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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41790/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Rimini. Sostiene che la Corte d'Appello non si è limitata a un controllo formale dei requisiti di ammissibilità ma è entrata nel merito, criticando le argomentazioni difensive e imputando al difensore di non aver affrontato la motivazione della sentenza di primo grado. In particolare il ricorrente deduceva che non sussistono prove a sostegno della ricettazione (art. 648 c.p.) e che la fattispecie doveva essere riqualificata in furto, nonché che erano state adeguatamente motivate le richieste di concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Sul piano motivazionale la Corte condivide la valutazione della Corte d'Appello: il motivo di appello non ha la specificità richiesta perché non si confronta con la motivazione precisa della sentenza di primo grado (che aveva rilevato l'assenza di chiarimenti su come l'imputato fosse entrato in possesso del telefono e aveva escluso le attenuanti per la recidiva specifica). Anche nel ricorso per cassazione non sono chiarite le ragioni per concedere le attenuanti. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. la parte privata è condannata al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La norma è richiamata come fattispecie contestata in primo grado; la Corte rileva che non vi sono elementi probatori che chiariscano l'origine del possesso del telefonino, elemento centrale per distinguere ricettazione da furto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, avendo riscontrato profili di colpa nella causa di inammissibilità, a versare una somma alla Cassa delle ammende (equo importo fissato in €3.000,00)

Massime di principio

  • Il motivo d'appello deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione precisa della sentenza impugnata: è insufficiente proporre temi generici o non attinenti alle valutazioni del primo giudice
  • Se l'appello non indica nelle linee essenziali come le argomentazioni del primo giudice sono confutate o sovvertite, può essere dichiarato inammissibile
  • Per chiedere la riqualificazione del reato (es. da ricettazione a furto) l'impugnazione deve spiegare concretamente i fatti e le ragioni probatorie che giustificano la diversa qualificazione (es. chiarire l'origine del possesso del bene)
  • Le richieste di concessione di attenuanti generiche devono essere adeguatamente motivate, soprattutto se la sentenza di primo grado ha rilevato circostanze ostative come la recidiva
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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