Cassazione Penale, Sentenza n. 45544/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Coppola impugna la sentenza d'appello contestando: 1) l'integrazione del reato di associazione per delinquere (sostiene mancanza di stabilità del vincolo e di intraneità, partecipazione occasionale limitata a rapporti con Esposito); 2) la qualificazione di plurime condotte come tentate rapine (afferma che le attività erano preparatorie e che il basista non rese possibile la consumazione, con confusione delle posizioni); 3) la qualificazione dell'investimento dei Carabinieri come omicidio tentato (chiede riqualificazione in mera resistenza a pubblico ufficiale per assenza di volontà di uccidere); 4) l'applicazione della recidiva specifica e reiterata (denunciando automatismo nella valutazione dei precedenti); 5) il diniego delle attenuanti generiche (contestando l'eccessiva rigidità motivazionale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i motivi. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello: sussistenza dell'associazione per delinquere (stabilità di ruoli, mezzi, modalità operative e partecipazione di Coppola), configurabilità del tentativo per le rapine interrotte in stato avanzato, valida qualificazione dell'accelerazione dell'auto come condotta idonea e diretta almeno alternativamente a cagionare la morte dei Carabinieri (omicidio tentato), legittima applicazione della recidiva sulla base di valutazione concreta della reiterazione delinquenziale e motivato diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen. (tentativo)
art. 56, primo comma, cod. pen.
Gli atti preparatori possono integrare il tentativo se risultano idonei e univoci rispetto al progetto criminoso: occorre che il piano sia stato approntato in ogni dettaglio e la sua attuazione avviata, la consumazione deve essere stata resa improbabile solo da evento indipendente dalla volontà
art. 133 cod. pen. (attenuanti generiche)
La valutazione sulle attenuanti generiche è giudizio di fatto del merito; può essere sindacata in cassazione solo se la motivazione è contraddittoria o manifestamente irragionevole; il giudice deve indicare gli elementi ritenuti preponderanti
art. 616 cod. proc. pen. (spese processuali)
Per il rigetto del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali secondo le regole previste dall'art. 616 c.p.p.
Giurisprudenza di legittimità su associazione per delinquere vs concorso
Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023 e altre pronunce citate
La distinzione si fonda sulla stabilità e permanenza del vincolo associativo e sul progetto criminoso di più ampia portata: il mero concorso è accordo occasionale diretto a singoli reati, l'associazione è finalizzata a una serie indeterminata di delitti con ruoli e mezzi organizzati
Massime di principio
- Per configurare associazione per delinquere occorrono indici di stabilità (ruoli assegnati, mezzi predisposti, modalità operative ripetute) e l'inserimento consapevole del partecipante; rapporti occasionali con un solo referente possono non essere sufficienti ma elementi concreti e intercettazioni possono dimostrare l'intraneità
- Gli atti preparatori assumono rilevanza penale come tentativo quando, per natura e contesto, risultano idonei e univoci a realizzare il piano criminoso e la consumazione è resa improbabile solo da eventi indipendenti dalla volontà degli autori
- Per qualificare condotte come omicidio tentato occorre dimostrare la volontà e la condotta diretta ad offendere la vita o idonea a cagionare la morte; la valutazione delle intercettazioni e del comportamento materiale è rimessa al giudice di merito e raramente sindacabile in cassazione salvo manifesta irragionevolezza
- La recidiva va accertata con valutazione concreta della reiterazione delinquenziale e della persistenza della pericolosità; non è ammesso un automatismo basato solo sui precedenti, ma la loro relazione con le nuove condotte può giustificare l'aggravante
- La concessione o il diniego delle attenuanti generiche richiede motivazione che richiami gli elementi previsti dall'art. 133 c.p.; in sede di legittimità la decisione del merito è ammissibile solo se adeguatamente motivata e non manifestamente irragionevole
- In sede di cassazione le questioni di fatto (es. interpretazione delle intercettazioni, valutazione della prova) sono sindacabili solo nei limiti ristretti della gravità manifesta o della contraddittorietà della motivazione; le censure meramente alternative o generiche sono inammissibili
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