Cassazione Civile, Ordinanza n. 19782/2021 del 12/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto solo parzialmente l’appello dell’Ufficio contro la decisione di primo grado, confermando per il resto un accertamento sintetico IRPEF per gli anni 2006 e 2007. L’accertamento si fondava su indici di capacità contributiva quali il possesso di un’autovettura, la proprietà dell’abitazione principale, un presunto incremento patrimoniale collegato all’acquisto di più unità immobiliari da parte della coniuge e un ulteriore incremento patrimoniale asseritamente derivante da prestito infruttifero. Il ricorrente sosteneva che l’incremento patrimoniale di euro 308.427,24 non fosse realmente imputabile alla sua capacità contributiva, poiché il prezzo dell’operazione sarebbe stato in gran parte compensato con un credito della moglie verso la società venditrice, credito risultante da un atto di ricognizione di debito. Deduceva inoltre violazione dell’onere della prova, dell’efficacia probatoria dell’atto notarile e omesso esame di fatti decisivi relativi al reale reddito familiare e all’indebitamento bancario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che, in tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, l’acquisto di beni immobili a titolo oneroso e la compensazione di reciproci crediti e debiti sono comunque idonei a integrare un indice di capacità contributiva; che il contribuente non ha fornito prova documentale sufficiente a vincere la presunzione; che l’atto di ricognizione del debito non prova il rapporto fondamentale ma ne dispensa soltanto la prova tra le parti; e che le dichiarazioni contenute nell’atto notarile circa il pagamento del prezzo non sono coperte da fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c. Quanto al vizio di omesso esame, la Corte ha rilevato che i fatti erano stati comunque esaminati e, comunque, il motivo era formulato in modo non conforme ai requisiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
comma 4, comma 5, comma 6
consente l’accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e circostanze di fatto certi; per le spese per incrementi patrimoniali opera una presunzione di sostenimento con redditi degli anni di riferimento e dei quattro precedenti, salvo prova contraria documentale del contribuente
art. 2697 c.c.
l’onere di dimostrare l’inesistenza o l’insufficienza della capacità reddituale presunta grava sul contribuente che vuole superare la presunzione fiscale
art. 2700 c.c.
la fede privilegiata dell’atto pubblico riguarda i fatti attestati dal pubblico ufficiale, non il contenuto intrinseco delle dichiarazioni delle parti sulla modalità sostanziale del pagamento
art. 1988 c.c.
la ricognizione di debito non costituisce il titolo del debito, ma ha effetto dispensativo della prova del rapporto fondamentale nei rapporti tra le parti
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il vizio dedotto per violazione di legge in relazione al riparto dell’onere probatorio e alla disciplina dell’accertamento sintetico
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il motivo di omesso esame è scrutinabile solo se indica un fatto storico decisivo realmente non esaminato
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
il motivo di ricorso deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione e la sua decisività
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nell’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la spesa per incrementi patrimoniali può fondare la presunzione di maggior reddito anche quando l’esborso sia stato regolato mediante compensazione di crediti e debiti, poiché la compensazione integra comunque un indice di capacità economica.
- Per superare la presunzione di capacità contributiva il contribuente deve offrire prova documentale concreta non solo dell’esistenza di redditi o disponibilità alternative, ma anche della loro entità e della loro effettiva disponibilità temporale in relazione alla spesa contestata.
- L’atto di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. non prova da solo l’esistenza del rapporto fondamentale e, se contestato dall’Amministrazione, non basta a dimostrare la reale provenienza della provvista utilizzata per l’operazione patrimoniale.
- Le dichiarazioni delle parti contenute nell’atto notarile sulla regolazione del prezzo non fanno piena prova ai sensi dell’art. 2700 c.c. quanto alla verità intrinseca delle modalità di pagamento; la fede privilegiata copre solo i fatti attestati dal pubblico ufficiale.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il fatto storico sia effettivamente ignorato dal giudice e il ricorrente lo individui puntualmente nei termini richiesti dagli artt. 366 e 369 c.p.c.; non è sufficiente contestare la valutazione di elementi istruttori già esaminati.
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