Sentenza del 06/12/2021 n. 5577 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Violazioni tributarie e Sanzioni - Iva - Crediti inesistenti e crediti non spettanti - Uso illegittimo di credito iva - Tardiva presentazione istanza ex d.m. 3 luglio 1975 art 1 co. quinto - Sanzione ex art. 13 d.lgs 471/97 - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzo in compensazione di crediti IVA relativi al 2012 per complessivi € 84.349,80. La società aveva presentato l'istanza prevista dall'art. 1, comma V, del d.m. 23 luglio 1975 per ottenere l'utilizzo infrannuale in compensazione, ma le istanze sono state presentate tardivamente: il 23/05/2012 per il primo trimestre (termine perentorio 30/04/2012) e il 03/08/2012 per il secondo trimestre (termine perentorio 31/07/2012) ai sensi dell'art. 8, comma 3, DPR 542/99. L'Agenzia contestava l'uso illegittimo del credito e la corretta applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/97 (30% dell'importo compensato), mentre la CTP aveva ritenuto applicabile l'art. 11 D.Lgs. 471/97 nella quantificazione della sanzione.
La decisione
La CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza della CTP. Ha ritenuto che i termini stabiliti per la presentazione dell'istanza siano perentori e che la tardiva presentazione legittimi l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/97, pari al 30% dell'importo IVA posto in compensazione. Ha quindi respinto il ricorso della società, confermando l'illegittimità dell'utilizzo in compensazione e condannando la società al rimborso delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio (liquidate in € 5.000,00 per ciascun grado).
Norme richiamate
art. 13, D.Lgs. 471/1997
Applicabile alla fattispecie di uso illegittimo di crediti IVA quando l'istanza per la compensazione infrannuale è stata presentata tardivamente; comporta una sanzione pari al 30% dell'importo compensato.
art. 11, D.Lgs. 471/1997
Richiamato dalla CTP come criterio di quantificazione delle sanzioni ma ritenuto dalla CTR non applicabile al caso di tardiva presentazione dell'istanza infrannuale; prevale l'art. 13 per gli usi illegittimi dovuti a termini perentori.
art. 1, comma V, d.m. 23 luglio 1975
Disciplina la procedura per ottenere il rimborso/inutilizzo infrannuale dell'IVA; l'istanza deve essere presentata nei termini previsti e la tardività ne rende illegittimo l'utilizzo in compensazione.
art. 8, comma 3, DPR 542/1999
Stabilisce che le istanze per l'utilizzo infrannuale devono essere presentate entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento; la CTR interpreta tale termine come perentorio, la cui violazione legittima l'applicazione della sanzione dell'art. 13.
Massime di principio
- I termini per la presentazione delle istanze per l'utilizzo infrannuale/compensazione IVA sono perentori: la loro inosservanza rende illegittimo l'uso del credito in compensazione.
- In caso di utilizzo illegittimo del credito IVA determinato da tardiva presentazione dell'istanza, è applicabile la sanzione prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/97 (30% dell'importo compensato) e non la disciplina più favorevole dell'art. 11, salvo diversa fattispecie.
- L'art. 13 è applicabile non solo ai crediti inesistenti ma anche ai crediti effettivi utilizzati illegittimamente per difetto di condizioni formali (es. termini perentori), conformemente a orientamenti della Cassazione citati dalla CTR.
- Il contribuente ha l'onere di rispettare rigorosamente le scadenze formali per evitare l'aggravio sanzionatorio; la mancata osservanza può comportare anche condanna alle spese processuali.
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