Cassazione Penale, Sentenza n. 3982/2022 del 04/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorrente ha successivamente depositato rinuncia al ricorso, avendo ottenuto dal GIP l'autorizzazione all'uso degli automezzi con ordinanza del 13/12/2021; preso atto della rinuncia, la Corte dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591 lett. d) c.p.p., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e non dispone il versamento di somme alla cassa delle ammende in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce del 20/08/2021 che aveva rigettato l'appello ex art. 322-bis c.p.p. contro l'ordinanza del GIP del 29/06/2021 di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo di 3 autocarri di proprietà della Ilsap s.r.l., il sequestro era stato disposto in relazione al reato contestato a Roberto Martena e Michele Martena (art. 425-quaterdecies c.p.). Il ricorrente deduceva motivazione apparente in quanto la società sarebbe estranea al reato (non contestata ai sensi del d.lgs. 231/2001) e vizi di violazione di legge e carenza della motivazione sulle esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 322-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello contro le ordinanze che rigettano istanze di revoca del sequestro; qui è richiamata come base dell'impugnazione avanzata dal ricorrente
art. 425-quaterdecies cod. pen.
Norma penale indicata nel testo come titolo di reato contestato agli indagati in relazione al quale era stato disposto il sequestro degli autocarri; la decisione non approfondisce la responsabilità penale degli indagati o della società
d.lgs. 231/2001
Citato dal ricorrente per sostenere che la società era estranea al reato perché non era stata contestata alcuna responsabilità amministrativa da reato ai sensi del decreto; il rilievo non viene deciso nel merito a causa della rinuncia
art. 591 lett. d) cod. proc. pen.
Applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in seguito alla rinuncia dell'impugnazione da parte del ricorrente; implica che la rinuncia comporta l'interruzione del procedimento di cassazione
Massime di principio
- La sopravvenuta mancanza di interesse (ad es. ottenimento dell'uso dei beni sequestrati) può rendere inammissibile un ricorso per cassazione se il ricorrente rinuncia: occorre valutare tempestivamente l'interesse a proseguire
- L'assenza di contestazioni a carico della società ai sensi del d.lgs. 231/2001 può essere un argomento difensivo, ma non impedisce automaticamente misure cautelari disposte nei confronti di beni collegati a reati commessi da terzi: la questione può richiedere specifica trattazione probatoria
- Quando si impugna il rigetto di una richiesta di revoca del sequestro, è fondamentale documentare concretamente la carenza delle esigenze cautelari (es. assenza di pericolo di dispersione del bene o di inquinamento probatorio) per sostenere l'eventuale revoca
- La rinuncia all'impugnazione deve essere valutata con attenzione rispetto agli effetti procedurali e alle spese: pur determinando l'inammissibilità del ricorso, non esonera generalmente il rinunciante dal pagamento delle spese processuali
- Se l'obiettivo principale è ottenere l'uso dei beni sequestrati, può essere più efficace ottenere provvedimenti interlocutori (autorizzazione all'uso) prima di proseguire in impugnazioni di merito, per evitare sopravvenienze che rendano ininfluente il gravame
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