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Sentenza

Sentenza n. 13842/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202601956

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto e liquidato la retribuzione professionale docenti per periodi di servizio prestati con contratti a termine

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., per ottenere l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL comparto scuola e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.790,00, oltre accessori di legge. Ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e chiesto l’adozione delle misure necessarie alla conformazione al giudicato, nonché la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito depositando una nota dell’Ufficio scolastico regionale che rappresentava difficoltà burocratiche e chiedeva un rinvio per comprovare l’avvenuto pagamento, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’effettiva esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto irrituale la richiesta di rinvio contenuta nella nota dell’USR, perché non recepita e formulata dalla difesa erariale in un atto processuale conforme alle regole del giudizio. Ha qualificato il giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza civile pronunciata dal giudice del lavoro come processo di natura meramente esecutiva, limitato all’accertamento di comportamenti omissivi o elusivi del giudicato, senza possibilità di integrare il contenuto della pronuncia o svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché l’Amministrazione non ha fornito prova o chiarimenti circa l’adempimento, ha accertato l’inottemperanza e condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione per provvedere anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. Ha invece escluso, allo stato, la condanna alla penalità di mora, ritenendo che essa potrà essere richiesta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione consente di promuovere davanti al giudice amministrativo l’ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato quando l’obbligata è una pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato

    La penalità di mora non è stata applicata nella pronuncia, poiché il giudice ha ritenuto non ancora integrati i presupposti per la sua condanna e l’ha rimessa a un’eventuale successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza.

  • art. 7 CCNL comparto scuola

    retribuzione professionale docenti

    La sentenza civile oggetto di ottemperanza aveva riconosciuto il diritto del docente a tale emolumento per i periodi di servizio effettivamente prestati con contratti a termine.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza civile passata in giudicato, pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.
  • Quando l’ottemperanza riguarda una sentenza civile del giudice del lavoro, il giudizio amministrativo ha natura meramente esecutiva: il giudice verifica l’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo del giudicato, senza integrare il contenuto della pronuncia né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • A fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore del giudicato, la pubblica amministrazione debitrice deve fornire chiarimenti e indicazioni documentate sull’effettiva esecuzione della pronuncia; in mancanza, può essere accertata l’inottemperanza.
  • In caso di accertata inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per provvedere e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a intervenire, anche sostituendosi all’amministrazione inadempiente, dopo la scadenza del termine.
  • La penalità di mora può essere disposta anche in relazione all’ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato, ma la sua applicazione presuppone che ricorrano i relativi presupposti, non necessariamente sussistenti già al momento della prima pronuncia di condanna all’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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