Ordinanza n. 6802/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione dal concorso per 350 posti di vigile del fuoco, fondato sulla non idoneità per alterazione dei parametri della composizione corporea
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale e gli atti presupposti, compreso il verbale della commissione medica che aveva espresso il giudizio di non idoneità e la scheda medica relativa agli accertamenti. L’esclusione era motivata dall’asserita alterazione dei parametri della composizione corporea, con particolare riferimento a una massa grassa pari al 25%. Il ricorrente ha prodotto report di esami impedenzometrici eseguiti prima e dopo l’accertamento concorsuale, sostenendo l’erroneità della misurazione effettuata dall’amministrazione. Con una precedente ordinanza il TAR aveva disposto l’integrazione della documentazione mediante attestazioni dei professionisti che avevano eseguito gli esami e documentazione fiscale idonea ad attribuire data certa agli accertamenti. Il ricorrente ha adempiuto depositando i report firmati dai biologi nutrizionisti e i relativi documenti fiscali. Il giudizio richiede quindi un accertamento tecnico sulla correttezza della misurazione della composizione corporea e sulla conseguente idoneità concorsuale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto la documentazione prodotta prima facie idonea a costituire un principio di prova dell’errore commesso dalla pubblica amministrazione nella misurazione della massa corporea. Non ha tuttavia definito il merito dell’impugnazione, disponendo una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. La verificazione è stata affidata alla Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica militare, mediante una commissione composta da almeno due medici, eventualmente integrata da specialisti o consulenti esterni. L’accertamento dovrà verificare altezza, peso, percentuale di massa grassa e, sulla base di tali dati, l’idoneità o meno del candidato al concorso. Sono stati stabiliti termini e modalità per l’esecuzione, la redazione e il deposito della relazione, nonché la partecipazione dei difensori e dei consulenti medici di fiducia. Il TAR ha inoltre ordinato al ricorrente di notificare l’ordinanza all’organo verificatore e di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell’Interno. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 7 luglio 2026. È stato disposto l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 19 c.p.a.
Costituisce la base normativa per la verificazione, disposta dal giudice per acquisire un accertamento tecnico su fatti rilevanti ai fini della decisione.
art. 66 c.p.a.
Disciplina la verificazione e consente al giudice di affidare a un organismo qualificato l’accertamento tecnico dei fatti controversi, stabilendo modalità e termini dell’incombente.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Richiamato, insieme all’art. 41, comma 4, c.p.a., per autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Consente la pubblicazione sul sito web dell’amministrazione della presente ordinanza, del ricorso e dell’elenco dei controinteressati quale modalità di notifica per pubblici proclami.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla particolare protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela e l’oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando la documentazione tecnica prodotta dal ricorrente è prima facie idonea a costituire un principio di prova dell’errore commesso dall’amministrazione in un accertamento medico-concorsuale, il giudice amministrativo può disporre una verificazione per accertare i dati sanitari rilevanti e la conseguente idoneità del candidato, senza anticipare la decisione sul merito dell’impugnazione.
- La verificazione può essere affidata a un organismo pubblico dotato di specifica competenza tecnica, con facoltà di avvalersi di specialisti o consulenti esterni ove le professionalità interne non siano adeguate all’accertamento richiesto.
- Nel disporre una verificazione, il giudice deve individuare l’oggetto dell’accertamento, il termine per l’esecuzione, le modalità di partecipazione dei difensori e dei consulenti tecnici di parte e gli obblighi di deposito della relazione e della documentazione giustificativa delle spese.
- Quando l’esito del giudizio può incidere sulla posizione dei soggetti collocati nella graduatoria finale di una procedura concorsuale, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti e autorizzare la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell’amministrazione.
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