Cassazione Civile, Sentenza n. 2476/2020 del 04/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione tributaria)
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di recupero di un credito d’imposta di 80.228,94 euro, utilizzato in compensazione negli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009 per un investimento in area svantaggiata ai sensi dell’art. 8 della L. n. 388/2000. La Commissione tributaria provinciale di Bari aveva rigettato l’impugnazione e la Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza depositata il 21 ottobre 2013, aveva confermato tale decisione. La CTR aveva rilevato che l’investimento era stato avviato il 5 marzo 2001, prima del 13 marzo 2001, data di approvazione europea del regime agevolativo, mentre la consegna del bene e il pagamento delle fatture a saldo erano avvenuti nell’ottobre 2002, dopo l’introduzione, dall’8 luglio 2002, del regime agevolativo a domanda. Con il primo motivo la società ha sostenuto che l’art. 8 della L. n. 388/2000 limitasse l’esclusione degli investimenti avviati prima del 14 marzo 2001 alla fruizione del credito nella dichiarazione relativa al solo 2000, senza precluderne l’utilizzo negli anni successivi. Con il secondo motivo ha contestato che il credito fosse disconosciuto per l’omessa presentazione della preventiva autorizzazione mediante modello ITS, sostenendo che tale adempimento potesse essere surrogato dal modello CVS.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Il primo è infondato: l’art. 8 della L. n. 388/2000, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000, rende agevolabili gli investimenti acquisiti soltanto dalla data di entrata in vigore della legge o, se successiva, da quella di approvazione del regime da parte della Commissione europea. La lettura proposta dalla società, che avrebbe consentito di fruire negli anni successivi del credito relativo a investimenti avviati prima di tale approvazione, contrasta con il tenore letterale della norma e con la sua logica e ragionevolezza. Anche il secondo motivo è infondato: la comunicazione CVS prevista dall’art. 62, comma 1, lett. a), della L. n. 289/2002 riguarda i soggetti che avevano conseguito il diritto al contributo prima dell’8 luglio 2002; tale diritto non era stato conseguito, essendo l’investimento stato avviato il 5 marzo 2001. Perciò è superfluo l’ulteriore rilievo della CTR sull’omesso invio del modello ITS, connesso alla disciplina sopravvenuta dell’agevolazione a domanda. La Corte non ha pronunciato sulle spese, poiché l’Agenzia non ha partecipato all’udienza di discussione, e ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 8 L. 23 dicembre 2000, n. 388
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall’approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità Europee.
Per il periodo d’imposta 2000, il credito agevolativo riguarda investimenti acquisiti non prima dell’entrata in vigore della legge o, se successiva, dell’approvazione del regime da parte della Commissione europea; non è consentito recuperare negli anni successivi il beneficio per investimenti avviati prima di tale approvazione.
art. 62, comma 1, lett. a), L. 27 dicembre 2002, n. 289
la comunicazione all’Agenzia delle entrate del modello CVS, ai fini della persistenza del regime agevolativo automatico, è previsto solo per “i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002”
La comunicazione mediante modello CVS è richiesta per la persistenza del regime automatico soltanto ai soggetti che avevano già conseguito il diritto al contributo prima dell’8 luglio 2002; non rileva quando quel diritto non era stato conseguito.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La previsione secondo cui, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000, sono agevolabili gli investimenti acquisiti dalla data di entrata in vigore della legge o, se successiva, dall’approvazione europea del regime, non consente di fruire negli anni successivi del credito per investimenti avviati prima di tale approvazione.
- L’obbligo di comunicazione mediante modello CVS previsto per la persistenza del regime agevolativo automatico riguarda soltanto i soggetti che avevano conseguito il diritto al contributo anteriormente all’8 luglio 2002.
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