Sentenza n. 14717/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione degli effetti - della Determinazione Dirigenziale Numero Repertorio CS/1707/2025, Numero Protocollo CS/99220/2025 del 22.09.2025, adottata dal Municipio ROMA XIII - Direzione di Struttura Territoriale - U.O. Amministrativa e Affari Generali, notificata il 24.09.2025, con la quale veniva comunicato il diniego alla istanza Prot. CS/74751 del 16.07.2025 di nuova concessione per variazione dell'occupazione di suolo pubblico permanente a servizio del locale sito in Via delle Fornaci n. 11 – Roma; - e di tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di nuova concessione per variazione dell'occupazione permanente di suolo pubblico a servizio di un esercizio commerciale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato da Roma Capitale sull'istanza di variazione dell'occupazione permanente di suolo pubblico, deducendo, in primo luogo, che i pareri negativi della Polizia Locale e del Dipartimento Mobilità e Trasporti sarebbero stati acquisiti oltre il termine di quindici giorni previsto dal regolamento comunale e avrebbero dovuto quindi considerarsi favorevoli. Ha inoltre sostenuto che tali pareri non fossero vincolanti, che fossero generici e privi di adeguata istruttoria e che non gli fossero stati trasmessi, con lesione del diritto di difesa. In secondo luogo, ha contestato la motivazione del diniego e i presupposti di fatto e di diritto dei pareri, sostenendo che la superficie richiesta fosse inferiore a quella già concessa in passato e che l'occupazione rispettasse le prescrizioni applicabili. Nel corso del giudizio è stata disposta una verificazione sul rispetto della fascia libera di due metri per il transito pedonale, la quale ha accertato che, nell'area interessata da una cabina telefonica, tale larghezza minima non era garantita, mentre risultava rispettata nell'area interessata dall'invaso antistante un altro locale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile la disciplina specifica della DAC n. 118/2025, in particolare gli artt. 7 e 8, e non il termine endoprocedimentale di quindici giorni previsto dalla DAC n. 21/2021, poiché il rinvio contenuto nell'art. 22 della DAC n. 118/2025 opera soltanto per gli aspetti non disciplinati dal regolamento speciale. Il procedimento è stato comunque concluso entro il termine di novanta giorni previsto per le occupazioni nella Città Storica e i pareri obbligatori sono stati acquisiti prima dell'adozione del provvedimento finale. Il Collegio ha aggiunto che, anche ove il termine di quindici giorni fosse stato applicabile, la sua violazione non avrebbe consumato il potere dell'amministrazione né trasformato automaticamente il parere tardivo in favorevole, trattandosi di un termine acceleratorio privo di una sanzione di inutilizzabilità e concernente interessi rilevanti quali la sicurezza urbana e la circolazione pedonale. Ha escluso anche la rilevanza dell'art. 16 della l. 241/1990, non essendo prevista la consumazione del potere per effetto della tardività del parere. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato il diniego, che richiamava e riportava le ragioni dei pareri negativi e la nota con cui l'amministrazione aveva comunicato l'inidoneità delle osservazioni presentate. Quanto alle censure sostanziali, la verificazione ha confermato che il progetto non garantiva, nella zona della cabina telefonica, la fascia libera minima di due metri prescritta dall'art. 10, comma 2, della DAC n. 118/2025 e dall'art. 20, comma 3, del Codice della strada. Essendo il diniego fondato su più autonome ragioni, la legittimità di tale motivazione era sufficiente a sorreggere l'atto. Le spese di lite sono state compensate; le spese della verificazione, liquidate in euro 970,42 oltre oneri di legge, sono state poste solidalmente a carico delle parti.
Norme richiamate
art. 7 DAC 118/2025
Il procedimento relativo alla domanda di occupazione di suolo pubblico è concluso in 60 giorni, ovvero in 90 giorni per le occupazioni ricadenti nella Città Storica, incluso Sito UNESCO.
Il termine di novanta giorni si applica al procedimento relativo all'occupazione ricadente nella Città Storica ed è stato rispettato dall'amministrazione.
art. 8 DAC 118/2025
Il rilascio di tutte le concessioni di suolo pubblico prevede la richiesta del parere preventivo obbligatorio sulla viabilità da parte della Polizia Locale; sono inoltre previsti ulteriori pareri obbligatori per le aree e gli interessi indicati dalla norma.
La disposizione individua i pareri obbligatori necessari per il rilascio della concessione, acquisiti nel caso concreto prima del diniego.
art. 22 DAC 118/2025
Per tutto quanto non previsto dalla disciplina di cui al presente provvedimento si rinvia alle disposizioni del Regolamento per la disciplina del canone per l'occupazione di suolo pubblico.
Il rinvio alla DAC n. 21/2021 è residuale e non opera per gli aspetti, quali i pareri e la disciplina del procedimento, già regolati dalla DAC n. 118/2025.
art. 10 DAC 21/2021
La mancata espressione nei termini vale come parere favorevole, salvo i casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il TAR ha ritenuto la disposizione non applicabile al caso; ha comunque affermato che, anche ove applicabile, il termine per il parere avrebbe natura acceleratoria e la sua inosservanza non avrebbe consumato il potere di valutazione dell'amministrazione in assenza di una specifica sanzione.
art. 20, comma 3, d.lgs. 285/1992
Deve rimanere libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.
La prescrizione tutela la circolazione pedonale e impedisce il rilascio della concessione quando l'occupazione del marciapiede non lascia una fascia libera minima di due metri, salvo la diversa disciplina prevista per specifiche zone, non rilevante nel punto accertato.
art. 10, comma 2, DAC 118/2025
La fascia libera di marciapiede, destinata al transito pedonale, non deve essere, comunque, inferiore a 2 metri.
Il mancato rispetto della fascia minima di due metri, accertato anche mediante verificazione, costituisce autonoma ragione ostativa al rilascio della concessione.
art. 16 l. 241/1990
Il TAR ha escluso che la disposizione comporti la consumazione del potere amministrativo per la tardiva espressione del parere.
art. 12 D.M. 30 maggio 2002
È stato richiamato per la liquidazione del compenso del verificatore.
Massime di principio
- Quando una disciplina regolamentare speciale disciplina il procedimento e i pareri necessari per il rilascio di una concessione, il rinvio a una disciplina generale opera soltanto per gli aspetti non regolati dalla disciplina speciale.
- La scadenza di un termine endoprocedimentale previsto per l'acquisizione di un parere non determina, in assenza di una specifica previsione sanzionatoria, né la consumazione del potere dell'amministrazione né l'obbligo di considerare definitivamente favorevole il parere tardivo, purché il provvedimento finale non sia ancora stato adottato.
- La concessione di occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata quando l'occupazione progettata non garantisce la fascia libera minima prescritta per il transito pedonale; l'accertamento tecnico della violazione costituisce autonoma ragione sufficiente per legittimare il diniego.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato fondato su autonome ragioni giustificatrici, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere l'atto e rende irrilevante l'eventuale fondatezza delle censure rivolte contro le altre motivazioni.
- La motivazione del diniego di una concessione è adeguata quando richiama e illustra le ragioni ostative risultanti dai pareri tecnici acquisiti e dà conto dell'inidoneità delle osservazioni presentate dall'interessato a superarle.
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