Cassazione Civile, Ordinanza n. 03468/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un ex dipendente di una società del gruppo Enel ha chiesto il rimborso della metà delle ritenute IRPEF operate nel 2012 sulle somme corrispostegli alla cessazione del rapporto di lavoro a titolo di incentivo all'esodo volontario, invocando l'aliquota agevolata prevista dall'art. 19, comma 4-bis, del TUIR. La pretesa si fondava sul fatto che la cessazione del rapporto sarebbe avvenuta in attuazione di un progetto aziendale di risoluzione anticipata del rapporto datato 30 giugno 1999, poi prorogato nel tempo. La Commissione tributaria provinciale e poi quella regionale avevano accolto la domanda, ritenendo applicabile la disciplina agevolativa ultrattivamente ai sensi dell'art. 36, comma 23, del d.l. n. 223 del 2006. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 36, comma 23, d.l. n. 223 del 2006 e dell'art. 19, comma 4-bis, TUIR, sostenendo che la CTR avesse dato rilievo alla data del piano aziendale e non alla data di adesione del singolo lavoratore; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente; 3) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., per errata interpretazione dei piani aziendali, che secondo la ricorrente non sarebbero state mere proroghe dell'originario piano ma atti nuovi e autonomi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui, per l'agevolazione fiscale sugli incentivi all'esodo, non basta dimostrare l'esistenza di un piano aziendale anteriore al 4 luglio 2006, ma occorre provare la tempestiva adesione individuale del contribuente a quel piano, con data certa anteriore alla novella, quando il rapporto sia cessato dopo tale data. La motivazione apparente è stata esclusa perché la CTR aveva comunque esposto una ratio decidendi percepibile, pur errata in diritto.
Norme richiamate
art. 19, comma 4-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini... l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto
L'agevolazione è applicabile agli incentivi all'esodo solo se ricorrono i presupposti previsti dalla norma; nei casi di cessazione successiva al 4 luglio 2006, la sua applicazione ultrattiva richiede un atto o accordo avente data certa anteriore alla novella e, quando l'esodo è articolato in una proposta aziendale seguita da adesione individuale, la volontà irretrattabile del lavoratore deve essere già cristallizzata prima dell'abrogazione.
art. 36, comma 23, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248
La disciplina di cui al predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto
La norma transitoria opera in via alternativa: o per i rapporti cessati entro il 3 luglio 2006, oppure per i rapporti cessati dopo tale data ma in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006. La tutela è rivolta a scelte già definite e irretrattabili prima dell'abrogazione.
artt. 2702-2704 c.c.
In mancanza di una disciplina speciale, la certezza della data degli atti o accordi va verificata secondo le regole sulle scritture private e sulla data certa.
art. 36, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La nullità per motivazione della sentenza è configurabile solo nei casi di mancanza assoluta o di motivazione apparente nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione è solo apparente quando manca del tutto o è talmente incomprensibile o contraddittoria da non consentire di individuare la ratio decidendi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali sull'agevolazione fiscale e sulla sua interpretazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente.
artt. 1362 e 1363 c.c.
Richiamati dal ricorrente per contestare l'interpretazione dei piani aziendali; la censura è stata poi assorbita.
Massime di principio
- In tema di agevolazioni fiscali per gli incentivi all'esodo, quando la cessazione del rapporto avvenga dopo l'abrogazione della norma agevolativa, il contribuente che chiede il rimborso deve provare non solo l'esistenza di un piano o accordo anteriore, ma anche la propria adesione individuale con data certa anteriore alla novella, se tale adesione costituisce il momento in cui si cristallizza la volontà negoziale rilevante ai fini dell'applicazione ultrattiva della disciplina previgente.
- La norma transitoria che salva il regime fiscale abrogato tutela soltanto le situazioni già definite e irretrattabili prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina; non tutela, invece, mere aspettative o adesioni intervenute quando il nuovo regime era già conoscibile e verificabile.
- L'onere di provare tutti i presupposti del rimborso di imposta grava sul contribuente che lo richiede.
- La motivazione è solo apparente quando manca totalmente o è affetta da una tale incompletezza o contraddittorietà da non consentire di comprendere la ratio decidendi; non integra invece tale vizio una motivazione semplicemente ritenuta insufficiente o non condivisibile.
- Nei piani aziendali di incentivazione all'esodo strutturati in forma progressiva, ai fini fiscali rileva il momento della manifestazione individuale di volontà del lavoratore, non il solo momento di adozione del piano generale, se l'applicazione dell'agevolazione dipende dalla sua adesione personale.
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