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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34559/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'operatore economico aveva impugnato davanti al giudice tributario un atto di recupero con cui l'Agenzia delle entrate chiedeva la restituzione di un contributo a fondo perduto di euro 1.500, riconosciuto ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 137/2020 (c.d. decreto Ristori), oltre all'irrogazione delle sanzioni. La contribuente sosteneva di aver legittimamente percepito il contributo perché titolare di partita IVA attiva, requisito che riteneva sufficiente ai fini della misura, e deduceva inoltre la violazione dei principi di legittimo affidamento e buona fede. La Corte di giustizia tributaria di primo grado aveva dichiarato il difetto di giurisdizione ritenendo il contributo privo di natura tributaria e devolvendo la controversia al giudice ordinario. Riassunto il giudizio, il Tribunale di Salerno ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, sostenendo invece che l'art. 25, comma 12, d.l. n. 34/2020, richiamato dall'art. 1, comma 10, d.l. n. 137/2020, devolvesse le controversie relative all'atto di recupero alla giurisdizione tributaria. Le Sezioni Unite sono state quindi chiamate a stabilire se la lite sull'atto di recupero del contributo spettasse al giudice ordinario o al giudice tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha risolto il regolamento d'ufficio affermando la giurisdizione del giudice ordinario. Ha rilevato che il contributo a fondo perduto non ha natura tributaria e che, secondo la successiva pronuncia della Corte costituzionale n. 124 del 2025, sono incostituzionali le disposizioni che devolvevano alla giurisdizione tributaria le controversie relative all'atto di recupero di tale contributo. Ha inoltre chiarito che la natura della controversia resta non tributaria sia per l'atto di concessione sia per il diniego sia per il ritiro del beneficio, trattandosi di una misura di sostegno economico e non di un beneficio fiscale. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, perché il conflitto era stato sollevato d'ufficio e non vi era costituzione delle parti.

Norme richiamate

  • art. 1 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    La disposizione, richiamando l'art. 25, comma 12, d.l. n. 34/2020, era stata letta come riferita all'atto di recupero del contributo; la Corte, alla luce della sentenza costituzionale, ne esclude l'idoneità a radicare la giurisdizione tributaria sulle controversie relative al recupero del contributo.

  • art. 25, comma 12, d.l. 19 maggio 2020, n. 34

    controversie relative all'atto di recupero

    La norma era stata invocata per attrarre la lite al rito tributario; la Corte ne dà rilievo storico, ma afferma che la parte in cui devolveva tali controversie alla giurisdizione tributaria è stata dichiarata illegittima costituzionalmente.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Era stato richiamato come corpus processuale applicabile alle controversie sull'atto di recupero; la Corte esclude che, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, possa fondare la giurisdizione tributaria.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio e per il termine di deposito dell'ordinanza.

  • art. 363-bis c.p.c.

    È richiamato per ricordare la precedente pronuncia delle Sezioni Unite sull'inapplicabilità della disposizione al diniego del contributo, in quanto riferita letteralmente al solo atto di recupero.

  • art. 13, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    È richiamato quale base per le sanzioni conseguenti al recupero delle somme indebitamente percepite.

  • artt. 61 e 109, comma 5, TUIR

    Sono richiamati per escludere che il contributo incida sulla base imponibile delle imposte sui redditi.

Massime di principio

  • Per individuare il giudice munito di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla posizione giuridica effettivamente fatta valere, non alla qualificazione formale attribuita dalle parti o dal legislatore.
  • Una misura economica erogata dallo Stato a favore di operatori privati non ha natura tributaria se manca una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del destinatario, mancando così uno dei requisiti essenziali del tributo.
  • Il collegamento con la materia tributaria non deriva dalla sola attribuzione all'Agenzia delle entrate del compito di erogare o controllare il beneficio, né dall'applicazione di regole procedimentali fiscali, se la sostanza del rapporto resta quella di un contributo di sostegno economico.
  • Quando una disposizione di legge devolve alla giurisdizione tributaria controversie che riguardano un beneficio non tributario, la giurisdizione non può fondarsi sulla sola lettera della norma se questa è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte attributiva della giurisdizione.
  • Le controversie relative alla concessione, al diniego e al recupero di un contributo a fondo perduto emergenziale presentano un petitum sostanziale sostanzialmente sovrapponibile, perché investono in ogni caso la verifica dei presupposti legali per il riconoscimento dell'agevolazione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamentoBuona fede e correttezzaPrimato del diritto dell'Unione europea

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