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Sentenza

Sentenza n. 572/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di valutazione di impatto ambientale relativa a un impianto agrivoltaico e alle opere di connessione alla rete

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha presentato il 19 aprile 2024 un’istanza di VIA per un impianto agrivoltaico di potenza pari a 39,195 MW, da realizzare nel Comune di Adria, con le relative opere di connessione. Dopo la pubblicazione di tre avvisi al pubblico e la conclusione delle rispettive fasi di consultazione, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non si è pronunciata e il MASE non ha adottato il provvedimento di VIA. La ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 2 l. 241/1990, dell’art. 25, commi 2-bis e 7, d.lgs. 152/2006 e del regolamento (UE) 2022/2577. In particolare, ha sostenuto che il termine complessivo di 160 giorni decorrente dalla pubblicazione del terzo avviso al pubblico fosse scaduto il 28 dicembre 2025, che i termini del procedimento VIA fossero perentori e che i criteri di priorità per i progetti PNIEC non escludessero l’obbligo di definire anche le istanze relative a progetti non prioritari e non finanziati dal PNRR o dal fondo complementare.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo corretta la scansione temporale prospettata dalla società e individuando nel 28 dicembre 2025 il termine entro il quale il MASE avrebbe dovuto concludere il procedimento di VIA ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006. Il Collegio ha qualificato tale termine come perentorio, in forza dell’art. 25, comma 7, del medesimo decreto legislativo, rilevando che l’Amministrazione non lo aveva rispettato. Ha quindi accertato l’illegittimità del silenzio e dichiarato l’obbligo del MASE di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Rovigo, con facoltà di delega a un dirigente della Prefettura, il quale dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza della parte interessata. Il MASE è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge. La sentenza dispone inoltre le trasmissioni previste dall’art. 2, commi 8 e 9, l. 241/1990.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Consente di agire contro il silenzio-inadempimento per ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e la fissazione di un termine per la conclusione del procedimento.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Disciplina la scansione temporale del procedimento di VIA relativo ai progetti considerati dalla disposizione; nel caso concreto il termine complessivo per l’adozione del provvedimento è stato individuato in 160 giorni dalla pubblicazione del terzo avviso al pubblico.

  • art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006

    Attribuisce carattere perentorio ai termini del procedimento di VIA, sicché la loro inosservanza integra inerzia illegittima dell’amministrazione.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale fondamento dei principi di buon andamento e di tempestiva conclusione dell’azione amministrativa.

  • art. 2, commi 8 e 9, l. 241/1990

    Fondano le comunicazioni della sentenza agli organi interni dell’amministrazione e, dopo il passaggio in giudicato, alla Corte dei conti, in relazione all’inosservanza dei termini procedimentali.

Massime di principio

  • Nel procedimento di VIA disciplinato dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, il termine complessivo per l’adozione del provvedimento deve essere calcolato secondo la scansione temporale prevista dalla norma, decorrendo nel caso esaminato dalla pubblicazione del terzo avviso al pubblico.
  • I termini del procedimento di VIA hanno natura perentoria ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006; la loro scadenza senza conclusione del procedimento integra silenzio-inadempimento illegittimo.
  • I criteri di priorità nella trattazione delle istanze VIA relative a progetti attuativi del PNIEC non esonerano l’amministrazione dall’obbligo di concludere entro i termini di legge i procedimenti relativi a progetti non prioritari, qualora tale questione sia rilevante nel giudizio.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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