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Ordinanza

Ordinanza n. 230/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento del provvedimento del Comune di Terracina dell’11 giugno 2026, avente ad oggetto “inefficacia della scia e divieto di prosecuzione, ai sensi dell'art. 19 comma 3, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande di cui alla pratica id 91155030595-27052026-1835 presentata dalla APS Vento D'Estate”.

Giustizia amministrativa202600604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che ha dichiarato l'inefficacia della SCIA e vietato la prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L'associazione ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha dichiarato l'inefficacia della SCIA unica presentata per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e ne ha inibito la prosecuzione. In sede cautelare, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità dei rilievi comunali relativi alla necessità di un fabbricato accatastato, all'accessibilità al pubblico del luogo, alla sorvegliabilità della zona e all'asserita radicale insuscettibilità di conformazione dei vizi della SCIA.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le norme richiamate dal Comune non sembrino imporre indefettibilmente, per l'apertura di un esercizio di somministrazione, la presenza di un fabbricato accatastato, postulando invece requisiti funzionali di sicurezza e igiene del locale. Ha inoltre ritenuto che la collocazione dell'attività all'interno di un consorzio residenziale privato non ostacoli l'accesso del pubblico, risultando l'ingresso assicurato da un viale aperto al transito pedonale e automobilistico e dotato di parcheggio. I rilievi sulla sorvegliabilità, formulati per la prima volta per la stagione 2026 nonostante l'invarianza della struttura e della sua collocazione rispetto alle stagioni precedenti, sono stati giudicati non adeguatamente supportati sul piano istruttorio. Analoga valutazione è stata espressa sui rilievi relativi alla radicale insuscettibilità di conformazione dei vizi della SCIA. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha attribuito prevalenza al pregiudizio derivante dall'impossibilità di proseguire l'attività stagionale durante l'estate in corso e alle conseguenti ricadute occupazionali. È stata fissata l'udienza pubblica del 3 dicembre 2026 per il merito. Il Comune è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    inefficacia della SCIA e divieto di prosecuzione

    Il Comune ha esercitato il potere di accertare l'inefficacia della SCIA e di vietare la prosecuzione dell'attività; in sede cautelare, il TAR ha rilevato che i presupposti sostanziali e istruttori posti a fondamento dell'intervento inibitorio apparivano dubbi.

  • art. 55 c.p.a.

    sussistono i presupposti previsti dall’art. 55 del cod.proc.amm. per la concessione dell’invocata misura cautelare

    La tutela cautelare è stata concessa sulla base della valutazione positiva del fumus boni iuris e del periculum in mora, mediante bilanciamento degli interessi contrapposti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il divieto di prosecuzione dell'attività conseguente all'accertamento dell'inefficacia della SCIA può essere sospeso quando i presupposti sostanziali dell'intervento amministrativo risultino dubbi e non adeguatamente sostenuti dall'istruttoria.
  • Per l'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, la necessità di un fabbricato accatastato non può essere affermata come requisito indefettibile se la disciplina applicabile sembra richiedere piuttosto requisiti funzionali di sicurezza e igiene del locale destinato all'attività.
  • La collocazione dell'attività all'interno di un consorzio residenziale privato non esclude, di per sé, l'accesso del pubblico quando l'ingresso sia assicurato da una viabilità aperta al transito pedonale e automobilistico e siano disponibili spazi di parcheggio.
  • Rilievi sulla sorvegliabilità formulati per la prima volta dopo precedenti stagioni di esercizio svoltesi in condizioni strutturali e localizzative invariate richiedono un adeguato supporto istruttorio; in mancanza, non giustificano l'inibizione cautelarmente contestata.
  • Ai fini della tutela cautelare, il pregiudizio derivante dall'interruzione di un'attività stagionale durante il periodo di esercizio, comprese le ricadute occupazionali, può prevalere sugli interessi pubblici contrapposti nel bilanciamento richiesto dall'art. 55 c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

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