direttiva.
Direttiva (UE) 2019/997 sul documento di viaggio provvisorio dell’UE
La direttiva istituisce un documento di viaggio provvisorio dell’Unione europea (ETD UE) destinato a facilitare la tutela consolare dei cittadini non rappresentati in paesi terzi. Il legislatore unionale interviene per sostituire la precedente decisione 96/409/PESC con un quadro più moderno, sicuro e uniforme, coerente con la direttiva (UE) 2015/637 sulla tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati.
Finalità e contesto
La direttiva mira a garantire un documento di sola andata che consenta il rimpatrio del cittadino o, eccezionalmente, il raggiungimento di altra destinazione. L’obiettivo dichiarato è aumentare sicurezza, accettazione internazionale e rapidità della procedura, riducendo i rischi di frammentazione tra diversi modelli nazionali.
Oggetto e definizioni
L’articolo 1 delimita l’oggetto della direttiva alle condizioni e alla procedura per il rilascio dell’ETD UE ai cittadini non rappresentati in paesi terzi, oltre all’introduzione di un modello uniforme. L’articolo 2 chiarisce le nozioni chiave, tra cui:
- cittadino non rappresentato, cioè il cittadino UE privo di rappresentanza del proprio Stato membro in un dato paese terzo;
- richiedente e beneficiario;
- Stato membro che presta assistenza;
- Stato membro di cittadinanza;
- giorni lavorativi, intesi come giorni diversi da festivi e fine settimana osservati dall’autorità competente.
Rilascio dell’ETD UE ai cittadini non rappresentati
L’articolo 3 prevede il rilascio dell’ETD UE quando il passaporto o documento di viaggio sia smarrito, rubato, distrutto o non ottenibile in tempi ragionevoli. Il titolo è rilasciato per un viaggio di sola andata verso lo Stato membro di cittadinanza o di residenza e, solo in via eccezionale, verso altra destinazione.
La procedura è disciplinata dall’articolo 4 e si fonda su una consultazione rapida tra lo Stato membro che presta assistenza e quello di cittadinanza:
- la consultazione va avviata quanto prima e comunque entro 2 giorni lavorativi dalla domanda;
- lo Stato membro di cittadinanza risponde quanto prima e non oltre 3 giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni;
- se la cittadinanza è confermata, l’ETD UE è rilasciato quanto prima e non oltre 2 giorni lavorativi dalla conferma.
Sono previsti margini di flessibilità:
- in casi giustificati, i termini possono essere più lunghi;
- in casi di estrema urgenza, lo Stato membro che presta assistenza può rilasciare il documento senza previa consultazione, ma solo dopo aver esaurito i mezzi di comunicazione disponibili con lo Stato membro di cittadinanza.
Se lo Stato membro di cittadinanza si oppone al rilascio, il documento non viene rilasciato e quello Stato si assume la responsabilità di offrire tutela consolare al proprio cittadino secondo i propri obblighi giuridici e la prassi nazionale.
Informazioni da trasmettere e gestione documentale
Per la verifica dell’identità e della cittadinanza, lo Stato membro che presta assistenza trasmette allo Stato membro di cittadinanza le informazioni pertinenti, tra cui:
- cognome e nome/i, cittadinanza, data di nascita e sesso;
- immagine del volto rilevata al momento della domanda o, se impossibile, fotografia digitale/scansionata conforme alle regole ICAO 9303;
- copia o scansione di documenti di identificazione disponibili e, se disponibile, del documento sostituito, nonché del numero di registrazione nazionale o di sicurezza sociale.
L’autorità di rilascio conserva una copia o scansione del documento e ne invia una seconda copia allo Stato membro di cittadinanza. Il beneficiario ha l’obbligo di restituire l’ETD UE all’arrivo a destinazione, indipendentemente dalla scadenza; le copie e il documento restituito devono essere distrutti tempestivamente.
Regime finanziario
L’articolo 5 prevede che lo Stato membro che presta assistenza riscuota dal richiedente i diritti applicati ai propri cittadini per i documenti provvisori nazionali. Tuttavia, lo Stato membro può rinunciare alla riscossione, in generale o in specifiche situazioni.
Quando il richiedente non è in grado di pagare al momento della domanda, egli si impegna a rimborsare lo Stato membro di cittadinanza utilizzando il modulo standard richiamato dalla direttiva (UE) 2015/637; in tal caso si applicano anche le disposizioni finanziarie di tale direttiva.
Validità del documento
L’articolo 6 stabilisce che l’ETD UE ha validità per la durata del viaggio per cui è stato rilasciato, includendo soste notturne e coincidenze, più una franchigia aggiuntiva di 2 giorni. Salvo circostanze eccezionali, la validità non può superare 15 giorni di calendario.
Rilascio facoltativo in altre ipotesi
L’articolo 7 consente agli Stati membri di estendere facoltativamente il rilascio dell’ETD UE ad altri soggetti, tra cui:
- i propri cittadini;
- i cittadini dell’Unione non rappresentati all’interno del territorio degli Stati membri, inclusi i paesi e territori d’oltremare;
- i cittadini di un altro Stato membro rappresentato nel paese di richiesta, quando esistano accordi tra gli Stati interessati;
- i familiari non UE che accompagnano cittadini UE non rappresentati o altri cittadini UE indicati dalla norma, purché residenti legalmente in uno Stato membro e fatti salvi gli obblighi di visto;
- altre persone cui lo Stato membro sia tenuto a fornire tutela ai sensi del diritto internazionale o nazionale, se residenti legalmente in uno Stato membro.
La norma precisa anche la consultazione da svolgere in questi casi: per i familiari non UE, non è consentito il rilascio senza previa consultazione dello Stato membro di cittadinanza del cittadino UE accompagnato e, se necessario, dello Stato membro di residenza del familiare.
Modello uniforme, sicurezza e prescrizioni tecniche
Il Capo III disciplina il modello uniforme dell’ETD UE. L’articolo 8 stabilisce che il documento si compone di:
- un modulo uniforme;
- un adesivo uniforme.
Entrambi devono rispettare gli allegati I e II e le prescrizioni tecniche complementari adottate dalla Commissione. Il documento deve essere conforme al documento ICAO 9303 per la zona a lettura ottica e presentare un elevato livello di sicurezza contro contraffazione e falsificazione.
Le menzioni e l’immagine del volto sono stampate; sono vietate modifiche manuali, salvo l’eccezione di forza maggiore tecnica, nel qual caso è possibile compilare manualmente l’adesivo e apporvi una fotografia, senza ulteriori modifiche. Gli Stati membri possono inserire solo le necessarie menzioni nazionali nella sezione "annotazioni", senza duplicare le informazioni previste dall’allegato II.
L’articolo 9 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione relativi a formato, colori, materiali, tecniche di stampa, caratteristiche di sicurezza e altre regole di compilazione e rilascio. Tali prescrizioni possono essere segrete e comunicate solo agli organismi designati e alle persone autorizzate.
L’articolo 10 impone a ciascuno Stato membro di designare un organismo responsabile della realizzazione dei moduli e degli adesivi uniformi ETD UE e di comunicarne il nome alla Commissione e agli altri Stati membri.
Poteri delegati e procedura di comitato
L’articolo 11 conferisce alla Commissione un potere delegato di durata indeterminata a decorrere dal 10 luglio 2019 per modificare gli allegati I e II e i riferimenti alle norme ICAO in seguito ai progressi tecnici. La delega è revocabile dal Consiglio in qualsiasi momento; l’obiezione agli atti delegati può essere sollevata entro 2 mesi dalla notifica, con possibile proroga di altri 2 mesi.
L’articolo 12 prevede che la Commissione sia assistita dal comitato istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95; si applica la procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011.
Notifica e accettazione nei paesi terzi
L’articolo 13 disciplina la comunicazione del modello uniforme ai paesi terzi. Entro 21 mesi dall’adozione delle prescrizioni tecniche complementari, lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio fornisce alla Commissione e al SEAE i facsimile del modulo e dell’adesivo. Il SEAE li trasmette alle delegazioni dell’Unione, che notificano alle autorità dei paesi terzi l’uso dell’ETD UE, il modello uniforme e le principali caratteristiche di sicurezza.
La procedura va ripetuta ogni volta che il modello venga modificato. Se in un paese terzo non è presente alcuna delegazione dell’Unione, la notifica è svolta tramite cooperazione consolare locale da uno Stato membro rappresentato, coordinandosi con il SEAE.
Protezione dei dati personali
L’articolo 15, in combinazione con il regolamento (UE) 2016/679, limita il trattamento dei dati personali alle finalità strettamente necessarie: verifica dell’identità, stampa dell’adesivo e facilitazione del viaggio. Il richiedente ha diritto di verificare i dati contenuti nel documento e, se necessario, ottenere la rettifica mediante rilascio di un nuovo documento.
La conservazione dei dati è temporalmente limitata:
- massimo 180 giorni per lo Stato membro che presta assistenza;
- massimo 2 anni per lo Stato membro di cittadinanza.
Alla scadenza, i dati devono essere cancellati. Inoltre, gli ETD UE restituiti e tutte le copie devono essere distrutti in modo tempestivo e sicuro.
Monitoraggio e valutazione
L’articolo 16 impone agli Stati membri un monitoraggio periodico dell’applicazione della direttiva, basato su indicatori relativi al numero di ETD UE rilasciati, alla cittadinanza dei beneficiari e ai casi di frode e contraffazione. I dati necessari vanno raccolti e trasmessi alla Commissione con cadenza annuale. La Commissione può introdurre indicatori complementari mediante atti di esecuzione.
L’articolo 17 prevede che, non prima di 5 anni dalla data di recepimento, la Commissione valuti la direttiva e presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, includendo anche la valutazione del livello di sicurezza dei dati personali, dell’impatto sui diritti fondamentali e dell’eventuale introduzione di un diritto uniforme per gli ETD UE.
Abrogazione della decisione 96/409/PESC e rapporto con il diritto nazionale
L’articolo 18 abroga la decisione 96/409/PESC a decorrere da 36 mesi dopo l’adozione delle prescrizioni tecniche complementari di cui all’articolo 9. Gli Stati membri devono annullare e distruggere i moduli ETD realizzati ai sensi della decisione abrogata entro lo stesso termine.
L’articolo 14 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli, purché compatibili con la direttiva.
Recepimento e decorrenza applicativa
L’articolo 19 stabilisce che gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro 24 mesi dall’adozione delle prescrizioni tecniche complementari di cui all’articolo 9. Le misure nazionali si applicano a decorrere da 36 mesi dall’adozione di tali prescrizioni. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 20, e vincola gli Stati membri destinatari secondo il regime tipico delle direttive UE.
Disposizioni principali
Oggetto e definizioni
L’articolo 1 stabilisce che la direttiva disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio dell’ETD UE ai cittadini non rappresentati in paesi terzi e ne istituisce un modello uniforme. L’articolo 2 definisce, tra gli altri, cittadino non rappresentato, richiedente, beneficiario, Stato membro che presta assistenza, Stato membro di cittadinanza e giorni lavorativi.
Rilascio obbligatorio dell’ETD UE e procedura di consultazione
Gli articoli 3 e 4 prevedono il rilascio dell’ETD UE ai cittadini non rappresentati quando il passaporto o documento di viaggio sia smarrito, rubato, distrutto o non ottenibile entro un lasso di tempo ragionevole. Lo Stato membro che presta assistenza consulta lo Stato membro di cittadinanza entro 2 giorni lavorativi dalla domanda; lo Stato membro di cittadinanza risponde entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni. In caso di conferma della cittadinanza, l’ETD UE è rilasciato entro 2 giorni lavorativi dalla conferma. In casi giustificati i termini possono essere più lunghi; in estrema urgenza è ammesso il rilascio senza previa consultazione, previa esaurimento dei mezzi di comunicazione disponibili.
Informazioni da trasmettere, copia del documento e restituzione
L’articolo 4, paragrafo 2, elenca le informazioni da inviare allo Stato membro di cittadinanza: cognome e nomi, cittadinanza, data di nascita, sesso, immagine del volto o fotografia conforme al documento ICAO 9303, nonché copia/scansione di documenti di identificazione e, se disponibile, tipo e numero del documento sostituito e numero di registrazione nazionale o di sicurezza sociale. L’autorità che rilascia conserva una copia o scansione dell’ETD UE e ne invia un’altra allo Stato membro di cittadinanza; il beneficiario deve restituire il documento all’arrivo a destinazione, ed è prevista la distruzione tempestiva delle copie e del documento restituito.
Disposizioni finanziarie
L’articolo 5 stabilisce che lo Stato membro che presta assistenza riscuote dal richiedente i diritti applicati ai propri cittadini per i documenti provvisori nazionali, potendo rinunciarvi in generale o in casi specifici. Se il richiedente non può pagare subito, si impegna a rimborsare lo Stato membro di cittadinanza secondo il modulo standard dell’allegato I della direttiva (UE) 2015/637; si applicano l’articolo 14, paragrafo 2, e l’articolo 15 di tale direttiva.
Validità del documento
L’articolo 6 dispone che l’ETD UE è valido per la durata del viaggio per cui è stato rilasciato, includendo soste notturne e coincidenze, con una franchigia aggiuntiva di 2 giorni. Salvo circostanze eccezionali, la validità non può superare 15 giorni di calendario.
Rilascio facoltativo in ulteriori casi
L’articolo 7 consente agli Stati membri di rilasciare l’ETD UE anche ai propri cittadini, ai cittadini dell’Unione non rappresentati all’interno del territorio degli Stati membri, ai cittadini di un altro Stato membro rappresentato nel paese di richiesta se esistono accordi tra gli Stati interessati, ai familiari non UE residenti legalmente in uno Stato membro che accompagnano cittadini UE, e ad altre persone cui sia dovuta tutela ai sensi del diritto internazionale o nazionale. In tali casi cambiano le consultazioni richieste e, per i familiari non UE, non è ammesso il rilascio senza previa consultazione dello Stato membro di cittadinanza del cittadino UE accompagnato e, se necessario, dello Stato di residenza del familiare.
Modello uniforme e prescrizioni tecniche
L’articolo 8 prevede che l’ETD UE sia composto da un modulo uniforme e da un adesivo uniforme, conformi agli allegati I e II e alle prescrizioni tecniche complementari adottate ai sensi dell’articolo 9. Le menzioni e l’immagine del volto sono stampate; le modifiche manuali sono vietate, salvo forza maggiore tecnica. La Commissione può modificare, con atti delegati, gli allegati e i riferimenti ICAO per adeguarli ai progressi tecnici.
Atti di esecuzione, organismi di produzione e atti delegati
L’articolo 9 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione sulle prescrizioni tecniche complementari relative a formato, colori, materiali, sicurezza e modalità di compilazione e rilascio; tali prescrizioni possono essere segrete. L’articolo 10 impone a ciascuno Stato membro di designare un organismo responsabile della realizzazione dei moduli e degli adesivi e di comunicarne il nome alla Commissione e agli altri Stati membri. L’articolo 11 disciplina la delega alla Commissione, di durata indeterminata dal 10 luglio 2019, revocabile dal Consiglio, con obiezione entro 2 mesi prorogabili di altri 2 mesi.
Notifica ai paesi terzi
L’articolo 13 prevede che, entro 21 mesi dall’adozione delle prescrizioni tecniche complementari, lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio fornisca alla Commissione e al SEAE i facsimile del modulo e dell’adesivo uniformi. Il SEAE li trasmette alle delegazioni dell’Unione, che notificano alle autorità dei paesi terzi l’uso dell’ETD UE, il modello uniforme e le principali caratteristiche di sicurezza. La procedura si ripete in caso di modifica del modello; se non vi è delegazione UE, la notifica è svolta tramite cooperazione consolare locale da uno Stato membro rappresentato.
Trattamento dei dati personali
L’articolo 15 limita il trattamento dei dati personali alla verifica dell’identità, alla stampa dell’adesivo e alla facilitazione del viaggio, imponendo un adeguato livello di sicurezza. Il richiedente ha diritto di verificare i dati nel documento e chiedere rettifica mediante nuovo documento. I dati non possono essere conservati oltre 180 giorni dallo Stato membro che presta assistenza o oltre 2 anni dallo Stato membro di cittadinanza; alla scadenza devono essere cancellati. Gli ETD UE restituiti e le copie devono essere distrutti tempestivamente e in sicurezza.
Monitoraggio, valutazione e abrogazione della precedente disciplina
L’articolo 16 impone un monitoraggio periodico basato su indicatori relativi al numero di ETD UE rilasciati e ai casi di frode e contraffazione, con dati da trasmettere annualmente alla Commissione. L’articolo 17 prevede una valutazione della Commissione non prima di 5 anni dalla data di recepimento. L’articolo 18 abroga la decisione 96/409/PESC a decorrere da 36 mesi dopo l’adozione delle prescrizioni tecniche complementari e impone l’annullamento e la distruzione dei moduli vecchi entro tale termine.
Recepimento ed entrata in vigore
L’articolo 19 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro 24 mesi dall’adozione delle prescrizioni tecniche complementari di cui all’articolo 9 e di applicarle dal 36º mese successivo a tale adozione. L’articolo 20 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. L’articolo 21 indica gli Stati membri come destinatari.
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