Sentenza n. 946/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 66/2024, emesso dal Tribunale di Palermo in data 2 gennaio 2024, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con decreto del 19 aprile 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 66/2024, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo, con il quale il Comune era stato condannato a pagarle € 92.789,68, oltre interessi legali sulle singole fatture e spese della procedura monitoria. Il decreto, non opposto nei termini, è stato dichiarato esecutivo il 19 aprile 2024 e notificato al Comune il 23 aprile 2024. Nonostante ciò, l’amministrazione non vi ha dato esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza e ha ordinato al Comune di eseguire il decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di inutile decorso del termine, su sollecitazione della parte interessata, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà di delega, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l’incarico commissariale è obbligatorio e di natura sostitutiva, non potendo essere adempiuto mediante meri atti di impulso rivolti all’amministrazione inadempiente. Ha inoltre disciplinato la liquidazione del compenso del commissario, i termini per la relativa richiesta, le modalità telematiche di deposito e la possibilità di collegamenti a distanza. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune, liquidate in € 1.901,00, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione consente di ottenere l’esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell’amministrazione inadempiente; nel caso concreto il TAR ne ha ritenuto integrati tutti i presupposti.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo non opposto è stato dichiarato esecutivo, acquisendo il requisito necessario per fondare la domanda di ottemperanza.
art. 71 d.P.R. 115/2002
Il termine per chiedere la liquidazione del compenso del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso del commissario ad acta deve essere determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina delle spese di giustizia.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e notificato all’amministrazione, costituisce titolo idoneo per il giudizio di ottemperanza quando l’ente pubblico non vi dia spontanea esecuzione.
- Accertata l’inottemperanza dell’amministrazione a un titolo esecutivo, il giudice amministrativo può assegnare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
- L’incarico di commissario ad acta conferito dal giudice ha natura di munus pubblico obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il commissario ad acta deve svolgere direttamente le attività sostitutive necessarie all’esecuzione; il mero sollecito o impulso agli uffici dell’amministrazione inadempiente non integra il corretto adempimento dell’incarico.
- Il termine per la richiesta di liquidazione del compenso del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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