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Sentenza

Sentenza del 13/05/2016 n. 9837 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2003, con cui l'Agenzia aveva recuperato maggiori ricavi ai fini IVA, IRPEF e IRAP sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente in risposta a un questionario, contestando i criteri di calcolo, il disconoscimento della detrazione IVA su fatture ritenute relative a operazioni inesistenti e vari profili formali dell'atto, tra cui motivazione, sottoscrizione, delega e notificazione. In un secondo ricorso ha contestato il diniego dell'Agenzia alla definizione agevolata della lite, sostenendo di aver versato quanto dovuto, o comunque di aver commesso un errore scusabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e li ha rigettati integralmente. Ha ritenuto legittimo il diniego della definizione agevolata, poiché il contribuente non aveva dimostrato il pagamento integrale dell'importo dovuto né la sussistenza di un errore scusabile; l'onere del pagamento tempestivo e completo gravava su di lui. Ha inoltre riconosciuto la competenza della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate a sottoscrivere il diniego e ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi alla delega di firma, alla notifica, alla motivazione dell'accertamento, alle operazioni inesistenti, al ricorso a un unico atto per imposte dirette e IVA e all'omessa pronuncia. B.R. è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in 7.000 euro per un ricorso e 2.500 euro per l'altro, oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12

    Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro (...) possono essere definite (...) con il pagamento delle somme determinate ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16.

    La definizione agevolata richiede il rispetto dei termini previsti e il versamento integrale dell'importo calcolato secondo il valore della lite e l'esito dell'ultima pronuncia di merito.

  • L. n. 289 del 2002, art. 16, commi 3, 5 e 9

    Dalle somme dovute (...) si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda (...) In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione (...)

    Sono scomputabili solo i versamenti effettuati a titolo di riscossione in pendenza di lite e adeguatamente documentati. La regolarizzazione del pagamento insufficiente è ammessa soltanto quando l'errore sia obiettivamente scusabile, per incertezza o particolare complessità del calcolo.

  • D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 61, 62 e 71

    Le disposizioni attribuiscono all'Agenzia delle Entrate autonomia organizzativa e le funzioni relative alla gestione, all'accertamento, alla riscossione e al contenzioso tributario, consentendo l'articolazione in uffici centrali e periferici.

  • Statuto dell'Agenzia delle Entrate, art. 13, e Regolamento di amministrazione, art. 5

    Le Direzioni Provinciali costituiscono articolazioni periferiche dell'Agenzia e sono competenti a curare gestione dei tributi, accertamento, riscossione e contenzioso; il relativo direttore può quindi sottoscrivere gli atti nell'ambito delle competenze assegnate.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39, 42, 43 e 60

    Le norme disciplinano i poteri di accertamento, i requisiti dell'avviso, i termini e le modalità di notificazione. Le contestazioni devono essere proposte in modo specifico e documentato, non mediante quesiti astratti.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 56 e 57

    Le disposizioni regolano la detrazione IVA, la motivazione degli atti e i termini di accertamento. La detrazione può essere negata quando l'Amministrazione dimostri, anche tramite elementi presuntivi, l'inesistenza delle operazioni fatturate.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24, 58 e 62

    Nel giudizio tributario e in cassazione le censure devono rispettare specifici requisiti di allegazione, autosufficienza e corretta individuazione del vizio; la Corte di cassazione non può riesaminare direttamente gli accertamenti di fatto.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi intende far valere un fatto rilevante, come l'integrale pagamento o l'errore scusabile, deve allegarlo e provarlo in modo puntuale.

Massime di principio

  • Per accedere a una definizione agevolata tributaria è essenziale calcolare correttamente il valore della lite, versare tempestivamente l'intero importo e documentare analiticamente ogni somma eventualmente scomputata.
  • L'errore nel pagamento non consente automaticamente la regolarizzazione: deve essere specificamente allegato e riconoscibile come scusabile, perché determinato da obiettiva incertezza o particolare complessità del calcolo.
  • Le contestazioni sulla legittimazione del firmatario o sulla competenza dell'ufficio devono essere concrete e riferite all'organizzazione dell'Agenzia; le Direzioni Provinciali possono avere competenza per gli atti tributari e contenziosi secondo le norme organizzative.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dai giudici di merito; occorre indicare con precisione una violazione di legge, un vizio motivazionale o un error in procedendo.
  • I motivi di ricorso devono essere autosufficienti: occorre trascrivere o indicare puntualmente gli atti e i documenti rilevanti, spiegando come il giudice abbia errato.
  • La fattura, da sola, non garantisce il diritto alla detrazione IVA quando l'Amministrazione fornisca elementi concreti sull'inesistenza dell'operazione; il contribuente deve dimostrare l'effettiva esecuzione della prestazione.
  • Un unico avviso può contenere accertamenti relativi a più imposte, dirette e indirette, se l'atto consente al contribuente di comprendere adeguatamente i rilievi e di difendersi.
  • Le eccezioni sulla notifica devono essere supportate dall'esame della relata e da contestazioni specifiche; gli elementi attestati dal notificatore hanno efficacia probatoria privilegiata, salvo querela di falso.

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