Sentenza n. 12668/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS- emesso in data 26.07.2021, notificato il giorno 09.08.2021, nonché di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e conseguente, anche procedimentale e comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione e successivo diniego dell'istanza di autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. A seguito del preavviso di diniego, aveva formulato osservazioni ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, rappresentando elementi a propria discolpa. Il Ministero ha tuttavia rigettato la domanda valorizzando la pendenza o pregressa esistenza di procedimenti penali per maltrattamenti in famiglia, percosse, minacce, lesioni personali e rissa. Il ricorrente ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione del diritto di difesa, l'indebita automatica preclusione alla naturalizzazione derivante dalle segnalazioni penali, il travisamento dei fatti, l'errore sui presupposti, nonché la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 3 del d.P.R. n. 394/1999 e dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge n. 241/1990. Ha evidenziato che i procedimenti erano stati quasi integralmente archiviati o definiti con assoluzione, che non aveva riportato condanne penali e che anche il procedimento più recente, relativo all'art. 572 c.p., era stato oggetto di richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego di cittadinanza. Pur riconoscendo l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione dell'integrazione e dell'affidabilità dello straniero, il giudice ha ritenuto che tale potere debba essere esercitato secondo ragionevolezza e proporzionalità, mediante una valutazione complessiva della condotta dell'interessato. Il Ministero non poteva attribuire valore automaticamente ostativo alla mera esistenza di denunce o procedimenti penali, soprattutto quando questi risultavano archiviati o conclusi con assoluzione, senza verificare l'effettiva commissione degli illeciti, la gravità e l'esito delle vicende e la loro concreta incidenza sull'integrazione sociale. Il provvedimento non aveva adeguatamente considerato la lunga residenza in Italia, i legami familiari, la presenza di un figlio con problemi di salute, la continuità lavorativa e l'assenza di condanne, limitandosi a formule generiche e standardizzate. Il difetto istruttorio e motivazionale ha riguardato anche il successivo diniego dell'autotutela. L'annullamento è disposto salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione, che potrà adottare un nuovo provvedimento sulla base di un'istruttoria adeguata e di una motivazione puntuale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
Disciplina la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, nell'ambito di una valutazione amministrativa discrezionale sull'integrazione del richiedente.
art. 6 legge n. 91/1992
Le ipotesi ostative previste dalla norma vanno tenute distinte dalla valutazione discrezionale complessiva dell'integrazione e dell'affidabilità morale e civile del richiedente.
art. 10-bis legge n. 241/1990
Impone la considerazione delle osservazioni presentate dall'interessato in risposta al preavviso di diniego; nel caso concreto il giudice ha ravvisato comunque un'istruttoria e una motivazione insufficienti.
art. 3 d.P.R. n. 394/1999
Richiamato tra le norme che il ricorrente assume violate; il testo non esplicita un'ulteriore interpretazione autonoma della disposizione.
art. 18, commi 2 e 3, legge n. 241/1990
Richiamato tra le norme dedotte come violate; il testo non esplicita un'ulteriore interpretazione autonoma della disposizione.
art. 572 c.p.
maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli
La mera pendenza o segnalazione del procedimento per tale fattispecie, concluso con richiesta di archiviazione, non è stata ritenuta automaticamente ostativa alla cittadinanza.
art. 581 c.p.
La mera segnalazione del reato, senza accertamento definitivo della responsabilità, non può fondare automaticamente il diniego.
art. 612 c.p.
La mera segnalazione del reato, senza adeguata verifica dell'effettiva commissione e della sua concreta rilevanza, non è sufficiente a motivare il diniego.
art. 582 c.p.
La mera segnalazione del reato, senza valutazione dell'esito giudiziario e del complessivo percorso di vita, non giustifica automaticamente il diniego.
art. 588 c.p.
La mera segnalazione del reato deve essere valutata nel contesto complessivo della condotta dell'interessato e dell'esito del procedimento.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione implica un'ampia valutazione discrezionale dell'effettiva integrazione dello straniero, della sua irreprensibilità morale e civile e della sua idoneità ad adempiere gli obblighi connessi allo status civitatis; tale discrezionalità deve tuttavia essere esercitata secondo ragionevolezza e proporzionalità.
- La mera esistenza di denunce, indagini o procedimenti penali, soprattutto se archiviati o conclusi con assoluzione, non costituisce automaticamente motivo ostativo alla concessione della cittadinanza italiana e non può essere equiparata all'accertamento della commissione di un reato.
- Nel valutare trascorsi penali o segnalazioni di rilievo penale, l'Amministrazione deve considerare la fase e l'esito del procedimento, la natura e la gravità dei fatti, l'eventuale sanzione, nonché la loro concreta incidenza sulla personalità e sull'adesione ai valori dell'ordinamento.
- Il diniego di cittadinanza deve fondarsi su un'istruttoria effettiva e su una motivazione individualizzata, che valuti complessivamente il percorso esistenziale, familiare, lavorativo e sociale del richiedente, senza limitarsi a formule standardizzate o a fatti risalenti isolatamente considerati.
- L'Amministrazione non può pretendere dal richiedente un livello di moralità assoluta o di impeccabilità sociale superiore a quello ragionevolmente esigibile dall'italiano medio; la valutazione deve accertare una convinta adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento, non una irreprensibilità umanamente inesigibile.
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