Direttiva 2011/82
Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un sistema di scambio transfrontaliero di informazioni tra Stati membri per facilitare l’identificazione dei veicoli e dei loro intestatari in relazione a determinate infrazioni stradali. L’obiettivo è migliorare la sicurezza stradale e assicurare una più efficace applicazione delle sanzioni anche nei casi in cui il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro diverso da quello dell’infrazione. La disciplina è accompagnata da regole su lettera informativa, protezione dei dati, informazione agli utenti della strada, relazioni periodiche alla Commissione e poteri delegati per l’aggiornamento tecnico degli allegati. Il termine di recepimento è fissato al 7 novembre 2013.
Agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sui veicoli e sui loro intestatari per consentire l’individuazione dei responsabili e l’applicazione di sanzioni per specifiche infrazioni di sicurezza stradale commesse con veicoli immatricolati in uno Stato membro diverso.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle indagini e ai procedimenti di follow-up relativi a otto infrazioni in materia di sicurezza stradale: eccesso di velocità, mancato uso della cintura di sicurezza, mancato arresto davanti a un semaforo rosso, guida in stato di ebbrezza, guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, mancato uso del casco protettivo, circolazione su una corsia vietata e uso indebito di telefono cellulare o altri dispositivi di comunicazione durante la guida. Si applica quando l’infrazione è commessa con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso da quello in cui l’infrazione è stata commessa, indipendentemente dalla qualificazione dell’illecito come amministrativo o penale nel diritto nazionale. Sono esclusi, per loro posizione particolare, Regno Unito, Irlanda e Danimarca ai sensi dei rispettivi protocolli; i paesi terzi possono partecipare solo se concludono un accordo con l’Unione che preveda anche tutele adeguate in materia di protezione dei dati.
Direttiva 2011/82/UE – scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni di sicurezza stradale
La direttiva è adottata per rafforzare l’effettività delle sanzioni in materia di sicurezza stradale nei casi transfrontalieri, evitando che l’immatricolazione del veicolo in uno Stato membro diverso da quello dell’infrazione renda difficile l’individuazione del responsabile. Essa si inserisce nella politica dell’Unione volta a ridurre vittime, feriti e danni materiali derivanti dalla circolazione stradale, e si fonda su meccanismi di cooperazione tra autorità nazionali, con attenzione alla protezione dei dati personali e alla riservatezza delle informazioni scambiate.
Finalità e impostazione generale
La disciplina non armonizza in modo pieno i codici della strada né le sanzioni nazionali, ma impone agli Stati membri un risultato: rendere possibile lo scambio rapido e sicuro di dati di immatricolazione dei veicoli per consentire l’individuazione del proprietario o intestatario e l’avvio di eventuali procedimenti di follow-up. La direttiva insiste sul fatto che l’applicazione delle infrazioni deve essere più coerente in tutta l’Unione, anche per evitare disparità di trattamento tra conducenti residenti e non residenti.
Ambito di applicazione materiale
L’articolo 2 circoscrive l’ambito a otto infrazioni stradali specifiche:
- eccesso di velocità;
- mancato uso della cintura di sicurezza;
- mancato arresto davanti a un semaforo rosso;
- guida in stato di ebbrezza;
- guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;
- mancato uso del casco protettivo;
- circolazione su una corsia vietata;
- uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.
La direttiva opera quando l’infrazione è commessa con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso da quello dell’infrazione. Il considerando 8 chiarisce che essa si applica indipendentemente dalla qualificazione dell’illecito come amministrativo o penale nel diritto nazionale.
Definizioni rilevanti
L’articolo 3 fornisce le nozioni necessarie per il funzionamento del sistema. In particolare:
- il "veicolo" è ogni veicolo azionato da un motore, inclusi i motocicli, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o merci;
- lo "Stato membro dell’infrazione" è quello in cui la violazione è stata commessa;
- lo "Stato membro d’immatricolazione" è quello in cui il veicolo è immatricolato;
- il "punto di contatto nazionale" è l’autorità competente designata per lo scambio dei dati di immatricolazione;
- la "consultazione automatizzata" è la procedura di accesso online alle banche dati di uno o più Stati membri o dei paesi partecipanti.
Per molte fattispecie, il contenuto delle definizioni rinvia alla legislazione dello Stato membro dell’infrazione, lasciando quindi ai diritti nazionali la specificazione tecnica di alcuni elementi costitutivi.
Meccanismo di scambio di informazioni
L’articolo 4 è il cuore operativo della direttiva. Per le indagini relative alle infrazioni elencate, gli Stati membri devono consentire ai punti di contatto nazionali degli altri Stati membri di accedere, mediante consultazione automatizzata, ai dati nazionali di immatricolazione dei veicoli relativi:
- al veicolo;
- al proprietario o all’intestatario del veicolo.
La richiesta si basa sul numero completo di immatricolazione. Lo scambio deve seguire le procedure del capo 3 dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, con la precisazione che per l’elemento di cui al punto 1 del capo 3 si applica l’allegato I della direttiva.
Gli Stati membri devono designare un punto di contatto nazionale e adottare tutte le misure necessarie affinché lo scambio avvenga:
- con mezzi elettronici interoperabili;
- senza scambio di dati provenienti da altre banche dati;
- in modo efficiente sotto il profilo dei costi;
- in modo sicuro e riservato.
La direttiva privilegia, per quanto possibile, applicazioni informatiche già esistenti, compresa quella sviluppata ai fini dell’articolo 12 della decisione 2008/615/GAI e le sue versioni modificate. Le versioni adattate devono consentire sia lo scambio online in tempo reale sia lo scambio per gruppo, che permette di inviare richieste o risposte multiple in un unico messaggio. Ogni Stato membro sopporta le proprie spese di gestione, utilizzo e manutenzione.
Procedura successiva alla identificazione del veicolo o del conducente
L’articolo 5 non impone l’avvio automatico del procedimento sanzionatorio: spetta allo Stato membro dell’infrazione decidere se avviare o meno procedimenti di follow-up. Se decide in tal senso, informa il proprietario, l’intestatario o la persona altrimenti identificata come sospetta.
La lettera informativa deve contenere, secondo il diritto nazionale e in termini compatibili con la direttiva:
- la natura dell’infrazione;
- il luogo, la data e l’ora;
- il titolo della normativa nazionale violata;
- la sanzione;
- se opportuno, i dati del dispositivo usato per rilevare l’infrazione.
La lettera può utilizzare il modello dell’allegato II. Inoltre, per garantire il rispetto dei diritti fondamentali, deve essere inviata nella lingua del documento di immatricolazione, se disponibile, oppure in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di immatricolazione.
Il modello dell’allegato II prevede anche un modulo di risposta e indica un termine di 60 giorni per la restituzione. Tuttavia, il contenuto dell’allegato va letto come modello operativo, lasciando agli Stati margini di adattamento procedurale secondo il proprio diritto.
Relazioni alla Commissione e valutazione dell’efficacia
L’articolo 6 impone un obbligo di reporting articolato:
- relazione preliminare entro il 7 novembre 2014;
- relazione esaustiva entro il 6 maggio 2016;
- successivamente, relazioni ogni due anni.
La relazione esaustiva deve indicare il numero di consultazioni automatizzate effettuate, il tipo di infrazioni oggetto delle richieste, il numero di richieste fallite e una descrizione della situazione nazionale, in particolare la percentuale di infrazioni cui hanno fatto seguito lettere d’informazione.
L’articolo 11 prevede inoltre una revisione complessiva da parte della Commissione entro il 7 novembre 2016, con attenzione a possibili estensioni dell’ambito di applicazione, all’efficacia concreta della direttiva nella riduzione delle vittime, alla necessità di norme comuni per apparecchiature e procedure automatiche di controllo, al rafforzamento del follow-up in caso di mancato pagamento e alla possibile armonizzazione dei codici della strada.
Protezione dei dati e diritti dell’interessato
L’articolo 7 rinvia alla decisione quadro 2008/977/GAI per il trattamento dei dati personali. Gli Stati membri devono garantire che i dati inesatti siano rettificati e che quelli non più necessari siano cancellati o bloccati. Deve inoltre essere stabilito un termine di conservazione dei dati.
I dati raccolti possono essere usati solo per la finalità dell’articolo 1. L’interessato deve disporre, secondo il diritto nazionale di attuazione, di diritti di informazione, accesso, rettifica, cancellazione, blocco, compensazione e ricorso giurisdizionale. È inoltre riconosciuto il diritto di sapere quali dati personali siano stati trasmessi dallo Stato membro d’immatricolazione allo Stato membro dell’infrazione, con indicazione della data della richiesta e dell’autorità competente.
Il considerando 18 sottolinea che lo scambio deve avvenire in condizioni di sicurezza e con garanzie di riservatezza, mentre il considerando 20 ammette la partecipazione dei paesi terzi solo sulla base di un accordo con l’Unione che disciplini anche la protezione dei dati.
Informazione agli utenti della strada
L’articolo 8 prevede due livelli di informazione. Da un lato, la Commissione deve rendere disponibile sul proprio sito una sintesi, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, delle norme nazionali rientranti nell’ambito della direttiva, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri. Dall’altro, gli Stati membri devono informare direttamente gli utenti della strada sulle norme vigenti e sulle misure di attuazione, cooperando con enti di sicurezza stradale, ONG e club automobilistici.
Atti delegati e aggiornamento tecnico
L’articolo 9 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiornare l’allegato I alla luce del progresso tecnico e delle modifiche delle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI, o di altri atti dell’Unione pertinenti. L’articolo 10 disciplina in dettaglio la delega:
- durata quinquennale a decorrere dal 6 novembre 2011;
- relazione della Commissione sulla delega almeno nove mesi prima della scadenza;
- proroga tacita per periodi di pari durata salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio;
- possibilità di revoca in qualsiasi momento;
- notifica contestuale dell’atto delegato al Parlamento e al Consiglio;
- efficacia dell’atto solo in assenza di obiezioni entro due mesi, prorogabili di altri due mesi.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
L’articolo 12 fissa il termine di recepimento al 7 novembre 2013. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Deve inoltre essere comunicato il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
L’articolo 13 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 14 precisa che i destinatari sono gli Stati membri, con le esclusioni già previste dai protocolli per Regno Unito, Irlanda e Danimarca.
Profili di discrezionalità lasciati agli Stati membri
Pur imponendo un risultato comune, la direttiva lascia agli Stati membri un margine significativo nella forma e nei mezzi dell’attuazione. In particolare, gli Stati membri conservano la scelta se avviare o meno i procedimenti di follow-up, definiscono nel diritto nazionale le modalità di notifica e le conseguenze giuridiche, designano i punti di contatto nazionali secondo le rispettive strutture amministrative e regolano, nei limiti della direttiva, gli aspetti procedurali e sanzionatori connessi al recupero delle multe e ai ricorsi.
Le definizioni di alcune infrazioni rinviano espressamente alla legislazione dello Stato membro dell’infrazione, e il sistema di scambio è costruito come cooperazione tra registri nazionali, senza armonizzare i registri stessi. La direttiva, dunque, non uniforma il diritto sostanziale della circolazione stradale, ma rende più efficace l’enforcement transfrontaliero delle norme nazionali.
Disposizioni principali
Obiettivo e ratio della direttiva
L’articolo 1 stabilisce che la direttiva mira ad assicurare un elevato livello di protezione per tutti gli utenti della strada nell’Unione, agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni di sicurezza stradale e l’applicazione delle sanzioni quando l’infrazione è commessa con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso da quello dell’infrazione.
Infrazioni coperte
L’articolo 2 limita l’ambito materiale a otto categorie di infrazioni: eccesso di velocità, mancato uso della cintura di sicurezza, mancato arresto al semaforo rosso, guida in stato di ebbrezza, guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, mancato uso del casco protettivo, circolazione su corsia vietata e uso indebito del telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.
Definizioni chiave
L’articolo 3 definisce, tra l’altro, veicolo, Stato membro dell’infrazione, Stato membro d’immatricolazione, le singole tipologie di infrazione, punto di contatto nazionale, consultazione automatizzata e intestatario del veicolo. Le definizioni rinviano in più punti alla legislazione dello Stato membro interessato per la concreta qualificazione delle condotte.
Consultazione automatizzata dei registri nazionali
L’articolo 4 impone agli Stati membri di autorizzare i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri ad accedere ai dati nazionali di immatricolazione dei veicoli per finalità di indagine sulle infrazioni di cui all’articolo 2. La consultazione avviene mediante il numero completo di immatricolazione e riguarda dati del veicolo e dati del proprietario o intestatario, secondo gli elementi indicati nell’allegato I. Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale e deve assicurare scambi elettronici interoperabili, sicuri, riservati ed efficienti in termini di costi, utilizzando per quanto possibile applicazioni informatiche esistenti, incluse quelle derivate dal sistema EUCARIS e dalle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI. Ciascuno Stato membro sostiene le proprie spese di gestione, utilizzo e manutenzione delle applicazioni informatiche.
Lettera d’informazione al presunto autore dell’infrazione
L’articolo 5 prevede che lo Stato membro dell’infrazione decida se avviare o meno procedimenti di follow-up. In caso positivo, il proprietario, l’intestatario o la persona altrimenti identificata come sospetta riceve una lettera d’informazione con i dati essenziali dell’infrazione, le conseguenze giuridiche previste dal diritto nazionale e, ove opportuno, i dati del dispositivo di rilevazione. La lettera può essere redatta secondo il modello dell’allegato II e deve essere inviata, per garantire i diritti fondamentali, nella lingua del documento di immatricolazione, se disponibile, oppure in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di immatricolazione.
Obblighi di reporting verso la Commissione
L’articolo 6 impone agli Stati membri di trasmettere una relazione preliminare entro il 7 novembre 2014 e una relazione esaustiva entro il 6 maggio 2016, e successivamente ogni due anni. La relazione esaustiva deve indicare il numero di consultazioni automatizzate, il tipo di infrazioni per cui sono state inviate le richieste, il numero di richieste fallite e una descrizione della situazione nazionale con particolare riferimento alla percentuale di infrazioni seguite da lettere d’informazione.
Protezione dei dati e diritti dell’interessato
L’articolo 7 rinvia alla decisione quadro 2008/977/GAI per il trattamento dei dati personali e impone rettifica, cancellazione o blocco dei dati non più necessari, fissazione di un termine di conservazione e uso dei dati esclusivamente per la finalità della direttiva. Sono garantiti diritti di informazione, accesso, rettifica, cancellazione, blocco, compensazione e ricorso giurisdizionale. L’interessato ha inoltre diritto a sapere quali dati siano stati trasmessi dallo Stato membro d’immatricolazione allo Stato membro dell’infrazione, inclusa la data della richiesta e l’autorità competente.
Informazione agli utenti della strada
L’articolo 8 impone alla Commissione di pubblicare sul proprio sito una sintesi, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, delle norme nazionali rientranti nell’ambito della direttiva, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre informare gli utenti della strada sulle norme applicabili nel proprio territorio e sulle misure di attuazione della direttiva, in collaborazione con organismi per la sicurezza stradale, ONG e club automobilistici.
Poteri delegati e aggiornamento dell’allegato I
L’articolo 9 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiornare l’allegato I alla luce del progresso tecnico e delle modifiche delle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI o di altri atti dell’Unione pertinenti. L’articolo 10 disciplina la delega: durata di cinque anni dal 6 novembre 2011, proroga tacita di pari durata salvo opposizione, possibilità di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio, obbligo di notifica e termine di due mesi, prorogabile di ulteriori due mesi, per eventuali obiezioni all’atto delegato.
Revisione della direttiva
L’articolo 11 prevede che entro il 7 novembre 2016 la Commissione presenti una relazione sull’applicazione della direttiva, concentrandosi su eventuale ampliamento dell’ambito materiale, efficacia ai fini della riduzione delle vittime, necessità di norme comuni per apparecchiature e procedure automatiche di controllo, rafforzamento dell’applicazione delle sanzioni e criteri comuni per il follow-up dei mancati pagamenti, possibile armonizzazione dei codici della strada e valutazione delle applicazioni informatiche di cui all’articolo 4, paragrafo 4.
Recepimento ed entrata in vigore
L’articolo 12 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 7 novembre 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicare il testo alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. L’articolo 13 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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