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Sentenza

Sentenza del 30/07/2019 n. 20478 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte relativa alla cartella esattoriale con cui gli venivano richieste maggiori imposte IRPEF per gli anni 2002 e 2003. Ha inoltre impugnato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che aveva negato la definizione agevolata della lite pendente, riguardante l'IRPEF per il 2002. Tuttavia, prima della proposizione dei ricorsi, l'Agenzia delle Entrate aveva annullato integralmente l'iscrizione a ruolo e l'agente della riscossione aveva eseguito il conseguente sgravio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente all'impugnazione della sentenza tributaria, poiché l'annullamento in autotutela e lo sgravio avevano eliminato integralmente gli atti e le pretese oggetto della controversia. Di conseguenza, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Il ricorso contro il diniego della definizione agevolata è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, dato che non esisteva più una lite concreta da definire. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 8

    Richiamata in relazione all'impugnazione del provvedimento di rigetto della definizione della lite pendente.

  • Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12

    Richiamata quale base normativa della definizione agevolata della lite tributaria pendente.

  • IRPEF

    Imposta oggetto degli accertamenti relativi agli anni d'imposta 2002 e 2003.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione finanziaria annulla integralmente in autotutela l'atto impositivo o il ruolo e l'agente della riscossione esegue lo sgravio, viene meno l'interesse concreto alla prosecuzione del giudizio e può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può comportare la cassazione senza rinvio delle precedenti sentenze, perché esse non sono più idonee a regolare un rapporto ormai definito dall'annullamento amministrativo.
  • Un'impugnazione contro il diniego di una definizione agevolata è inammissibile per carenza di interesse quando, prima o durante il procedimento, la pretesa tributaria e la lite sono state integralmente eliminate.
  • L'annullamento dell'atto da parte dell'amministrazione non implica necessariamente la condanna alle spese: in presenza della cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate tra le parti.

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