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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18704/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della sentenza di condanna per rapina aggravata e tentata rapina aggravata. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la condanna si fondasse su dichiarazioni 'telegrafiche' di due cugini polacchi (persone offese) ritenute dall'imputato non credibili, chiedendo la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e il riconoscimento di una attenuante ex art. 114 c.p. per l'incertezza sul ruolo specifico del ricorrente nella vicenda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di Appello avesse fornito motivazione dettagliata e congrua, richiamando la flagranza di reato, il tentativo di fuga degli imputati, l'arresto nei pressi del luogo del fatto e il rinvenimento della refurtiva (tra cui il portafogli di una delle persone offese) come elementi che corroborano le dichiarazioni delle vittime. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • articolo 192 cod. proc. pen.

    L'art. 192 c.p.p. è richiamato in relazione al dovere di motivazione delle decisioni; la Cassazione ha ritenuto che la Corte di Appello avesse assolto quest'obbligo con motivazione non apparente ma dettagliata, respingendo l'eccezione del ricorrente.

  • articolo 114 codice penale

    Il ricorrente invocava un'attenuante con riferimento all'art. 114 c.p.; dalla decisione emerge che la Corte non ha ritenuto necessario riconoscere l'attenuante in presenza della flagranza, del tentativo di fuga e del rinvenimento della refurtiva che hanno chiarito il ruolo degli imputati.

Massime di principio

  • Per la Cassazione un motivo di ricorso che si limiti a contestare in termini generici la motivazione di merito, senza indicare specifiche e concrete contraddizioni o elementi di fatto che rendano la motivazione non credibile, è inammissibile.
  • Le dichiarazioni delle persone offese trovano solido riscontro quando sono corroborate da fatti oggettivi (flagranza, arresto nei pressi del luogo del fatto, rinvenimento della refurtiva): in tali casi è difficile ottenere l'annullamento per vizio di motivazione.
  • Per chiedere la rinnovazione dell'istruttoria o la disapplicazione di valutazioni probatorie in sede di legittimità occorre indicare puntualmente quali elementi probatori siano contraddittori, incongruenti o omessi, non bastano contestazioni generiche sull'attendibilità dei testi.
  • La presentazione di ricorsi manifestamente infondati o formalmente inammissibili può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende); la difesa deve valutare la fondatezza materiale e formale dell'impugnazione prima di proporla.
  • Quando la condotta è stata accertata in flagranza e accompagnata da rinvenimento della refurtiva, i giudici di merito dispongono di un elevato margine di apprezzamento sul valore probatorio degli elementi raccolti; la Cassazione interviene solo in presenza di errori giuridici o di evidente illogicità della motivazione.

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