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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45642/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che, in seguito al rinvio dalla Corte, ha applicato misure cautelari interdittive nei loro confronti (divieto temporaneo di esercitare l'impresa nel settore del trasporto per Nerini; divieto temporaneo di esercitare la professione di ingegnere con sospensione dall'albo per Perocchio) in relazione ai fatti della tragedia della funivia Mottarone del 23/05/2021. I motivi principali: contestazione della gravità indiziaria, della sussistenza della posizione di garanzia, delle esigenze cautelari e della scelta della misura; criticità procedurali sollevate da Perocchio quanto alla notifica del termine a comparire e alla necessità di rivalutare il materiale probatorio e i "nova" prodotti dal PM.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per intervenuta rinuncia: l'Avv. Pantano ha trasmesso il 20/09/2023 la rinunzia firmata da Nerini via PEC; l'Avv. Da Prato ha trasmesso il 22/09/2023 la rinunzia firmata da Perocchio con procura speciale. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte non ha esaminato il merito dei motivi. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (modificato dalla L. 23/06/2017, n.103). La cancelleria è incaricata degli adempimenti esecutivi previsti.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che consente al pubblico ministero di impugnare l'ordinanza del GIP dinanzi al Tribunale del riesame; qui è stata utilizzata dal PM di Verbania per ottenere la revisione dell'originaria decisione di rigetto della misura cautelare.

  • artt. 437, comma 2 e 113, 40, comma 2, 589, comma 1 e 4, art. 590 cod. pen.

    Norme penali richiamate a titolo di addebito provvisorio nei confronti degli indagati (delitti collegati all'evento mortale e alle eventuali responsabilità correlate); la sentenza non entra nel merito sostanziale delle accuse data l'inammissibilità dei ricorsi.

  • art. 127, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede il termine a comparire per le parti avanti al giudice; Perocchio aveva dedotto vizio per notifica tardiva del termine (notificato il 7/12 per udienza 13/12), ma la Corte non ha esaminato la questione per intervenuta rinuncia.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Regola le conseguenze economiche per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso in Cassazione; qui è stata applicata per condannare i ricorrenti alle spese e alla somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende, come determinato equitativamente.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103

    Riferimento alla modifica normativa dell'art. 616 cod. proc. pen.; citata per spiegare il regime sanzionatorio applicato.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Indica adempimenti esecutivi della cancelleria a seguito della decisione; la Corte dispone che la cancelleria esegua quanto previsto da questa norma.

  • Corte cost. 13/6/2000 n.186

    Precedente giurisprudenziale citato in relazione al criterio di equità nella determinazione della sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinunzia formale al ricorso, validamente documentata (es. atto sottoscritto dall'assistito inviato via PEC), determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame dei profili di merito.
  • In caso di inammissibilità per rinunzia il giudice può comunque condannare il ricorrente alle spese processuali e a una somma a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.), determinata equitativamente in base alla colpa procedurale.
  • Le censure sulla gravità indiziaria, posizione di garanzia, esigenze cautelari e scelta della misura non sono valutate se il ricorso è dichiarato inammissibile per rinunzia; pertanto la rinuncia ha effetto sostanziale di chiusura del rimedio impugnatorio.
  • Se si contesta un vizio procedurale (es. notifica del termine a comparire), è importante preservare il gravame fino alla decisione di merito; una rinunzia estingue la possibilità di far valere tali vizi in quel giudizio.
  • Quando vi sono nuovi elementi istruttori prodotti dal PM nel giudizio di rinvio, la parte che intende contestarli dovrebbe chiedere espressamente la loro acquisizione e la rinnovazione della valutazione probatoria nel contraddittorio per far valere efficacemente tali eccezioni.

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