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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30274/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

I ricorrenti, proprietari di alcuni fondi asseritamente dominanti, avevano convenuto in giudizio le controparti, proprietarie del fondo asservito, chiedendo l’accertamento dell’esistenza e dell’esatta estensione di una servitù di passaggio costituita con atto notarile del 1983 "con ogni mezzo" a favore dei loro immobili. Sostenevano che il passaggio dovesse comprendere anche il tratto utile a raggiungere un ripostiglio e impianti sottostanti (vasche biologiche e depositi del gasolio), e che le resistenti avessero ostacolato l’esercizio della servitù mediante manufatti. In appello, la domanda era stata respinta perché i giudici di merito avevano ritenuto che la stradina gravata dalla servitù fosse diversa da quella indicata dagli attori, che il vano da raggiungere fosse stato costruito solo dopo la costituzione della servitù e che i fondi avessero comunque accessi alternativi. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente/carenza assoluta di motivazione; 2) violazione degli artt. 1051, 1063, 1064 e 1065 c.c. e degli artt. 115 e 2697 c.p.c., sostenendo che si trattasse di una servitù coattiva costituita per contratto e che l’estensione dovesse essere ricostruita secondo la funzione di accesso alla via pubblica e la situazione dei luoghi; 3) violazione dell’art. 1062 c.c. per mancato riconoscimento, in subordine, della servitù per destinazione del padre di famiglia; 4) erronea condanna alle spese per asserita soccombenza reciproca; 5) omesso esame di fatti decisivi relativi all’interclusione dei fondi, alla presenza di segni di passaggio preesistenti e all’utilità del transito fino al mappale 419.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondi, terzi e quarti motivi, e inammissibile il quinto per difetto delle condizioni richieste in presenza di "doppia conforme". In particolare, ha escluso la denuncia di motivazione sotto il profilo del "minimo costituzionale", affermando che la sentenza d’appello aveva comunque spiegato perché il titolo del 1983 andasse riferito alla stradina effettivamente esistente all’epoca e non a quella pretesa dai ricorrenti; ha ribadito che l’estensione della servitù si desume anzitutto dal titolo, interpretato secondo gli ordinari criteri ermeneutici e tenendo conto dello stato dei luoghi, mentre i criteri sussidiari operano solo in caso di lacune o imprecisioni del titolo; ha rilevato che i giudici di merito avevano accertato in fatto l’assenza di interclusione, con la presenza di accessi alternativi, escludendo così i presupposti per la servitù coattiva; ha confermato l’insussistenza del requisito dell’apparenza e della prova del possesso utile per una servitù per destinazione del padre di famiglia; ha giudicato corretta la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e agli ulteriori importi processuali previsti dalle norme richiamate.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di nullità per difetto di motivazione è ammessa solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non per insufficienza o contraddittorietà della motivazione in senso tradizionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per il requisito motivazionale della sentenza.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La violazione sussiste solo in presenza di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non già di semplice dissenso sulla valutazione del merito.

  • art. 111 Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del "minimo costituzionale".

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il veicolo del vizio di nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Rileva solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la contestazione della sufficienza o persuasività della motivazione.

  • art. 1051 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la sussistenza dei presupposti della servitù coattiva di passaggio; la Corte ribadisce che il presupposto è l’interclusione o l’inadeguatezza dell’accesso non ampliabile.

  • art. 1062 c.c.

    La servitù per destinazione del padre di famiglia richiede i relativi presupposti, tra cui l’apparenza; la Corte conferma il loro difetto in fatto.

  • art. 1063 c.c.

    "l'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle seguenti disposizioni"

    Il titolo è la fonte primaria per individuare estensione e modalità di esercizio della servitù; i criteri sussidiari operano solo se il titolo è lacunoso o impreciso.

  • art. 1064 c.c.

    Opera come criterio sussidiario: il diritto comprende tutto ciò che è necessario per usarne e, in tema di passaggio, si applica il criterio del minimo mezzo quando il titolo non sia sufficiente.

  • art. 1065 c.c.

    "colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso"

    Conferma che l’uso della servitù deve conformarsi al titolo o al possesso; non consente di ampliare il diritto oltre quanto risultante dal titolo interpretato correttamente.

  • art. 1032 c.c.

    Richiamato per affermare che anche le servitù coattive possono essere costituite per contratto, senza perdere la loro natura coattiva.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o dichiara espressamente di non osservare il principio dispositivo; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere alla parte sbagliata, non quando si contesta l’apprezzamento delle prove raccolte.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza della parte perdente.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice nei limiti consentiti dalla legge.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa soccombenza reciproca e al thema decidendum, ma la Corte non ravvisa violazioni.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti nel motivo sulle spese, senza accoglimento.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta formulata in camera di consiglio, con applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale richiamata per la trattazione del ricorso.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato la condanna equitativa e la somma in favore della cassa delle ammende previste da tali commi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • In cassazione, la censura di motivazione è ammissibile solo nei ristretti casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è più deducibile l’insufficienza o il semplice dissenso sulla ricostruzione dei fatti.
  • L’estensione e le modalità di esercizio di una servitù si individuano anzitutto nel titolo costitutivo, interpretato secondo i criteri degli artt. 1362 ss. c.c. e tenendo conto dello stato dei luoghi; i criteri sussidiari del minimo mezzo e delle utilità necessarie operano solo in caso di lacune o imprecisioni non superabili del titolo.
  • Una servitù di passaggio coattiva richiede l’interclusione del fondo o, comunque, l’assenza di un accesso alla pubblica via che non possa essere procurato senza eccessivo dispendio o disagio; se il fondo dispone di accessi alternativi idonei, il presupposto manca.
  • La servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone l’apparenza del peso mediante opere visibili e permanenti e un possesso utile; in mancanza di tali elementi, la domanda non può essere accolta.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se l’onere probatorio è posto a carico della parte sbagliata, mentre non è configurabile quando si contesti soltanto la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o nega espressamente il principio dispositivo; non basta lamentare una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado.
  • Nel regolamento delle spese, il sindacato di legittimità è limitato al rispetto del principio secondo cui la parte interamente vittoriosa non può essere condannata alle spese; la compensazione e la quantificazione restano largamente discrezionali nel merito.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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