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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31710/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di rideterminazione della pena in sede di esecuzione denunciando vizi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.: in particolare ha contestato l'erronea quantificazione dell'aumento di pena ai sensi dell'art. 81, comma secondo, c.p. per il reato-satellite indicato come sub 9) e l'assenza di motivazione adeguata quanto all'entità dell'incremento applicato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente applicato i principi di diritto richiamati dalla sentenza rescindente: ha scorporato i reati riuniti in continuazione, individuato il reato piu' grave e operato aumenti autonomi per i reati satellite senza superare i limiti fissati dalle sentenze di cognizione. La Corte ha inoltre ritenuto che la motivazione sia congrua e conforme alle linee guida giurisprudenziali (Sez. U. Nocerino e Sez. U. Pizzone): gli aumenti per i singoli satellite sono stati rispettivamente nel limite fissato in sede di cognizione e adeguatamente motivati, e il giudice dell'esecuzione ha giustificato il mancato ulteriore ridimensionamento della pena in considerazione della gravità complessiva dei reati e della personalità del condannato. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La disciplina della continuazione va applicata scorporando i reati riuniti in precedenti decisioni, individuando il reato piu' grave e poi applicando aumenti autonomi per i reati-satellite; il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti per i singoli satellite in misura superiore a quella fissata dal giudice della cognizione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Le censure mosse dal ricorrente sono state inquadrate come motivi di legittimita' relativi a erronea applicazione della legge penale e ad insufficiente motivazione; la Corte ha ritenuto tali censure infondate alla luce della motivazione resa dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino) e giurisprudenza successiva

    Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non puo' aumentare, per i reati-satellite, la misura degli incrementi oltre quella fissata dal giudice della cognizione; guida l'operativita' dello scorporo e del calcolo degli aumenti.

  • Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Precisazione sull'obbligo motivazionale: il giudice deve determinare la pena complessiva individuando il reato piu' grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato-satellite; il grado di motivazione richiesto e' correlato all'entita' dell'aumento per consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene ed evitare il cumulo materiale.

Massime di principio

  • Quando si ricalcola la pena per continuazione tra sentenze separate il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare i reati riuniti in continuazione e individuare il reato piu' grave su cui costruire la pena-base.
  • Gli aumenti per i reati-satellite devono essere quantificati separatamente e non possono superare, per ciascun satellite, l'incremento originariamente fissato dal giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile.
  • La motivazione del giudice dell'esecuzione deve esplicitare, in modo proporzionale all'entita' dell'aumento, le ragioni che giustificano ciascun incremento per consentire la verifica del rispetto del divieto di cumulo materiale.
  • Il giudice dell'esecuzione puo' tenere conto della gravita' complessiva dei reati e della personalita' del condannato (pericolo sociale, recidiva, costanza del comportamento criminoso) nel decidere se ridimensionare o meno la pena complessiva in executivis.
  • Le impugnazioni fondate su vizio di motivazione o su errata applicazione del metodo di calcolo devono dimostrare che l'aumento applicato eccede effettivamente quello fissato in sede di cognizione o che la motivazione e' manifestamente insufficiente.

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