Cassazione Penale, Sentenza n. 06702/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Maria Bellusci era stata condannata per il reato di cui agli artt. 95 e 79 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (dichiarazione mendace in istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato), avendo dichiarato un reddito familiare per il 2015 pari a €7.279,99 mentre il reddito accertato risultava €19.699,00. Con ricorso per cassazione l'imputata deduceva un unico motivo: la prescrizione del reato maturata prima della sentenza della Corte di appello, erroneamente non riconosciuta dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha applicato la disciplina della prescrizione antecedente alla legge 23 giugno 2017, n. 103 (reato commesso il 4 maggio 2017) e ha calcolato il termine massimo di prescrizione in anni 7 mesi 6, maturante il 4 novembre 2024. Ha riconosciuto solo 14 giorni di sospensione (22/02/2023-08/03/2023) per rinvio richiesto dalla difesa in occasione di adesione ad astensione; ha escluso l'applicabilità della sospensione di 64 giorni prevista dal d.l. 17/03/2020 n. 18 per l'emergenza Covid-19 perché nel periodo interessato il procedimento era in fase di indagini preliminari e non risultava decorso un termine processuale sospendibile. Anche assumendo l'applicazione dei 64 giorni, la prescrizione sarebbe comunque maturata prima della sentenza di appello. Conclude quindi che il reato è estinto per prescrizione e annulla senza rinvio la sentenza di merito.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 95 e 79
Norma che sanziona la dichiarazione mendace nell'istanza per il patrocinio a spese dello Stato; è il reato per cui Bellusci è stata condannata
art. 157 cod. pen.
Disciplina dei termini di prescrizione in generale: applicata, nella versione vigente prima della legge 23/6/2017, al calcolo del termine massimo nel caso concreto
art. 161 cod. pen., secondo comma
Fissa il termine massimo di prescrizione (modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 151) che nel caso ha portato al computo di anni 7 e mesi 6
art. 159 cod. pen. e legge 23 giugno 2017, n. 103
Regola la sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017; la Corte ha richiamato l'interpretazione delle Sezioni Unite secondo cui tale disciplina si applica solo ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019, quindi non al fatto del 4/5/2017
d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 4 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
Prevede la sospensione di 64 giorni dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid-19 ma la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita l'applicazione ai procedimenti con udienza fissata o con decorrenza di termini nel periodo 9/3-11/5/2020; non si applica automaticamente a tutti i procedimenti pendenti
Sezioni Unite: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Principio che rende ammissibile in cassazione il motivo unico che deduca l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.)
Sezioni Unite: Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024
Stabilisce che la disciplina di sospensione dell'art. 159 introdotta dalla legge n. 103/2017 si applica solo ai reati commessi nel periodo di vigenza della stessa (3/8/2017-31/12/2019)
Sezioni Unite: sentenza n. 5292 del 26/11/2020 (Sanna)
Chiarisce i limiti applicativi della sospensione di 64 giorni prevista dal d.l. n. 18/2020: è condizionata alla effettiva stasi del procedimento (udienza fissata o termine processuale decorso nel periodo indicato)
Massime di principio
- Se il fatto è compiuto prima del 3/8/2017 va applicata la disciplina della prescrizione antecedente alla legge n. 103/2017; il termine massimo va calcolato secondo gli artt. 157 e 161 c.p. come modificati anteriormente.
- La sospensione della prescrizione va riconosciuta solo per i periodi effettivamente sospendenti previsti dalla legge e verificabili negli atti (rinvii, astensioni, udienze fissate); non si estende automaticamente a tutti i procedimenti pendenti.
- La sospensione prevista dal d.l. 17/3/2020 n. 18 (64 giorni) si applica solo se nel periodo 9/3-11/5/2020 era fissata un'udienza o decorreva un termine processuale rilevante; non si applica in modo generalizzato ai procedimenti in fase di indagini preliminari senza termini sospendibili in quel lasso.
- In cassazione è ammesso il ricorso con unico motivo che deduca l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della decisione impugnata (art. 606, comma 1, lett. b c.p.p. e giurisprudenza di legittimità); se accertata, la Corte può annullare senza rinvio per estinzione.
- Nel calcolo della prescrizione occorre sommare soltanto i periodi di effettiva sospensione che risultano dagli atti: eventuali sospensioni dedotte ma non comprovate dagli atti non possono prorogare il termine prescrizionale.
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