Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04224/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 7/10/2025 che, in udienza preliminare, ha escluso la costituzione di parte civile del Sindaco pro tempore del Comune di Ramacca per tardività. Il ricorrente contestava che la costituzione e la procura speciale fossero state depositate telematicamente (il 15/9/2025) con firma digitale, con conseguente validità e tempestività; il GIP aveva invece rilevato che in udienza del 16/9/2025 erano state prodotte solo copie fotostatiche non sottoscritte/autenticate come originali e che gli originali cartacei erano stati depositati in cancelleria solo il 18/9/2025, oltre il termine, ritenendo pertanto tardiva la costituzione come eccepito da un imputato

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di deposito telematico, la costituzione di parte civile anticipata debba essere depositata telematicamente; in alternativa è ammessa la costituzione in udienza con deposito cartaceo. Nel caso concreto la difesa non ha fornito la prova del deposito telematico (secondo le modalità previste dal D.M. 4/7/2023 e dalla normativa applicabile) e dagli atti risultava invece la mera produzione di copie cartacee in udienza con gli originali depositati successivamente (18/9/2025), oltre il termine. Ne consegue che il vizio denunciato non integra l'abnormità che la Corte ha riconosciuto in altri precedenti e che il provvedimento impugnato non è viziato nella misura dedotta. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    "Salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalita telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici"

    Stabilisce l'obbligo generale di deposito telematico degli atti dal 1.1.2025, con deroga per atti che, per loro natura o esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica; la Corte ha interpretato che l'obbligo vale per le costituzioni anticipate, mentre in udienza è comunque ammesso il deposito cartaceo

  • art. 78 cod. proc. pen.

    Disciplina la possibilità di costituirsi come parte civile depositando la dichiarazione in cancelleria o presentandola in udienza; la sentenza ricorda che la disciplina d'udienza resta valida e consente la produzione cartacea in udienza

  • art. 80, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente al giudice l'esclusione della parte civile per difetto di tempestività o altri vizi formali rilevanti; applicato dal GIP per escludere la costituzione ritenuta tardiva

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Rilevata la scadenza dei termini per il deposito degli originali dopo l'udienza; la Corte prende atto che gli originali depositati il 18/9/2025 sono oltre il termine previsto dal codice

  • D.M. Giustizia 4/7/2023 e d.lgs. 10/10/2022 n. 150

    Regole tecniche e modalità probatorie per dimostrare l'avvenuto deposito telematico; la difesa aveva l'onere di produrre la prova telematica secondo le modalità previste, che non è avvenuta

Massime di principio

  • Se la costituzione di parte civile è effettuata prima dell'udienza, va depositata telematicamente e l'interessato deve poter dimostrare il deposito con le evidenze previste dalla normativa tecnica; la mancata prova comporta il rischio di inefficacia della costituzione
  • È sempre ammesso, in udienza, il deposito in forma cartacea di atti relativi alla costituzione di parte civile (dichiarazione e procura), ma in tal caso devono essere prodotti gli originali o idonee sottoscrizioni/autentiche valide in quell'atto
  • Le mere copie fotostatiche prodotte in udienza, senza che gli originali siano depositati tempestivamente, possono essere ritenute insufficienti e determinare l'esclusione della parte civile per tardività
  • In caso di utilizzo della firma digitale e del deposito telematico, la parte deve preservare e, se necessario, allegare le tracce/registrazioni o la prova di avvenuto deposito secondo le modalità stabilite dal DM e dalla normativa sul processo telematico
  • Il giudice può escludere la costituzione di parte civile quando la modalità di deposito adottata non rispetti i requisiti formali e temporali; il ricorso per cassazione per abnormità richiede che l'ordinanza impugnata abbia interpretato norme estranee o in modo manifestamente errato, il che non si verifica se la difesa non dimostra il deposito telematico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.