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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45544/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Coppola impugna la sentenza d'appello contestando: 1) l'integrazione del reato di associazione per delinquere (sostiene mancanza di stabilità del vincolo e di intraneità, partecipazione occasionale limitata a rapporti con Esposito); 2) la qualificazione di plurime condotte come tentate rapine (afferma che le attività erano preparatorie e che il basista non rese possibile la consumazione, con confusione delle posizioni); 3) la qualificazione dell'investimento dei Carabinieri come omicidio tentato (chiede riqualificazione in mera resistenza a pubblico ufficiale per assenza di volontà di uccidere); 4) l'applicazione della recidiva specifica e reiterata (denunciando automatismo nella valutazione dei precedenti); 5) il diniego delle attenuanti generiche (contestando l'eccessiva rigidità motivazionale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i motivi. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello: sussistenza dell'associazione per delinquere (stabilità di ruoli, mezzi, modalità operative e partecipazione di Coppola), configurabilità del tentativo per le rapine interrotte in stato avanzato, valida qualificazione dell'accelerazione dell'auto come condotta idonea e diretta almeno alternativamente a cagionare la morte dei Carabinieri (omicidio tentato), legittima applicazione della recidiva sulla base di valutazione concreta della reiterazione delinquenziale e motivato diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen. (tentativo)

    art. 56, primo comma, cod. pen.

    Gli atti preparatori possono integrare il tentativo se risultano idonei e univoci rispetto al progetto criminoso: occorre che il piano sia stato approntato in ogni dettaglio e la sua attuazione avviata, la consumazione deve essere stata resa improbabile solo da evento indipendente dalla volontà

  • art. 133 cod. pen. (attenuanti generiche)

    La valutazione sulle attenuanti generiche è giudizio di fatto del merito; può essere sindacata in cassazione solo se la motivazione è contraddittoria o manifestamente irragionevole; il giudice deve indicare gli elementi ritenuti preponderanti

  • art. 616 cod. proc. pen. (spese processuali)

    Per il rigetto del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali secondo le regole previste dall'art. 616 c.p.p.

  • Giurisprudenza di legittimità su associazione per delinquere vs concorso

    Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023 e altre pronunce citate

    La distinzione si fonda sulla stabilità e permanenza del vincolo associativo e sul progetto criminoso di più ampia portata: il mero concorso è accordo occasionale diretto a singoli reati, l'associazione è finalizzata a una serie indeterminata di delitti con ruoli e mezzi organizzati

Massime di principio

  • Per configurare associazione per delinquere occorrono indici di stabilità (ruoli assegnati, mezzi predisposti, modalità operative ripetute) e l'inserimento consapevole del partecipante; rapporti occasionali con un solo referente possono non essere sufficienti ma elementi concreti e intercettazioni possono dimostrare l'intraneità
  • Gli atti preparatori assumono rilevanza penale come tentativo quando, per natura e contesto, risultano idonei e univoci a realizzare il piano criminoso e la consumazione è resa improbabile solo da eventi indipendenti dalla volontà degli autori
  • Per qualificare condotte come omicidio tentato occorre dimostrare la volontà e la condotta diretta ad offendere la vita o idonea a cagionare la morte; la valutazione delle intercettazioni e del comportamento materiale è rimessa al giudice di merito e raramente sindacabile in cassazione salvo manifesta irragionevolezza
  • La recidiva va accertata con valutazione concreta della reiterazione delinquenziale e della persistenza della pericolosità; non è ammesso un automatismo basato solo sui precedenti, ma la loro relazione con le nuove condotte può giustificare l'aggravante
  • La concessione o il diniego delle attenuanti generiche richiede motivazione che richiami gli elementi previsti dall'art. 133 c.p.; in sede di legittimità la decisione del merito è ammissibile solo se adeguatamente motivata e non manifestamente irragionevole
  • In sede di cassazione le questioni di fatto (es. interpretazione delle intercettazioni, valutazione della prova) sono sindacabili solo nei limiti ristretti della gravità manifesta o della contraddittorietà della motivazione; le censure meramente alternative o generiche sono inammissibili

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