Sentenza n. 6489/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, n. 6962 del 7 aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, unitamente alla delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la destituzione dal servizio, irrogata per avere effettuato ripetuti accessi abusivi alle banche dati delle forze di polizia e comunicato informazioni a soggetti appartenenti a un'organizzazione criminale dedita al traffico e al riciclaggio di autoveicoli. Ha dedotto error in iudicando, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, travisamento dei fatti e manifesta sproporzione della sanzione. In particolare, ha sostenuto che le sentenze penali non avevano accertato una sua partecipazione all'associazione criminale, né gli avevano contestato il reato associativo o il concorso esterno, e che pertanto non sarebbe stato dimostrato il dolo specifico di agevolare la consorteria. Ha inoltre dedotto che la destituzione, quale massima sanzione disciplinare, non sarebbe stata proporzionata ai fatti accertati. Il Ministero ha chiesto il rigetto dell'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha preliminarmente affermato che la valutazione dell'Amministrazione in materia disciplinare, pur connotata da discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria o di motivazione, ma non può essere sostituita da una diversa valutazione giudiziale quando quella amministrativa sia plausibile e adeguatamente motivata. Nel caso concreto, il decreto di destituzione, motivato anche per relationem mediante il richiamo alla delibera del Consiglio di Disciplina, conteneva una motivazione ampia e coerente, fondata sia sulle risultanze del giudicato penale sia sui precedenti disciplinari e sulla gravità della lesione dei doveri di servizio, dell'immagine dell'Amministrazione e del rapporto fiduciario. Il fatto che l'interessato non fosse stato imputato per associazione a delinquere o concorso esterno non è stato ritenuto incompatibile con l'accertamento disciplinare secondo cui egli aveva agito, su sollecitazione del capo dell'organizzazione criminale, per fornire supporto informativo all'attività illecita. Le risultanze penali sono state ritenute coerenti con la motivazione amministrativa relativa all'agevolazione della consorteria. È stata respinta anche la censura di sproporzione: la destituzione non è risultata manifestamente illogica né fondata su travisamento, tenuto conto della particolare gravità delle condotte, della violazione dei doveri assunti con il giuramento, del pregiudizio arrecato alla pubblica sicurezza e della reiterazione di condotte disciplinarmente rilevanti, cui erano già seguiti richiamo scritto, deplorazione e sospensione dal servizio. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, nn. 1 e 2, d.P.R. 737/1981
Costituisce la base normativa della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio irrogata al dipendente della Polizia di Stato.
art. 13 d.P.R. 737/1981
È richiamato quale disposizione applicata dal Consiglio di Disciplina nella valutazione della gravità, abitualità e reiterazione delle mancanze ai fini della proposta di destituzione.
art. 54 Cost.
È richiamato per evidenziare il dovere di adempiere le funzioni pubbliche con disciplina e onore, ritenuto violato dalla condotta del dipendente.
art. 2 d.P.R. 782/1985
È richiamato in relazione ai doveri assunti con il giuramento dagli appartenenti alla Polizia di Stato.
art. 11 d.P.R. 3/1957
È richiamato insieme alle norme sul giuramento e sui doveri di fedeltà e osservanza delle leggi.
art. 12, punto 1, d.P.R. 782/1985
È richiamato per il dovere di utilizzare l'autorità derivante dalla funzione nell'interesse dell'Amministrazione e non a vantaggio proprio o di soggetti dediti ad attività criminose.
art. 13 d.P.R. 782/1985
È richiamato per le norme generali di condotta e la tutela del decoro dell'Amministrazione.
art. 34 d.P.R. 782/1985
È richiamato in relazione agli obblighi di segreto d'ufficio e riservatezza violati dalla divulgazione di informazioni tratte dalle banche dati di polizia.
art. 55 c.p.p.
È richiamato con riguardo alle funzioni di polizia giudiziaria e ai doveri di prevenzione e repressione dei reati.
art. 134 c.p.a.
È richiamato per distinguere la giurisdizione di legittimità, nella quale il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa plausibile, dalla limitata giurisdizione con cognizione estesa al merito.
Massime di principio
- Nell'esercizio del potere disciplinare nei confronti del personale di polizia, la valutazione amministrativa dei fatti e della gravità della condotta è espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria o difetto di motivazione.
- Il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione di legittimità, non può sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione quando quest'ultima sia opinabile ma plausibile, coerente, attendibile e adeguatamente motivata; il sindacato deve verificare l'abnormità o l'illegittimità della valutazione, non il semplice dissenso nel merito.
- L'accertamento disciplinare secondo cui un dipendente ha agevolato l'attività di un'organizzazione criminale non è incompatibile con l'assenza di una contestazione o di una condanna per associazione a delinquere o concorso esterno, quando il giudicato penale abbia comunque accertato condotte consapevoli di supporto all'attività illecita dell'organizzazione.
- La sanzione disciplinare della destituzione non è manifestamente sproporzionata quando sia motivata dalla particolare gravità delle condotte, dalla violazione dei doveri di fedeltà, disciplina, onore e segreto d'ufficio, dal pregiudizio arrecato all'immagine e al rapporto fiduciario con l'Amministrazione e dalla reiterazione di precedenti mancanze disciplinari.
- Il provvedimento disciplinare può essere motivato per relationem mediante il richiamo a una delibera dell'organo disciplinare, quando tale delibera sia parte integrante dell'atto e contenga una ricostruzione analitica dei fatti e una motivazione compiuta sulla gravità della condotta e sulla sanzione applicata.
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