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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10811/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava un "errore percettivo" della Corte di cassazione: sosteneva che il giudice designato in sostituzione di quello astenutosi avesse in realtà confermato de plano e senza instaurare alcun contraddittorio l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato pronunciata dal precedente giudice. Per tale ragione il difensore chiedeva che fosse dichiarata l'inefficacia della misura cautelare in carcere, risultante dall'errata conservazione dell'ordinanza ammissiva senza la necessaria salvaguardia di contraddittorio.

La decisione

Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato la nozione giurisprudenziale di errore di fatto (errore percettivo) e i limiti della relativa rimessione straordinaria, affermando che non sono censurabili con tale rimedio questioni di valutazione o di diritto. Dal verbale risultava che il giudice sostituto confermò e reiterò l'ordinanza in udienza alla presenza dell'imputato e dei difensori, i quali non sollevarono osservazioni; inoltre il provvedimento del Presidente del Tribunale aveva espressamente salvaguardato gli effetti dell'ordinanza di sospensione dei termini ex art. 304 c.p.p., implicando la conservazione dell'ammissione al rito. La Corte ha ritenuto assente un errore percettivo decisivo e, quindi, ha rigettato la censura. Per effetto della inammissibilità è stata condannata la parte al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto: la Corte ha applicato i criteri giurisprudenziali che limitano il rimedio agli errori percettivi meramente materiali e decisivi, escludendo errori di valutazione o di diritto.

  • Giurisprudenza Sezioni Unite (richiamate)

    Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002

    Richiamati i principi sulla nozione di errore di fatto, sui suoi limiti (esclusione degli errori di giudizio e di diritto) e sulle condizioni della decisività dell'errore per ammettere il rimedio straordinario.

  • art. 42, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella prospettazione sulla competenza del giudice che decide sulla ricusazione/astensione e sull'ambito del sindacato che il giudice sostituto può svolgere, tenendo conto del grado di compromissione.

  • art. 304 cod. proc. pen.

    La Corte ha valorizzato il provvedimento di salvaguardia contenuto nell'atto che accolse l'astensione, ritenendo che la conservazione degli effetti della sospensione dei termini implicava la conservazione dell'ordinanza di ammissione al rito abbreviato.

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella fase istruttoria per la trasmissione degli atti da un Tribunale all'altro a seguito di dichiarazione di incompetenza; utilizzata per ricostruire il circuito processuale che ha portato all'adozione dell'ordinanza cautelare e dell'ammissione al rito.

  • d.P.R. n. 309/1990 (artt. 73, 74, 80)

    Norme del testo unico stupefacenti che individuano i reati contestati al ricorrente (capo 1: art. 74; capi 9,10,20: artt. 73, 80). Citazione a mero titolo descrittivo della fattispecie penale sottostante.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato nel contesto della motivazione di cassazione: non può presumersi che la mancata enunciazione analitica di ogni argomento in sentenza implichi che esso non sia stato letto; limita le conseguenze di assenti riproduzioni analitiche nella motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna per spese e, in caso di proposta di ricorso che determina inammissibilità per colpa, l'applicazione di sanzione pecuniaria; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è limitato agli "errori percettivi" meramente materiali e decisivi: non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito o interpretazioni di diritto.
  • La conferma di un atto processuale da parte del giudice sostituto, se verbalmente pronunciata in udienza alla presenza delle parti e senza obiezioni, è idonea a soddisfare il principio del contraddittorio, salvo che risulti un vizio formale palese.
  • Un provvedimento del Presidente del Tribunale che salva espressamente gli effetti di un'ordinanza (es. sospensione dei termini ex art. 304 c.p.p.) può essere interpretato come conservazione degli atti collegati (compresa l'ammissione a un rito), a meno che non emergano elementi concreti di invalidità.
  • Le questioni relative alla natura e all'efficacia delle ordinanze di ammissione al rito abbreviato richiedono attenzione al tempo e alle circostanze della loro adozione: atti adottati anteriormente a misure cautelari o ad eventi successivi possono essere ritenuti non pregiudizievoli.
  • Le doglianze sul mancato contraddittorio devono mostrare concretamente come l'assenza di contraddittorio abbia determinato una decisione diversa; la mera affermazione di mancato confronto non è sufficiente se il verbale mostra la presenza delle parti senza rilievi.
  • Per impugnare errori di fatto della Corte di cassazione occorre provare una svista percettiva evidente (omissione o travisamento delle risultanze) che abbia prodotto una decisione inequivocabilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore.

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