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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16138/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d'Appello ritenendo che il giudice di merito avesse violato l'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011 per avere omesso di considerare i rilievi difensivi, in particolare che il proposto era stato detenuto ininterrottamente dal 2012, per lo più in regime di 41-bis, senza rilievi disciplinari e con fruizione di liberazione anticipata, circostanze che a suo avviso avrebbero dovuto escludere o ridurre l'attualità della pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo prospettato attenga alla logicità e completezza della motivazione e non a una violazione di legge idonea a fondare il ricorso per cassazione (che è ammesso solo per violazione di legge). Ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale adeguata e congrua: si è fatto riferimento alla condanna per associazione di tipo mafioso e al ruolo apicale del ricorrente nella famiglia di Cruillas, e alla mancanza di elementi concreti che dimostrino un'evoluzione della personalità tale da escludere la perdurante pericolosità. Inoltre è stato affermato che il comportamento regolare in carcere, anche in regime di 41-bis, non è di per sé sufficiente a dimostrare la cessazione della pericolosità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 159/2011, art. 14, comma 2-ter

    La difesa invocava tale norma sostenendo omissione di considerazione dei rilievi difensivi; la Corte ha interpretato il rilievo come censura della motivazione, non come violazione di legge, quindi non idonea a fondare il ricorso in Cassazione salvo che la motivazione sia completamente carente o manifestamente apparente.

  • D.Lgs. 159/2011, artt. 10 e 27

    "per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10"; "avverso il decreto della corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore...."

    Queste disposizioni stabiliscono che il ricorso per cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione patrimoniali è limitato alla sola censura per violazione di legge; pertanto le doglianze attinenti alla completezza o alla logica della motivazione sono generalmente inammissibili se non assumono i requisiti di assoluta carenza o apparente inesistenza della motivazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    L'art. 616 c.p.p. è stato richiamato per giustificare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria (versamento alla cassa delle ammende) per la presentazione di un ricorso ritenuto inammissibile con profili di colpa.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 321/2004

    Citata in giurisprudenza come avallo del principio che la limitazione del ricorso per cassazione alle sole violazioni di legge non è irragionevole; utilizzata a sostegno della legittimità della limitazione dell'ambito di sindacato in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti sulle misure di prevenzione patrimoniali è ammesso soltanto per violazione di legge: le censure sulla motivazione sono inammissibili salvo che la motivazione sia del tutto carente o manifestamente apparente.
  • Le doglianze che riguardano la logicità, completezza o valutazione delle prove sono in genere inammissibili in Cassazione se prospettate come violazione di legge; bisogna far emergere un vizio giuridico specifico per rendere il ricorso ammissibile.
  • Il comportamento regolare in carcere, anche prolungato e sotto regime rigoroso (es. 41-bis), non è di per sé sufficiente a provare la cessazione o la riduzione della pericolosità sociale: occorrono elementi concreti e specifici che dimostrino un'effettiva evoluzione della personalità.
  • La rilevanza di precedenti giudiziari gravi (es. condanna per associazione mafiosa e ruolo apicale) può giustificare la persistenza della presunzione di pericolosità in mancanza di prove contrarie concrete.
  • Presentare ricorsi manifestamente infondati o che dimostrino colpa procedurale può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende; valutare con attenzione l'ammissibilità prima di proporre ricorso in Cassazione.

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