Sentenza n. 1527/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento 1. del provvedimento n. prot. 0171294 del 16.07.25, emesso dal Questore della Provincia di Napoli, ai sensi degli artt. 1 e 2 D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss. mm. ed ii., notificato in data 18.07.2025, con il quale è stato ordinato al ricorrente l'allontanamento “da tutti i Comuni dell'Isola d'Ischia (Ischia Porto, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana e Barano), con divieto di farvi ritorno per un periodo di 6 mesi, senza la preventiva autorizzazione di quest'Ufficio, con l'avviso che, in caso di violazione, il contravventore è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi e con multa fino a 10.000, 00 euro, ai sensi dell'art. 76, co. 3 del Dlgs 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche”; - di tutti gli atti presupposti e consequenziali, nonché comunque connessi al suddetto atto impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio con allontanamento da tutti i Comuni dell'isola di Ischia e divieto di ritorno per sei mesi
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario misura di prevenzione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Napoli, ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, gli aveva ordinato di allontanarsi dall'isola di Ischia e gli aveva vietato di farvi ritorno per sei mesi. La misura era stata adottata sulla base del rinvenimento, durante un controllo all'arrivo sull'isola, di due coltelli a serramanico con lama di sette centimetri ciascuno, custoditi nello zaino, nonché dell'agitazione e del nervosismo mostrati durante il controllo. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, contestando l'insussistenza dei presupposti della pericolosità sociale e l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione. Ha evidenziato di svolgere regolare attività lavorativa subordinata come stuccatore presso un cantiere sito a Forio, di essere privo di precedenti penali o di polizia e che il procedimento penale relativo al possesso dei coltelli si era concluso con decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto. Tali circostanze erano state rappresentate anche nel procedimento amministrativo, ma il Questore aveva comunque adottato la misura.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il foglio di via obbligatorio. Ha ribadito che la misura di prevenzione personale prevista dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011 deve fondarsi su circostanze concrete, provate, significative e concludenti, idonee a dimostrare sia il profilo soggettivo della dedizione del destinatario alla commissione di reati, sia il profilo oggettivo dell'attitudine offensiva di tali reati rispetto ai beni tutelati dalla legge, tra cui sicurezza e tranquillità pubblica. Poiché la misura incide su libertà costituzionalmente garantite, sono necessari un'adeguata istruttoria e una motivazione specifica sull'attualità e concretezza della pericolosità sociale. Nel caso esaminato, il provvedimento si fondava esclusivamente sull'unico episodio del rinvenimento dei due coltelli, senza ulteriori elementi relativi alla personalità, alla dedizione del ricorrente ad attività delittuose o alla sua propensione a commettere reati lesivi della sicurezza e della tranquillità pubblica. L'amministrazione avrebbe inoltre dovuto considerare il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto, nonché l'attività lavorativa regolare e l'assenza di precedenti penali o di polizia. Un singolo controllo di polizia non era sufficiente a ricostruire il necessario profilo soggettivo di dedizione alla commissione di reati. Le spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, sono state poste a carico dell'amministrazione resistente.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011
persone “che, per il loro comportamento, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o mentale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”
La disposizione richiede elementi di fatto concreti e significativi dai quali desumere la dedizione del soggetto alla commissione di reati e la loro attitudine offensiva rispetto ai beni specificamente indicati dalla legge.
art. 2 d.lgs. 159/2011
“qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dai luoghi di residenza, il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare senza preventiva autorizzazione”
Il foglio di via obbligatorio presuppone la pericolosità per la sicurezza pubblica e deve essere adottato con adeguata istruttoria e motivazione, anche quanto alla concretezza e attualità della pericolosità.
art. 4 l. 110/1975
È richiamato quale disposizione in base alla quale il ricorrente era stato deferito all'autorità giudiziaria per il possesso dei coltelli; il TAR non fonda tuttavia su tale norma la legittimità della misura di prevenzione.
art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011
È richiamato nel provvedimento impugnato per indicare la sanzione prevista in caso di violazione del divieto di ritorno.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio previsto dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, incidendo su libertà costituzionalmente garantite, può essere adottato soltanto sulla base di circostanze concrete, provate, significative e concludenti, idonee a dimostrare l'attualità e la concretezza della pericolosità sociale del destinatario.
- Per la misura di prevenzione fondata sull'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011, l'amministrazione deve motivare sia il profilo soggettivo della dedizione dell'interessato alla commissione di reati, sia il profilo oggettivo dell'attitudine offensiva di tali reati rispetto alla sicurezza o alla tranquillità pubblica e agli altri beni indicati dalla legge.
- Il mero rinvenimento di oggetti potenzialmente utilizzabili per commettere un reato, emerso da un unico controllo di polizia, non è di per sé sufficiente a dimostrare la dedizione abituale alla commissione di reati né la pericolosità sociale richiesta per il foglio di via obbligatorio, in assenza di ulteriori elementi sulla personalità e sui precedenti del destinatario.
- Nel valutare la pericolosità sociale ai fini di una misura di prevenzione, l'amministrazione deve considerare gli elementi favorevoli emersi nel procedimento, compreso un provvedimento penale di archiviazione per particolare tenuità del fatto, insieme alla regolare attività lavorativa e all'assenza di precedenti penali o di polizia, quando tali elementi siano rilevanti per la prognosi di pericolosità.
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