Cassazione Penale, Sentenza n. 4298/2022 del 07/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza con la quale il Tribunale di Parma, in procedimento per bancarotta fraudolenta per distrazione (relativa alla ditta individuale dichiarata fallita il 18/02/2013), aveva applicato la pena concordata e disposto la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa con decreto penale divenuto esecutivo il 08/06/2013. Il motivo di ricorso è che la revoca sarebbe stata illegittima perché intervenuta dopo il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 163, primo comma, c.p., decorrente dalla data di passaggio in giudicato del decreto che aveva concesso il beneficio, sicché non ricorrevano le condizioni per la revoca ex art. 168, primo comma, n. 2), c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio, limitatamente alla parte che disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il termine per valutare la revoca decorre dalla irrevocabilità del provvedimento che ha concesso il beneficio e che il decorso del quinquennio dall'irrevocabilità del decreto penale era avvenuto al momento della pronuncia impugnata; pertanto la revoca non poteva essere disposta. Per il resto la sentenza impugnata non è stata annullata.
Norme richiamate
art. 168, primo comma, n. 2), codice penale
Prevede la causa di revoca automatica della sospensione condizionale della pena quando, per reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, sia pronunciata condanna divenuta irrevocabile entro il periodo di esperimento del beneficio; la Corte ha applicato questa norma richiedendo il rispetto del termine temporale previsto dall'art. 163 c.p.
art. 163, primo comma, codice penale
Stabilisce la durata del periodo di esperimento della sospensione condizionale (cinque anni per delitto, due anni per contravvenzione) a partire dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio; tale termine è quello da verificare per poter procedere alla revoca ai sensi dell'art. 168 c.p.
art. 444, codice di procedura penale
Norma procedurale che disciplina il giudizio abbreviato con patteggiamento (applicazione della pena concordata); citata come presupposto procedurale della decisione di merito impugnata, senza che ciò incida sul principio sostanziale relativo al calcolo del termine per la revoca del beneficio
Massime di principio
- Il periodo utile per valutare la revoca della sospensione condizionale decorre dalla data di irrevocabilità (passaggio in giudicato) del provvedimento che ha concesso il beneficio, non dalla data di commissione del reato successivo.
- Per le condanne per delitto il termine da considerare è di cinque anni (art.163 c.p.); se al momento della decisione sulla revoca il quinquennio è già trascorso, la revoca non può essere disposta.
- La revoca automatica ex art.168, n.2 c.p. si verifica solo se la condanna successiva diventa irrevocabile entro il periodo di esperimento: è quindi essenziale calcolare e confrontare correttamente le date di irrevocabilità.
- In caso di impugnazione della revoca disposta oltre il termine, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la parte relativa alla revoca, limitando la decisione a quel profilo.
- Nelle situazioni simili è opportuno verificare con attenzione: la data di passaggio in giudicato del provvedimento che ha concesso il beneficio, la natura del reato (delitto o contravvenzione) per individuare la durata del periodo di esperimento, e la data di irrevocabilità della condanna successiva prima di disporre una revoca.
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