Ordinanza n. 2404/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto adottato con comunicazione del Ministero del Turismo - Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. 267769 del 27 novembre 2025 “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”; e della graduatoria con esso approvata definitivamente, nella parte in cui hanno collocato la domanda (codice istanza n. 50016) della società ricorrente in posizione deteriore rispetto a quella spettante, così escludendola dalla fruizione del contributo; - se ed in quanto occorrer possa, dell'avviso del 20 novembre 2025 di avvenuta pubblicazione, all'esito del sorteggio, della graduatoria finalizzata a determinare “l'ordine delle valutazioni formulate in ex-aequo presenti nell'elenco finale formalizzato dalla Commissione giudicatrice”; - dei verbali descrittivi delle attività compiute dalla Commissione giudicatrice, benché oggi non conosciuti e con riserva di formulazione di motivi aggiunti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la graduatoria definitiva e i relativi allegati, nella parte in cui hanno collocato la domanda di finanziamento della società (domanda codice istanza n. 50016) in posizione deteriore rispetto a quella spettante secondo la corretta applicazione dei criteri di valutazione stabiliti dalla lex specialis della procedura, come indicati nell'Avviso pubblico 2024. NONCHE', AI SENSI DELL'ART. 116 CPA, PER L'ANNULLAMENTO del diniego maturato in data 8 gennaio 2026, opposto per silentium dal Ministero del Turismo sulla istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 9 dicembre 2025 e del provvedimento in data 16 gennaio 2025 che ha solo formalmente accolto, tardivamente, l'istanza di accesso agli atti, senza comunque rendere attualmente ostensibili i documenti amministrativi richiesti. E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente ad accedere, tramite presa visione ed estrazione di copia, alla documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso agli atti E PER LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE alla esibizione dei documenti richiesti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI SPA il 13 febbraio 2026: per l’annullamento degli gli stessi provvedimenti impugnati con il ricorso RG n. 1268/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di concessione e impegno dei contributi e graduatoria definitiva relativa al fondo per interventi sugli impianti di risalita e di innevamento, nella parte in cui la domanda della ricorrente è stata collocata in posizione deteriore con conseguente esclusione dal contributo; controversia connessa anche a un diniego tacito e a un tardivo accoglimento dell'istanza di accesso agli atti
Esito
La controversia
La società ha impugnato il decreto del Ministero del Turismo e la graduatoria definitiva approvata nell'ambito della procedura di finanziamento prevista dall'art. 1, comma 592, della legge n. 197/2022, sostenendo che la propria domanda, identificata dal codice n. 50016, fosse stata collocata in posizione deteriore rispetto a quella spettante in base alla corretta applicazione dei criteri di valutazione stabiliti dall'Avviso pubblico 2024. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrenti, l'avviso relativo al sorteggio utilizzato per determinare l'ordine di valutazione delle posizioni ex aequo, i verbali della Commissione giudicatrice, non conosciuti al momento della proposizione, e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti. Con domanda ex art. 116 c.p.a. era stato contestato il diniego tacito maturato sull'istanza di accesso agli atti del 9 dicembre 2025, nonché il successivo provvedimento formalmente favorevole ma tardivo e non concretamente satisfattivo. All'udienza cautelare la ricorrente ha rinunciato alla domanda di accesso. L'ordinanza segnala inoltre come questione da approfondire nel merito la potenziale inammissibilità del ricorso per mancata notificazione ad almeno un soggetto qualificabile come controinteressato in senso sostanziale.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza di accesso agli atti proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. Non ha definito nel merito le censure contro il decreto ministeriale e la graduatoria, ritenendo necessaria una valutazione meditata delle questioni, compresa la possibile inammissibilità del ricorso per omessa notifica a un controinteressato sostanziale. Ha tuttavia ritenuto adeguatamente tutelabili le esigenze della ricorrente mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito e, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha accolto la domanda cautelare in forma propulsiva, fissando per la discussione del ricorso, integrato dai motivi aggiunti, l'udienza pubblica del 20 ottobre 2026. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata al definitivo. Dal testo non risulta disposta una sospensione espressa dell'efficacia degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 1, comma 592, l. 29 dicembre 2022, n. 197
fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
La disposizione costituisce la base normativa del fondo pubblico cui si riferisce la procedura di finanziamento controversa; l'ordinanza non ne offre un'interpretazione di merito.
art. 116, comma 2, c.p.a.
domanda di accesso agli atti ex art. 116, co. 2 cod. proc. amm.
La domanda di accesso è stata abbandonata dalla ricorrente in udienza e il TAR ne ha preso atto.
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze di parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito
Quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte attraverso una rapida fissazione dell'udienza di merito, il giudice può accogliere la domanda cautelare fissando direttamente la discussione della causa, senza definire il merito.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la tutela cautelare può essere accordata mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito quando tale misura è idonea a proteggere tempestivamente le esigenze del ricorrente, senza anticipare la decisione sulle questioni di merito.
- La verifica della potenziale inammissibilità del ricorso per omessa notificazione ad almeno un controinteressato in senso sostanziale può richiedere un approfondimento incompatibile con una definizione sommaria nella fase cautelare; in tal caso il giudice può riservare la questione alla decisione di merito.
- La rinuncia espressa in udienza alla domanda di accesso proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. comporta la presa d'atto della rinuncia da parte del giudice, con conseguente mancata decisione sul diritto di accesso.
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