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Sentenza

Sentenza del 06/12/2021 n. 5577 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Violazioni tributarie e Sanzioni - Iva - Crediti inesistenti e crediti non spettanti - Uso illegittimo di credito iva - Tardiva presentazione istanza ex d.m. 3 luglio 1975 art 1 co. quinto - Sanzione ex art. 13 d.lgs 471/97 - Applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'utilizzo in compensazione di crediti IVA relativi al 2012 per complessivi € 84.349,80. La società aveva presentato l'istanza prevista dall'art. 1, comma V, del d.m. 23 luglio 1975 per ottenere l'utilizzo infrannuale in compensazione, ma le istanze sono state presentate tardivamente: il 23/05/2012 per il primo trimestre (termine perentorio 30/04/2012) e il 03/08/2012 per il secondo trimestre (termine perentorio 31/07/2012) ai sensi dell'art. 8, comma 3, DPR 542/99. L'Agenzia contestava l'uso illegittimo del credito e la corretta applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/97 (30% dell'importo compensato), mentre la CTP aveva ritenuto applicabile l'art. 11 D.Lgs. 471/97 nella quantificazione della sanzione.

La decisione

La CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza della CTP. Ha ritenuto che i termini stabiliti per la presentazione dell'istanza siano perentori e che la tardiva presentazione legittimi l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/97, pari al 30% dell'importo IVA posto in compensazione. Ha quindi respinto il ricorso della società, confermando l'illegittimità dell'utilizzo in compensazione e condannando la società al rimborso delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio (liquidate in € 5.000,00 per ciascun grado).

Norme richiamate

  • art. 13, D.Lgs. 471/1997

    Applicabile alla fattispecie di uso illegittimo di crediti IVA quando l'istanza per la compensazione infrannuale è stata presentata tardivamente; comporta una sanzione pari al 30% dell'importo compensato.

  • art. 11, D.Lgs. 471/1997

    Richiamato dalla CTP come criterio di quantificazione delle sanzioni ma ritenuto dalla CTR non applicabile al caso di tardiva presentazione dell'istanza infrannuale; prevale l'art. 13 per gli usi illegittimi dovuti a termini perentori.

  • art. 1, comma V, d.m. 23 luglio 1975

    Disciplina la procedura per ottenere il rimborso/inutilizzo infrannuale dell'IVA; l'istanza deve essere presentata nei termini previsti e la tardività ne rende illegittimo l'utilizzo in compensazione.

  • art. 8, comma 3, DPR 542/1999

    Stabilisce che le istanze per l'utilizzo infrannuale devono essere presentate entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento; la CTR interpreta tale termine come perentorio, la cui violazione legittima l'applicazione della sanzione dell'art. 13.

Massime di principio

  • I termini per la presentazione delle istanze per l'utilizzo infrannuale/compensazione IVA sono perentori: la loro inosservanza rende illegittimo l'uso del credito in compensazione.
  • In caso di utilizzo illegittimo del credito IVA determinato da tardiva presentazione dell'istanza, è applicabile la sanzione prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/97 (30% dell'importo compensato) e non la disciplina più favorevole dell'art. 11, salvo diversa fattispecie.
  • L'art. 13 è applicabile non solo ai crediti inesistenti ma anche ai crediti effettivi utilizzati illegittimamente per difetto di condizioni formali (es. termini perentori), conformemente a orientamenti della Cassazione citati dalla CTR.
  • Il contribuente ha l'onere di rispettare rigorosamente le scadenze formali per evitare l'aggravio sanzionatorio; la mancata osservanza può comportare anche condanna alle spese processuali.

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