Sentenza n. 887/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento che aveva accolto solo parzialmente l'istanza di accesso agli atti relativi a concessioni demaniali e alle istanze concorrenti, con oscuramento di dati ritenuti coperti da riservatezza commerciale
Esito
Favorevole al resistente (autorità portuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Autorità portuale aveva accolto solo parzialmente l'istanza di accesso presentata per ottenere documentazione relativa a concessioni demaniali e alle istanze di rinnovo o nuovo rilascio presentate da altre imprese, chiedendo anche l'accertamento del diritto di accesso e la condanna dell'amministrazione a consentire l'estrazione di copia. L'accesso era qualificato come difensivo e collegato a una procedura comparativa per l'affidamento in concessione di un bene demaniale nel porto di Termoli. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha trasmesso la documentazione richiesta, seppure con oscuramenti parziali, motivati dall'esigenza di tutelare la riservatezza commerciale e i dati tecnici delle imprese controinteressate. La ricorrente ha contestato sia il ritardo nella trasmissione sia l'oscuramento dei dati tecnici. Il Collegio ha tuttavia rilevato che la ricorrente aveva presentato la domanda di partecipazione alla procedura comparativa oltre il termine previsto, con conseguente tardività e irricevibilità della domanda, e ha ritenuto venuta meno la connessione tra l'accesso difensivo e una controversia attuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto dirimente il fatto che la ricorrente avesse presentato tardivamente la domanda nella procedura comparativa, sicché non sussisteva più un interesse concreto e attuale all'accesso difensivo né una controversia in atto cui collegare l'esigenza ostensiva. La sopravvenuta trasmissione della documentazione da parte dell'Autorità, benché parzialmente oscurata, è stata considerata nel contesto della decisione ma non ha condotto a una pronuncia di merito sul diritto di accesso o sulla legittimità degli oscuramenti. Le spese sono state compensate, anche in considerazione dell'evasione dell'istanza di accesso in tempi ritenuti ragionevoli.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Il diritto di accesso difensivo presuppone un interesse concreto e attuale collegato alla cura o alla difesa di una posizione giuridica; venuta meno la controversia o il collegamento difensivo, viene meno anche l'interesse alla decisione sull'accesso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'accesso difensivo richiede un interesse concreto e attuale, collegato a una controversia o all'esigenza effettiva di curare o difendere una posizione giuridica; tale interesse viene meno quando la posizione sostanziale cui l'accesso è strumentale non è più utilmente azionabile.
- Quando il richiedente ha presentato tardivamente la domanda nell'ambito della procedura amministrativa cui si riferiscono i documenti, la tardività può escludere la connessione attuale tra l'accesso difensivo e una controversia, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La trasmissione della documentazione richiesta nel corso del giudizio può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione; se residuano contestazioni sugli oscuramenti, il giudice può comunque dichiarare improcedibile il ricorso quando difetti in radice un interesse concreto e attuale all'accesso difensivo.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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