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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40778/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

E' pervenuto il certificato di morte dell'imputato (12.02.2024). Conseguentemente la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perche' il reato risulta estinto per morte dell'imputato. E' stata inoltre disposta la revoca della confisca nella forma per equivalente. Non si e' quindi proceduto a una decisione di merito sui motivi dedotti, essendo il procedimento estinto per causa di morte.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione di legge in relazione all'art. 45 c.p., deducendo che l'inadempimento fiscale derivava da causa di forza maggiore (pignoramento da parte di Equitalia dei crediti sociali della City Sport nel 2016 fino a €905.009,00), con conseguente incapacità materiale di pagare le imposte e richiamo alla non punibilita' o attenuazione ex art. 13 D.lgs. 74/2000; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla pena per avere la Corte di appello negato le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), non avendo considerato l'effetto del pignoramento sui mezzi della societa' e l'assenza o la scarsa rilevanza di precedenti penali del ricorrente; (3) violazione di legge in ordine all'art. 12-bis D.lgs. 74/2000 con riferimento alla confisca: si contestava l'applicazione della confisca in forma equivalente su crediti aziendali gia' assoggettati a fallimento (fallimento dichiarato nel 2017), richiamando l'indirizzo secondo cui non e' legittimo il sequestro/ confisca su beni gia' vincolati dalla procedura concorsuale.

Norme richiamate

  • art. 10-ter D.lgs. 74/2000

    Norma contestata in relazione al reato per cui Zocchi era stato condannato; il provvedimento di annullamento per morte ha estinto il reato, pertanto non e' intervenuta una valutazione definitiva di merito sulla condanna

  • art. 45 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere una causa di non imputabilita' o una esclusione della volontarieta' per effetto di forza maggiore (pignoramento dei crediti). Dal testo non risulta che la Corte abbia accolto tale interpretazione prima dell'estinzione del reato

  • art. 13 D.lgs. 74/2000

    Invocato dal ricorrente in relazione a possibili effetti di estinzione del reato o attenuazione qualora i crediti pignorati avessero inciso sulla capacita' di far fronte ai debiti tributari; dal provvedimento non risulta una decisione sul punto, essendo il procedimento estinto per morte

  • art. 62-bis c.p.

    Richiesta l'applicazione delle attenuanti generiche per la situazione personale e le circostanze economiche (pignoramento). La Corte di merito aveva negato le attenuanti, ma la Cassazione non ha deciso sul merito dopo la comunicazione della morte

  • art. 12-bis D.lgs. 74/2000

    Contestata l'applicazione della confisca (obbligatoria) su beni/crediti gia' assoggettati a fallimento; il ricorrente richiamava orientamenti di legittimita' che escludono confische su beni coperti dalla procedura fallimentare. La Corte ha infine revocato la confisca nella forma per equivalente dopo l'estinzione del reato

Massime di principio

  • La morte dell'imputato estingue il reato e determina l'annullamento della sentenza senza rinvio: i mezzi impugnatori diventano ininfluenti e il processo penale si chiude per estinzione del reato.
  • Quando si deduce l'impossibilita' di adempiere per cause esterne (pignoramenti, fallimento), occorre produrre documentazione precisa e completa (atti di pignoramento, ammontare concretamente incassato da terzi, temporizzazione rispetto agli obblighi fiscali) perché il giudice valuti l'esistenza di eventuali cause di non imputabilita' o attenuanti.
  • La richiesta di applicazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) va supportata con elementi concreti sul profilo personale e sulle circostanze del fatto; l'esistenza di precedenti penali lontani o depenalizzati deve essere documentata per escludere la recidiva.
  • Sussiste un problema giuridico consolidato circa la compatibilita' tra misure di confisca e vincoli derivanti da procedure concorsuali: gli indirizzi giurisprudenziali tendono a escludere la confisca su beni ormai sottoposti a fallimento, essendovi lo spossessamento del fallito e la gestione da parte del curatore; in ipotesi analoghe e' opportuno sollevare tempestivamente la questione e documentare la procedura concorsuale.
  • Se il procedimento viene estinto per cause sopravvenute (es. morte), e' possibile chiedere la revoca di misure patrimoniali accessorie come la confisca nella forma per equivalente; la revoca non implica tuttavia una pronuncia sul merito delle questioni sostanziali precedentemente sollevate.

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