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Sentenza

Sentenza del 19/04/2017 n. 9857 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso dall'Agenzia delle entrate in seguito alla riqualificazione di una vendita di beni, effettuata il 29 ottobre 2005 da V. s.r.l. alla società svizzera M. T. s.a.r.l., come cessione d'azienda. Secondo l'Amministrazione, erano stati trasferiti un complesso funzionale composto da magazzino, immobilizzazioni e crediti commerciali e, dopo l'operazione, la società italiana aveva proseguito l'attività come commissionaria, con conseguente spostamento degli utili verso la Svizzera. I sei motivi riguardavano: la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente; la contraddittorietà o insufficienza della motivazione dell'avviso; l'errata valutazione dell'inattività della società svizzera e del vantaggio fiscale; l'errata qualificazione dei beni come complesso aziendale; la mancata applicazione di aliquote distinte ai crediti; e il difetto di motivazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 riguarda gli avvisi di accertamento e non gli avvisi di liquidazione emessi a seguito di registrazione d'ufficio, quando non sia contestato un maggior valore dei beni. L'imprecisione dell'avviso, che qualificava l'imposta come complementare anziché principale, non ne determinava l'illegittimità, poiché l'atto consentiva comunque la difesa della contribuente. È stata ritenuta corretta la qualificazione dell'operazione come cessione d'azienda: non occorre che l'impresa sia già operativa né che siano trasferite tutte le relazioni commerciali e personali, essendo sufficiente l'attitudine potenziale dei beni a costituire un complesso funzionale per l'esercizio d'impresa. Le censure sull'inattività dell'acquirente e sul vantaggio fiscale erano irrilevanti rispetto alla principale ragione della decisione. La questione delle aliquote sui crediti non era decisiva, poiché per applicare aliquote diverse occorre una distinta previsione negoziale con corrispettivi separati. Anche le contestazioni sulle sanzioni sono state dichiarate non decisive, essendo stata applicata la misura minima e operando, per la persona giuridica, la presunzione di colpevolezza superabile con prova contraria. Nessuna statuizione sulle spese, data la mancata costituzione dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    Il termine dilatorio di sessanta giorni

    Il termine tra la consegna del processo verbale di constatazione e l'emissione dell'atto opera per gli avvisi di accertamento, non per gli avvisi di liquidazione che si limitano a liquidare l'imposta dovuta a seguito di registrazione d'ufficio senza determinare un maggior valore.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    L'avviso deve essere motivato in modo tale da consentire al contribuente di comprendere la pretesa e predisporre la difesa. Un errore formale nella qualificazione dell'imposta non comporta automaticamente l'illegittimità dell'atto se non determina una concreta lesione del diritto di difesa.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 15, comma 1, lettera b), 23, comma 1, 54 e 55

    Ai fini dell'imposta di registro, la cessione di più beni può essere riqualificata come cessione d'azienda quando i beni costituiscono un complesso organico idoneo, anche solo potenzialmente, all'esercizio di un'attività d'impresa. Per applicare aliquote diverse ai singoli cespiti non è sufficiente indicarli separatamente nell'atto: occorre una distinta previsione negoziale con corrispettivi autonomi.

  • Art. 2555 del codice civile

    L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa

    La nozione di azienda può comprendere un insieme organizzato di beni dotato di potenziale funzionalità economica, anche se l'attività non è concretamente esercitata al momento della cessione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, e art. 5 della Sesta direttiva IVA

    Le disposizioni richiamate non impediscono, ai fini dell'imposta di registro, di qualificare l'operazione come cessione di un complesso aziendale quando l'insieme dei beni trasferiti presenta una funzionalità unitaria.

  • Principi in materia di sanzioni tributarie applicabili alle persone giuridiche

    La persona giuridica risponde in proprio della violazione tributaria e la colpevolezza è presunta fino a prova contraria. La motivazione dell'atto sanzionatorio è comunque sufficiente se consente di comprendere la contestazione e la sanzione applicata.

Massime di principio

  • Per distinguere una semplice vendita di beni da una cessione d'azienda non conta solo la forma dell'atto o la denominazione utilizzata dalle parti: occorre valutare se i beni trasferiti, considerati nel loro insieme, siano organizzati o potenzialmente idonei a consentire la prosecuzione di un'attività economica.
  • Non è indispensabile trasferire tutti gli elementi normalmente associati all'impresa, come clientela, dipendenti o rapporti commerciali; può essere sufficiente il trasferimento di un complesso funzionale di beni, magazzino, immobilizzazioni e crediti.
  • Il fatto che l'acquirente fosse inattivo prima dell'operazione o che l'operazione producesse un vantaggio fiscale può costituire un elemento di contesto, ma non è necessariamente decisivo se la riqualificazione si fonda sulla concreta unitarietà funzionale dei beni ceduti.
  • Il termine di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente non si applica automaticamente a ogni atto tributario: occorre distinguere tra avviso di accertamento, che determina una maggiore pretesa, e avviso di liquidazione, che liquida un'imposta già dovuta sulla base della registrazione.
  • Un errore formale dell'Amministrazione, come l'indicazione errata del tipo di imposta, non determina di per sé la nullità dell'atto se il contenuto sostanziale è comprensibile e il contribuente non dimostra una concreta compromissione del diritto di difesa.
  • Per ottenere l'applicazione di aliquote diverse ai beni inclusi in un'operazione complessa, non basta attribuire un valore separato a ciascun cespite: è necessario che l'atto preveda anche corrispettivi distinti e autonome pattuizioni negoziali.
  • Le contestazioni processuali non decisive rispetto alla ragione principale della sentenza possono essere dichiarate inammissibili o irrilevanti; nel giudizio di cassazione è quindi essenziale dimostrare che l'errore denunciato, se accolto, potrebbe modificare concretamente l'esito della causa.

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