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Sentenza

Sentenza n. 5139/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 01767/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202404374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo a opere interne di redistribuzione degli spazi, con realizzazione di una seconda camera e modifiche a murature interne

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La proprietaria aveva presentato domanda di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, per opere eseguite all’interno di un’unità immobiliare: realizzazione di una tramezza in cartongesso, demolizione parziale di una muratura interna e redistribuzione degli spazi, senza aumento di superficie o volume e senza modifica della destinazione d’uso. Il Comune aveva negato il condono ritenendo l’immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, l’intervento non conforme alle NTA comunali perché implicante la demolizione di una muratura portante e, conseguentemente, operante il divieto di condono previsto dall’art. 32, comma 27, lett. d), della l. n. 326/2003. Il TAR Veneto aveva respinto il ricorso, ritenendo non formato il silenzio-assenso, applicabile il regime ostativo del vincolo paesaggistico, legittimo e vincolante il parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia e sussistente il contrasto urbanistico. In appello sono stati dedotti, tra gli altri, l’erronea applicazione del vincolo paesaggistico a opere interne non visibili, la violazione della disciplina nazionale e regionale sul condono, la formazione del silenzio-assenso e l’erronea qualificazione della muratura come portante.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, annullando il diniego di condono. Il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che l’art. 32, comma 27, lett. d), della l. n. 326/2003 presuppone che l’intervento incida effettivamente sui valori tutelati dal vincolo. Poiché le opere erano integralmente interne, non comportavano modifiche volumetriche e non alteravano l’aspetto esteriore dell’edificio, esse non erano concretamente idonee a ledere i valori paesaggistici. Non risultava quindi applicabile la preclusione prevista dal comma 27, lett. d), mentre trovava applicazione il regime di cui all’art. 32, comma 26, lett. a), della l. n. 326/2003. Il Collegio ha richiamato anche l’art. 2 e l’Allegato A, punto A.1, del d.P.R. n. 31/2017, che escludono dall’autorizzazione paesaggistica le opere interne non incidenti sull’aspetto esteriore, nonché l’art. 1, comma 1, della l. n. 171/1973, nella parte in cui esclude dalla competenza della Commissione per la Salvaguardia di Venezia le opere interne prive di modifiche alla sagoma e ai prospetti e non pregiudizievoli per la statica. Le opere sono state qualificate come interventi minori riconducibili alla manutenzione straordinaria o al risanamento conservativo, non come ristrutturazione edilizia, anche perché prive di incremento di volume, superficie o carico urbanistico. È stata inoltre ritenuta pertinente la disciplina dell’art. 3, comma 3, della l.r. Veneto n. 21/2004, relativa alle opere non valutabili in termini di volume. Il giudice ha ritenuto inutile esaminare gli ulteriori motivi, poiché il loro eventuale accoglimento non avrebbe procurato ulteriore utilità all’appellante. Le spese del doppio grado sono state compensate per l’assoluta particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    "ad integrazione di quanto previsto dall’art. 32 commi 26 e 27 della legge di condono"

    Il divieto di condono per opere realizzate su immobili vincolati presuppone una concreta incidenza dell’intervento sui valori oggetto di tutela; le opere interne non visibili, prive di aumento di volume o superficie e non incidenti sull’aspetto esteriore, non ricadono automaticamente nella preclusione del comma 27, lett. d).

  • art. 2 e Allegato A, punto A.1, d.P.R. n. 31/2017

    "Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici"

    Le opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici sono escluse dall’autorizzazione paesaggistica, elemento coerente con l’assenza di una concreta lesione dei valori paesaggistici.

  • art. 1, comma 1, l. n. 171/1973

    "esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio"

    La competenza della Commissione per la Salvaguardia di Venezia non si estende alle opere interne prive di modifiche esterne, di modifiche alla sagoma o ai prospetti e non pregiudizievoli per la statica dell’immobile.

  • art. 3, comma 3, l.r. Veneto n. 21/2004

    "sono suscettibili di condono, a condizione che l’intervento non sia precluso dalla disciplina di tutela del vincolo, esclusivamente i seguenti interventi"

    Nelle aree vincolate possono essere condonate, se non precluse dalla disciplina di tutela, le opere non valutabili in termini di volume, anche se eseguite dopo l’imposizione del vincolo.

  • art. 31, comma 1, lett. b) e c), l. n. 457/1978

    La disposizione è richiamata per individuare le opere edilizie interne escluse dalla competenza della Commissione per la Salvaguardia di Venezia quando non comportino modifiche esterne e non rechino pregiudizio alla statica.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La norma è richiamata nella ricostruzione del procedimento, in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi e al precedente annullamento in autotutela del primo diniego per violazione della partecipazione procedimentale.

Massime di principio

  • Il divieto di condono previsto per gli abusi realizzati su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico non opera automaticamente per il solo fatto dell’esistenza del vincolo, ma richiede che l’intervento sia concretamente idoneo a incidere sui valori paesaggistici tutelati.
  • Le opere esclusivamente interne, prive di aumento di volume o superficie e non incidenti sull’aspetto esteriore dell’edificio, non possono essere considerate lesive del vincolo paesaggistico quando tale caratteristica risulti dagli atti e non sia specificamente contestata dall’amministrazione.
  • Le opere interne non visibili dall’esterno e prive di incidenza sulla sagoma o sui prospetti possono rientrare tra gli interventi minori di manutenzione straordinaria o risanamento conservativo, ai fini della disciplina del terzo condono, anziché tra gli interventi di ristrutturazione edilizia ostativi alla sanatoria.
  • La competenza dell’organo speciale preposto alla salvaguardia di un’area vincolata deve essere interpretata secondo la disciplina che la istituisce: essa non comprende le opere interne prive di modifiche esterne, di modifiche alla sagoma o ai prospetti e non pregiudizievoli per la statica dell’immobile.
  • Quando l’accoglimento di un motivo di appello è sufficiente a determinare l’annullamento dell’atto impugnato e non residua un’utilità concreta derivante dall’esame degli ulteriori motivi, il giudice può assorbirli.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneIncompetenzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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